Accesso all’informazione ambientale
La Regione garantisce il diritto di accesso all’informazione ambientale di cui è in possesso a chiunque ne faccia richiesta senza l’obbligo di dichiarare il proprio interesse secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 195 del 2005.
La Regione, inoltre, adotta tutte le misure necessarie per dare un’attiva e sistematica diffusione al pubblico dell’informazione ambientale di cui è in possesso tramite pubblicazione sui siti istituzionali.
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Sardegna ambiente
Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche
L’accesso per fini scientifici è riferito ai dati elementari, privi di qualsiasi riferimento, che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell’ambito di trattamenti statistici di cui sia titolare l’Ufficio di Statistica della Regione che fa parte del Sistema statistico nazionale (Sistan).
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Sardegna statistiche
Accesso ai fini di ricerca storica
Si riferisce documenti di libera consultazione ai fini di ricerca storica conservati negli archivi storici dell’Amministrazione regionale.
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Sardegna archivi
Accesso da parte dei consiglieri regionali e degli altri soggetti titolati in ragione del mandato politico esercitato
L’articolo 105 del regolamento interno del Consiglio regionale, riconosce a ciascun consigliere regionale il libero accesso a tutta la documentazione e alle informazioni detenute dagli uffici dell'Amministrazione regionale, compresi atti preparatori dei provvedimenti, informazioni, comunicazioni o altre notizie relative a provvedimenti o operazioni amministrative.
Ogni consigliere è vincolato al rispetto della riservatezza e al divieto di divulgare le informazioni di cui venga a conoscenza.
Tali diritti e tali doveri sono estesi anche ai consiglieri metropolitani, provinciali e comunali, ai Sindaci, al Presidente della Regione e ai componenti della Giunta regionale e delle giunte comunali, in ragione del mandato politico dagli stessi esercitato.
Accesso ai dati per l’individuazione di cose e crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata
L’art. 492-bis del codice di procedura civile riconosce all’ufficiale giudiziario, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale competente, l’accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati dell’Amministrazione regionale, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
Stesso diritto è riconosciuto, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, al difensore del creditore per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.
Accesso da parte dei concessionari del servizio di riscossione mediante ruolo ai dati relativi ad atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati
I concessionari del servizio di riscossione mediante ruolo sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, detenuti dall’Amministrazione regionale, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
Accesso del difensore ai fini delle indagini difensive
ll codice di procedura penale, articolo 391-quater, riconosce al difensore, ai fini delle indagini difensive, il diritto di chiedere i documenti in possesso dell’amministrazione regionale e di estrarne copia.
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Modulo unico per l'istanza di accesso [file.pdf]
Informativa sul trattamento dei dati
- Finalità del trattamento
I dati acquisiti dall'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di accesso verranno trattati esclusivamente per tale finalità.
- Liceità del trattamento
Il trattamento dei dati si rende necessario per l'adempimento degli obblighi di legge connessi all'esercizio del diritto di accesso.
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