Legge regionale 25 novembre 1954, n. 25
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della carta geologica della Sardegna e istituzione del Comitato geologico regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
L'Amministrazione regionale, oltre ai compiti di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, è autorizzata a provvedere, sentito il Comitato geologico regionale, all'esecuzione di studi e rilevamenti geologici monografici o di dettaglio, ed all'uopo anche alla esecuzione di sondaggi, esplorazioni geofisiche, levate topografiche, e di quant'altre operazioni la tecnica indichi utili per il migliore perfezionamento degli studi e rilevamenti geologici predisposti.
Art. 2
Per l'esecuzione degli studi e rilevamenti di cui all'articolo precedente, l' Amministrazione regionale è autorizzata a valersi, oltre che del servizio temporaneo istituito con l'art. 2 della legge 16 maggio 1951, n. 21, sentito il Comitato geologico regionale:
a) dell'opera di istituti scientifici specializzati in geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia, geochimica, geologia applicata, arte mineraria, geofisica, in base ad apposite convenzioni;
b) dell'opera di singoli cultori delle discipline di cui al punto a);
c) dell'opera di imprese private e di enti pubblici specializzati nell'esecuzione di sondaggi e rilevamenti geofisici e topografici, in base a contratti stipulati su proposta dell'Assessore all'Industria e commercio, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della medesima. La pubblicazione della carta Geologica e quella degli studi illustrativi devono essere completate non oltre il 31 dicembre 1958;
Art. 3
La pubblicazione delle carte geologiche relative ai rilevamenti di cui alla presente legge è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministero della difesa a termini delle vigenti leggi.
Art. 4
A parziale modifica ed a completamento di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, alle spese derivanti dall'attuazione di quanto è previsto negli articoli da 1 a 6 della legge sopracitata ed a quelle derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti di L. 24 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1952 e 1953, con lo stanziamento di L. 40 milioni sul Capitolo 150 della Spesa del Bilancio 1954 e con gli stanziamenti che saranno stabiliti nei Capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.
Art. 5
Oltre ai componenti previsti dall'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, è chiamato a far parte del Comitato Geologico regionale anche un delegato dell'Assessore all'Industria e Commercio.
Art. 6
La tabella del personale tecnico ed ausiliario di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. Il personale stesso sarà assunto con contratto a termine. Ad esso spetta la qualifica di cui alla annessa tabella ed il trattamento economico delle corrispondenti categorie del personale avventizio della Regione. Gli indicatori ed i portatori necessari ai rilevamenti saranno assunti in loco a seconda delle esigenze e godranno del trattamento economico previsto per i salariati temporanei di IV categoria. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, lì 28 dicembre 1954
ALLEGATO 1
ALLEGATO
Tabella del personale tecnico ed ausiliario da assumere temporaneamente a carico dell'Amministrazione regionale a sensi dell'art. 5:
- Geologi rilevatori 10 (1a categoria)
- Disegnatori 4 (2a categoria)
- Autisti 4 agenti - tecnici
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
L'Amministrazione regionale, oltre ai compiti di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, è autorizzata a provvedere, sentito il Comitato geologico regionale, all'esecuzione di studi e rilevamenti geologici monografici o di dettaglio, ed all'uopo anche alla esecuzione di sondaggi, esplorazioni geofisiche, levate topografiche, e di quant'altre operazioni la tecnica indichi utili per il migliore perfezionamento degli studi e rilevamenti geologici predisposti.
Art. 2
Per l'esecuzione degli studi e rilevamenti di cui all'articolo precedente, l' Amministrazione regionale è autorizzata a valersi, oltre che del servizio temporaneo istituito con l'art. 2 della legge 16 maggio 1951, n. 21, sentito il Comitato geologico regionale:
a) dell'opera di istituti scientifici specializzati in geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia, geochimica, geologia applicata, arte mineraria, geofisica, in base ad apposite convenzioni;
b) dell'opera di singoli cultori delle discipline di cui al punto a);
c) dell'opera di imprese private e di enti pubblici specializzati nell'esecuzione di sondaggi e rilevamenti geofisici e topografici, in base a contratti stipulati su proposta dell'Assessore all'Industria e commercio, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della medesima. La pubblicazione della carta Geologica e quella degli studi illustrativi devono essere completate non oltre il 31 dicembre 1958;
Art. 3
La pubblicazione delle carte geologiche relative ai rilevamenti di cui alla presente legge è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministero della difesa a termini delle vigenti leggi.
Art. 4
A parziale modifica ed a completamento di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, alle spese derivanti dall'attuazione di quanto è previsto negli articoli da 1 a 6 della legge sopracitata ed a quelle derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti di L. 24 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1952 e 1953, con lo stanziamento di L. 40 milioni sul Capitolo 150 della Spesa del Bilancio 1954 e con gli stanziamenti che saranno stabiliti nei Capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.
Art. 5
Oltre ai componenti previsti dall'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, è chiamato a far parte del Comitato Geologico regionale anche un delegato dell'Assessore all'Industria e Commercio.
Art. 6
La tabella del personale tecnico ed ausiliario di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. Il personale stesso sarà assunto con contratto a termine. Ad esso spetta la qualifica di cui alla annessa tabella ed il trattamento economico delle corrispondenti categorie del personale avventizio della Regione. Gli indicatori ed i portatori necessari ai rilevamenti saranno assunti in loco a seconda delle esigenze e godranno del trattamento economico previsto per i salariati temporanei di IV categoria. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, lì 28 dicembre 1954
ALLEGATO 1
ALLEGATO
Tabella del personale tecnico ed ausiliario da assumere temporaneamente a carico dell'Amministrazione regionale a sensi dell'art. 5:
- Geologi rilevatori 10 (1a categoria)
- Disegnatori 4 (2a categoria)
- Autisti 4 agenti - tecnici