Legge regionale 25 giugno 1952, n. 17
Erogazione di contributi per l' incremento ed il miglioramento della organizzazione brefotrofiale e post - brefotrofiale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di migliorare l' assistenza brefotrofiale e post - brefotrofiale nella Regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare spese per:
a) la costruzione e l' impianto di nuovi centri brefotrofiali e l'ampliamento di quelli esistenti;
b) l' istituzione, la costruzione e l'impianto di ospizi di ricovero per bambini della prima infanzia e l' ampliamento di quelli esistenti. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare sussidi e contributi agli istituti già esistenti per l' impianto il miglioramento e l' ampliamento delle attrezzature.
Art. 2
Per le opere che comportino una spesa inferiore a L. 10.000.000 esprime parere l' Assessorato ai Lavori Pubblici, e per quelle che superano l' importo di L. 10.000.000 deve essere sentito il Comitato Regionale dei Lavori Pubblici. Le richieste di erogazione e di contributi devono essere presentate all'Assessorato all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, corredate, nel caso in cui si richieda il contributo, del progetto che si intende attuare e del piano finanziario. Sull'opportunità dell'opera e sul progetto esprime parere il Comitato Tecnico Sanitario Regionale.
Art. 3
Nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 1, realizzati dalla Regione, le opere restano di proprietà della Regione stessa che ne affiderà la gestione ad enti pubblici o privati, con apposite convenzioni. Nei casi di contributo provvedono all'esecuzione delle opere gli enti richiedenti, salvo che non demandino all'Amministrazione regionale di provvedervi, mettendo nel contempo a disposizione le somme che nel piano finanziario sono previste a loro carico.
Art. 4
Quando all'esecuzione delle opere o alle attrezzature provvedano direttamente gli enti che beneficiano della erogazione, i pagamenti sono effettuati in base a certificati di acconto sugli stati di avanzamento dei lavori regolarmente approvati dall'Assessorato ai Lavori Pubblici e su presentazione di fatture dei materiali acquistati. La liquidazione del saldo viene effettuata dopo il collaudo.
Art. 5
La spesa farà carico al Capitolo 90 del bilancio 1952 e a quello corrispondente degli esercizi successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, il 29 luglio 1952
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di migliorare l' assistenza brefotrofiale e post - brefotrofiale nella Regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare spese per:
a) la costruzione e l' impianto di nuovi centri brefotrofiali e l'ampliamento di quelli esistenti;
b) l' istituzione, la costruzione e l'impianto di ospizi di ricovero per bambini della prima infanzia e l' ampliamento di quelli esistenti. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare sussidi e contributi agli istituti già esistenti per l' impianto il miglioramento e l' ampliamento delle attrezzature.
Art. 2
Per le opere che comportino una spesa inferiore a L. 10.000.000 esprime parere l' Assessorato ai Lavori Pubblici, e per quelle che superano l' importo di L. 10.000.000 deve essere sentito il Comitato Regionale dei Lavori Pubblici. Le richieste di erogazione e di contributi devono essere presentate all'Assessorato all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, corredate, nel caso in cui si richieda il contributo, del progetto che si intende attuare e del piano finanziario. Sull'opportunità dell'opera e sul progetto esprime parere il Comitato Tecnico Sanitario Regionale.
Art. 3
Nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 1, realizzati dalla Regione, le opere restano di proprietà della Regione stessa che ne affiderà la gestione ad enti pubblici o privati, con apposite convenzioni. Nei casi di contributo provvedono all'esecuzione delle opere gli enti richiedenti, salvo che non demandino all'Amministrazione regionale di provvedervi, mettendo nel contempo a disposizione le somme che nel piano finanziario sono previste a loro carico.
Art. 4
Quando all'esecuzione delle opere o alle attrezzature provvedano direttamente gli enti che beneficiano della erogazione, i pagamenti sono effettuati in base a certificati di acconto sugli stati di avanzamento dei lavori regolarmente approvati dall'Assessorato ai Lavori Pubblici e su presentazione di fatture dei materiali acquistati. La liquidazione del saldo viene effettuata dopo il collaudo.
Art. 5
La spesa farà carico al Capitolo 90 del bilancio 1952 e a quello corrispondente degli esercizi successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, il 29 luglio 1952