Legge Regionale 28 maggio 1985, n. 12
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1985).
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art.1
Bilancio pluriennale
Art.2
Determinazione spese carattere pluriennale
Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l’anno 1985 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l’importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
Art.3
Fondi "globali"
I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell’anno 1985.
I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
1. fondo speciale spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) L. 29.500.000.000
2. fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03019) L. 66.000.000.000
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art.4
Integrazione finanziamento IV programma Capo I legge regionale n. 45 del 1976
1. comuni con popolazione residente sino a 2.000 abitanti L. 70.000.000
2. comuni con popolazione residente da 2.001 sino a 5.000 abitanti L. 120.000.000
3. comuni con popolazione residente da 5.001 a 10.000 abitanti L. 250.000.000
4. comuni con popolazione residente da 10.001 a 20.000 abitanti L. 400.000.000
5. comuni con popolazione residente da 20.001 a 50.000 abitanti L. 800.000.000
Gli importi suddetti sono utilizzati dalle amministrazioni locali interessate integrando conformemente i programmi del 4º triennio (1985- 1987) di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.
Ad integrazione dell’articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, i finanziamenti possono essere utilizzati anche per l’acquisizione di aree edificabili, nonché per l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.
I comuni determinano l’incidenza dei costi delle opere di urbanizzazione ai fini della determinazione del prezzo di cessione delle aree dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.
I dati della popolazione residente sono quelli relativi al 31 dicembre 1983, utilizzati per il computo del finanziamento ordinario afferente lo stesso triennio 1985-1987.
Per gli interventi di cui al primo comma è autorizzata, per l’anno 1985, la spesa di lire 46.720.000.000 (cap. 08015).
Art.5
Programma straordinario di opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale Capo II legge regionale n. 45 del 1976
All’accreditamento dei fondi ed all’attuazione delle opere finanziate, viene provveduto in conformità a quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni.
Art.6
Determinazione stanziamenti interventi di cui ai capi III e IV legge regionale n. 45 del 1976
Le provvidenze di cui all’articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono estese, per la gestione degli impianti di trattamento dei liquami e dei sistemi di smaltimento per rifiuti solidi, ai comuni singoli o in compartecipazione con altri enti.
Alla concessione dei contributi di cui al precedente comma, si provvede con decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, di concerto con l’Assessore della difesa dell’ambiente.
Art.7
Progetti di rilevante interesse economico
Gli enti di cui al primo comma, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio per detto anno, presentano all’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio le proposte di finanziamento dei rispettivi progetti.
Le proposte degli enti, di cui al primo comma, debbono contenere anche indicatori quantitativi di convenienza economica dei progetti, come il saggio di rendimento interno ed il valore attuale netto stimato per il progetto.
Entro trenta giorni la Giunta regionale adotta, sentita la Commissione consiliare programmazione, i criteri di valutazione delle iniziative.
Il Centro regionale di programmazione, eventualmente integrato con esperti di settore funzionari degli Assessorati interessati, funge da nucleo di valutazione.
Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con gli Assessori della difesa dell’ambiente, dell’agricoltura e riforma agro - pastorale e dei lavori pubblici, approva il programma di finanziamento dei progetti.
Il programma è predisposto tenendo conto delle obiettive carenze di infrastrutture delle diverse realtà locali, al fine di garantire anche un’equa ripartizione territoriale delle risorse.
Il finanziamento può coprire l’intera spesa ritenuta ammissibile.
Art.8
Opere acquedottistiche e fognarie
Art.9
Interventi a favore dei comuni
Art.10
Programma straordinario strade di interesse sovracomunale
All’accreditamento dei fondi ed all’attuazione delle opere finanziate, viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.11
Programma completamento opere portuali
Del suddetto importo la quota di L. 3.000.000.000 è riservata al finanziamento di infrastrutture strettamente funzionali all’attività peschereccia locale.
Art.12
Programma straordinario edilizia scolastica
Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente la cui esecuzione è affidata ai comuni ed alle province, è autorizzata, per l’anno 1985, la spesa di L. 10.000.000.000 (cap. 08117/01).
Nella ripartizione dei fondi si terrà conto, in via preferenziale, dell’incremento della popolazione scolastica della scuola dell’obbligo registrato negli ultimi cinque anni.
All’accreditamento dei fondi ed all’attuazione del programma di cui al primo comma, viene provveduto in conformità a quanto previsto dall’articolo 18 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39.
Art.13
Trasferimento abitati di Gairo ed Osini
Art.14
Palazzo del Consiglio regionale
Art.15
Completamento teatri di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano
Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’art. 2 della legge 24/6/1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.3./I del programma di intervento per gli anni 1982/84 della legge medesima, approvata dal CIPE l’8 giugno 1983.
Art.16
Mutui per edifici di culto
L’ammontare delle cedole dei titoli maturato a garanzia dei mutui di cui al precedente comma sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.
L’onere di cui al presente articolo, pari alla somma di L. 103.000.000 annue, sarà versato direttamente, per conto degli Ordinari diocesani, alla Cassa depositi e prestiti per tutta la durata del periodo di ammortamento dei mutui.
Per le finalità di cui al precedente articolo è autorizzato l’ulteriore limite di impegno trentacinquennale di L. 103.000.000 (Cap. 08034).
Art.17
Parco progetti per opere di interesse regionale e locale
Art.18
Studi progetti integrati per ottenimento benefici CEE
Art.19
Licitazioni per opere pubbliche
Art.20
Spese generali opere pubbliche
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
Art.21
Programma edilizia ad equo canone
Il prezzo di acquisizione degli alloggi non potrà comunque essere superiore ai massimali di costo previsti, in base alla normativa statale vigente, per l’edilizia sovvenzionata.
Per l’assegnazione degli alloggi di cui al primo comma si applicano, ai fini della determinazione del reddito degli assegnatari, gli articoli 20 e 21 della legge 457 del 5 agosto 1978.
Per l’attuazione del programma l’Amministrazione regionale concede ai soggetti di cui al comma precedente, ed a loro richiesta, contributi in conto capitale destinati a far fronte alla differenza tra il costo dell’intervento o dell’acquisizione, e l’entità del mutuo concedibile con le somme derivanti dalla localizzazione degli alloggi ad equo canone.
Il programma regionale di cui al precedente primo comma deve indicare:
* i soggetti pubblici destinatari dei contributi;
* la quota destinata alla costruzione e all’acquisizione degli alloggi;
* il totale degli investimenti attivabili e le procedure per l’esecuzione degli interventi stessi;
* i massimali di costo riconoscibili relativamente all’acquisizione ed alla costruzione degli alloggi;
* la localizzazione degli interventi costruttivi, il numero degli alloggi da realizzare e le procedure di attuazione degli interventi stessi;
* le procedure e i criteri per l’individuazione degli assegnatari con priorità a favore degli sfrattati;
* i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e per l’acquisizione degli alloggi.
Per la realizzazione del programma di cui al precedente primo comma sono disposti i seguenti stanziamenti:
* di L. 15.000.000.000, per l’esercizio finanziario 1985 (cap. 08113);
* di L. 25.000.000.000, per l’esercizio finanziario 1986.
Art.22
Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria
Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente si prescinde dalle classi demografiche dei comuni di cui al punto 17 del citato titolo di spesa 8.3.2/I.
I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo sono prioritariamente concessi ai comuni localizzatori degli interventi di cui al precedente articolo.
Art.23
Edilizia agevolata e recupero centri storici
* L. 5.000.000.000, per l’esercizio 1985;
* L. 11.400.000.000, dall’esercizio 1986 all’esercizio 1989;
* L. 9.600.000.000, dall’esercizio 1990 all’esercizio 1993;
* L. 7.950.000.000, dall’esercizio 1994 all’esercizio 1997;
* L. 7.200.000.000, dall’esercizio 1998 all’esercizio 2001;
* L. 300.000.000, per l’esercizio 2002.
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi degli ulteriori limiti di cui al precedente comma per:
* incrementare il massimale di mutuo agevolato fissato per il biennio 1982/1983 della legge 457 del 1978 da L. 40.000.000 a L. 44.000.000;
* incrementare il massimale di mutuo agevolato fissato dal decreto assessoriale dei lavori pubblici 21 settembre 1984 n. 2/425 in applicazione dell’articolo 15 della legge regionale n. 26 del 31 maggio 1984, da L. 44.000.000 a L. 50.000.000;
* incrementare il numero degli alloggi previsti dall’articolo 1 del decreto assessoriale dei lavori pubblici del 21 settembre 1984, n. 2/425 nei comuni con maggiore tensione abitativa;
* predisporre un programma di interventi destinati al recupero, ai fini residenziali, dei centri storici e comunque nelle zone individuate, ai sensi dell’articolo 27, primo comma, della legge n. 457 del 5 agosto 1978.
A tale fine i finanziamenti agevolati sono prioritariamente concessi alle cooperative edilizie e loro consorzi e ai consorzi di utenti.
Per la concessione dei benefici di cui al comma precedente restano ferme le procedure e i vincoli della legge n. 457 del 1978, fatta eccezione per il massimale di mutuo fissato in L. 40.000.000, per unità di intervento.
Nel caso in cui l’immobile oggetto del risanamento risulti in comproprietà indivisa, la domanda di mutuo dovrà essere sottoscritta anche dai comproprietari i quali dovranno altresì rinunciare, a favore del richiedente, all’uso dell’abitazione.
Per i comproprietari si prescinde in tal caso dai requisiti soggettivi di legge.
Art.24
Restauro chiese monumentali
Art.25
Termini assegnazione aree cooperative edilizie
Art.26
Edilizia residenziale. Contributi in conto capitale
Art.27
Disposizioni in materia di lavori pubblici
Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, verrà approvato il disciplinare tipo di concessione.
Nelle more dell’emanazione del suddetto decreto le disposizioni tendenti a disciplinare le concessioni saranno inserite nel bando di concorso.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art.28
Destinazione quote rifinanziamento interventi leggi 403 e 984 del 1977
1. attività di studio, di ricerca e di sperimentazione in favore dei soggetti previsti dal progetto di promozione per il comparto viti - vinicolo (cap. 06017)
L. 200.000.000
2. potenziamento dell’attività vivaistica (cap. 06019)
L. 800.000.000
3. esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi, in applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025/01)
L. 6.000.000.000
4. esecuzione delle opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse, in applicazione delle leggi regionali 26 ottobre 1950, n. 46, 13 luglio 1962, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06049)
L. 8.000.000.000
5. costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette, ammodernamento e ristrutturazione di serre con esclusione di quelle in legno e plastica, ivi comprese le attrezzature atte ad utilizzare l’energia solare ed eolica ed altre energie rinnovabili, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06053) L. 16.000.000.000
6. concessione di concorsi sugli interessi relativi a mutui di miglioramento fondiario contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06068)
L. 8.567.000.000
7. costruzione di acquedotti rurali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell’articolo 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06086) L. 2.000.000.000
8. esecuzione di opere di elettrificazione agricola, in applicazione dell’articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell’articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, (cap. 06087)
L. 5.000.000.000
9. costruzione, riattamento e completamento di strade vicinali ed interpoderali in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell’articolo 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06088)
L. 11.000.000.000
l) iniziative dirette dell’Amministrazione regionale per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150)
L. 1.800.000.000
m) promozione dell’incremento del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151/01)
L. 600.000.000
n) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell’art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163)
L. 2.200.000.000
o) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell’articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167)
L. 2.100.000.000
p) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi, di contributi fino all’80 per cento della spesa ammessa, per l’acquisto di mezzi e attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, e successive modificazioni (cap. 06222)
L. 2.000.000.000
q) concessione di contributi alle latterie sociali cooperative e alle cantine sociali cooperative per la costruzione, l’ampliamento e l’attrezzatura di stabilimenti razionali (cap. 06231/01)
L. 5.000.000.000
r) realizzazione di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché ampliamento e ammodernamento di preesistenti impianti, in applicazione dell’articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06234/01)
L. 10.000.000.000
s) manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell’articolo 17, commi primo e secondo, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (cap. 06245)
L. 2.500.000.000
t) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261)
L. 4.000.000.000
u) riduzione dei costi di gestione dell’irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262)
L. 600.000.000
v) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263/01)
L. 1.750.000.000
Art.29
Contributi per impianti cooperativi
Art.30
Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario
Art.31
Programma di sperimentazione nel comparto della soia
d) programma di sperimentazione della soia. Per l’attuazione di tale intervento è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 sul capitolo 0622-02 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985.
Detto stanziamento sarà trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.5/I del citato programma di intervento.
Art.32
Fondo trasformazione passività cooperative agricole
Art.33
Fondo regionale sviluppo zootecnia
Art.34
Provvidenze a favore del settore lattiero - caseario
Art.35
Fidejussione regionale per mutui e prestiti in agricoltura.
La garanzia di cui al comma precedente grava sui rispettivi fondi.
Art.36
Formazione proprietà coltivatrice.
Art.37
Infrastrutture agricole
* contributi e premi per la costruzione di laghi collinari (cap. 06083)
L. 1.000.000.000
* contributi per la costruzione di acquedotti rurali (cap. 06086/01)
L. 1.000.000.000
* contributi per piani di elettrificazione agricola (cap.06087/01)
L. 1.500.000.000
* contributi per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali (cap. 06088/01)
L. 2.000.000.000
Art.38
Contributo straordinario a favore della DICOVISA.
Art.39
Intervento straordinario per riduzione dei conferimenti
Per le provvidenze di cui al comma precedente è autorizzata per l’anno 1985 la spesa di L. 500.000.000, (cap. 06201).
Art.40
Contributo straordinario per magazzinaggio vini DOC di Oliena e Sanluri e vernaccia DOC di Oristano
Art.41
Fondo regionale per la prevenzione degli incendi
1. gli interessi gravanti sui mutui concessi a valere sul fondo potranno essere rimborsati anche con scadenza semestrale;
2. il contributo sul premio di assicurazione potrà essere pagato anche in concomitanza col pagamento dei premi e dovrà riguardare solo la polizza integrativa per i lavori finanziati, fermo restando che il premio della polizza base contro il rischio degli incendi è a carico delle imprese proprietarie degli impianti e dovrà prevedere l’aggiornamento dei valori assicurati.
L’integrazione del fondo, istituito col citato articolo 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è determinata, per l’anno 1985, in L. 2.000.000.000 (cap. 06266).
Art.42
Finanziamento all’ERSAT
Art.43
Infrastrutture nelle zone di sviluppo agro - pastorale
Tale somma verrà destinata al titolo di spesa P/1.01 per il finanziamento delle infrastrutture da realizzarsi nell’ambito delle zone di sviluppo agro - pastorale.
Art.44
Promozione e commercializzazione prodotti agricoli e programma pilota Ogliastra
* per L. 1.200.000.000 il titolo P/1.01 ad integrazione dello stanziamento destinato al finanziamento delle opere di viabilità, elettrificazione ed approvvigionamento idrico previste nel "Programma pilota in Ogliastra " (art. 59, LR 31 maggio 1984, n. 26);
* per lire 11.500.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.06 relativo alle iniziative previste dal paragrafo 6.6. del piano medesimo, modificato dall’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).
Per l’attuazione delle provvidenze e degli interventi previsti dal predetto paragrafo 6.6 l’Assessore dell’agricoltura assume le determinazioni, previo parere della Commissione consiliare agricoltura sui criteri e indirizzi per l’utilizzo dei fondi.
Art.45
Acquacoltura aziendale agricola
Art.46
Contributo straordinario all’Istituto incremento ippico
Art.47
Centro di addestramento dei divulgatori agricoli
Art.48
Infrastrutture nelle terre pubbliche
Art.49
Completamento del frigomacello di Chilivani
* per L. 1.000.000.000 alla copertura dei maggiori costi derivanti dall’appalto del secondo lotto;
* per L. 1.000.000.000 alla costruzione della recinzione, fornitura della pesa, sistemazione dei piazzali e uffici e all’avvio dell’attività (cap. 06243).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA
Art.50
Fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi. Legge regionale n. 66 del 1976.
Le disponibilità presenti sul fondo di cui al precedente comma, conseguenti agli stanziamenti disposti dall’articolo 13 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, possono essere utilizzate per le attività previste dall’articolo 14, commi secondo e terzo, della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.
Art.51
Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale.
Art.52
Comitato regionale "Artigiancassa"
Il maggior onere annuo per le spese derivanti dal presente articolo è valutato in lire 4.000.000 (cap. 07030).
E’ abrogata la legge regionale 23 dicembre 1975 n. 68.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Art.53
Finanziamenti ai comuni per l’assistenza e beneficenza
Lo stanziamento di cui al precedente comma è ripartito tra i comuni secondo i seguenti criteri:
* per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ufficiali ISTAT;
* per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età non inferiore ai 60 anni, residente in ciascun comune;
* per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età inferiore ai 15 anni, residente in ciascun comune;
* per il 10 per cento in proporzione alle condizioni di particolare bisogno in cui versino singoli comuni.
Art.54
Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979
Lo stanziamento di cui al precedente comma viene ripartito tra i comuni come segue:
* L. 2.000.000.000 per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;
* L. 2.000.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ISTAT;
* L. 2.000.000.000 in proporzione ai territori comunali;
* L. 2.000.000.000, da attribuire in relazione alla onerosità e complessità dello svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa.
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TRASPORTI
Art.55
ARST - Contributi integrativi per investimenti
Art.56
Consorzio del porto di Civitavecchia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE
Art.57
CIS - Credito Industriale Sardo
Art.58
Imprese artigiane locazione finanziaria
Art.59
Indagine beni immobili della Regione
Per tale iniziativa è autorizzata la spesa per l’anno 1985 di L. 300.000.000 (cap. 04111).
Art.60
Autorizzazione e revoca del marchio di origine e qualità dei prodotti artigianali sardi
"Avverso il rigetto della domanda di concessione o il provvedimento di revoca è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, il ricorso all’Assessore competente per l’artigianato che decide con proprio decreto in via definitiva".
Art.61
Programma di formazione professionale
La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1985 è determinata in L. 26.800.000.000 (cap.10001).
Art.62
Oneri attuazione legge n. 308 del 1982 sui consumi energetici
Art.63
Art.64
Art.65
Contributo al Comune di Villaputzu per il riscatto dei terreni concessi in enfiteusi
Art.66
Contributo all’Ente lirico di Cagliari, modalità
Il programma e rendiconto dovranno essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.67
Funzionamento Centro regionale di programmazione
Art.68
Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio - culturali
* Capitolo 10020
Centri servizi sociali
L. 200.000.000
* Capitolo 10030
Consulta femminile regionale
L. 70.000.000
* Capitolo 11065
Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale "Luigi Canepa" di Sassari
L. 100.000.000
* Capitolo 11066
Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero
L. 50.000.000
* Capitolo 11067
Il presente capitolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame a seguito di rinvio da parte del Governo
* Capitolo 11069
Deputazione storia patria per la Sardegna
L. 20.000.000
* Capitolo 11070
Il presente capitolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame a seguito di rinvio da parte del Governo
* Capitolo 11072
Università di Cagliari - Facoltà di lettere e filosofia
L. 70.000.000
* Capitolo 11075
Università di Sassari - Facoltà di scienze agrarie
L. 20.000.000
* Capitolo 11076
Università di Cagliari - Facoltà di scienze politiche (attrezzature)
L. 35.000.000
* Capitolo 11092
Centri per i servizi culturali
L. 540.000.000
* Capitolo 11098
Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM)
L. 50.000.000
E’ altresì autorizzata, nell’anno 1985, l’erogazione, a favore dei sottoelencati enti ed organismi socio - culturali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna, dei contributi nella misura a fianco di ciascuno indicata:
* Capitolo 10032
Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC)
L. 300.000.000
* Capitolo 10033
Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL)
L. 200.000.000
* Capitolo 10034
Comitato regionale dell’ente nazionale sordomuti
L. 60.000.000
* Capitolo 11074/01
Associazione musicale "Per Elisa" di Ozieri ed Ente Concerti di Oristano
L. 140.000.000
* Capitolo 11079
Università Cattolica di Milano–Corsi di educazione fisica in Sassari
L. 100.000.000
Lo stanziamento di cui al capitolo 10033 deve essere erogato in parti uguali fra le quattro associazioni provinciali della Sardegna.
Art.69
Anno internazionale della gioventù
Art.70
Opere universitarie
Art.71
Case dello studente
La programmazione della spesa avverrà secondo il dettato dell’articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 1985, un contributo straordinario di L. 250.000.000 ai comuni, sedi di scuole secondarie superiori e alle province per la costruzione e l’arredamento di case dello studente (capitolo 11026).
Lo stanziamento di cui al precedente comma verrà utilizzato per le iniziative già previste dagli articoli 3, lett. d) e 9 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26;
la programmazione della spesa avverrà secondo il dettato dell’articolo 4 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.
Art.72
Acquisto libri testo scuole elementari
Art.73
Interventi per il diritto allo studio
L’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, nella ripartizione della somma di cui al primo comma tra i comuni interessati, è tenuto a seguire i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l’attuazione del programma di cui al primo comma.
Art.74
Contributi straordinari a gruppi teatrali e associazioni culturali
Art.75
Contributo straordinario all’ESMAS per opere di manutenzione
Art.76
Contributo alla Sede regionale RAI.
Art.77
Contributi per la partecipazione alla pratica sportiva
Il maggior onere annuo derivante dall’applicazione del presente articolo è valutato in L. 923.000.000.
Art.78
Strutture fisse antincendio
Art.79
Programma pilota Ogliastra
La relativa spesa è valutata in L. 60.000.000.
Art.80
Impegno assegnazioni FIO 1984
Art.81
Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi
Gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, possono interessare anche lavori urgenti di scavo e pulizia canali di collegamento con specchi acquei marini aperti, porticcioli e foci di fiumi.
A tal fine possono altresì essere impiegati mezzi, personale e strutture operanti attualmente ai sensi dell’articolo 4 della citata legge.
Art.82
Contributo alle Tonnare di Portoscuso e di Carloforte
I comuni di Portoscuso e di Carloforte provvederanno a verificare la destinazione del contributo a dette finalità.
Art.83
Compiti dell’Ufficio regionale di studio e allevamento della selvaggina
L’Assessorato della difesa dell’ambiente, alla cui competenza detto Ufficio è stato trasferito a norma l’articolo 70 della legge regionale 31 maggio 1984, n.26, approva i programmi operativi dell’Ufficio (cap. 05101) nonché le progettazioni di opere indispensabili per l’attività della sede e dei Centri dell’Ufficio (Cap. 0510-01) e predisposte dall’Ufficio tecnico dello stesso.
Per l’espletamento dei suoi compiti istituzionali l’Ufficio regionale di studio e allevamento della selvaggina può avvalersi di collaborazioni specialistiche esterne ed a tal fine l’Assessore della difesa dell’ambiente è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni con le Università, con centri di ricerca, liberi professionisti ed imprese specializzate, con particolare riguardo a cooperative e società giovanili.
Art.84
Proroga effetti legge regionale 28 novembre 1957, n. 25
Il CRAAI è altresì autorizzato, in relazione all’emergenza della lotta alla peste suina africana in Sardegna, ad effettuare le operazioni di bonifica delle discariche libere di rifiuti solidi, secondo le indicazioni del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Gli interventi di cui ai commi precedenti sono finanziati nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio.
Art.85
Fondo per gli accordi sindacali
anno 1985 - Lire 13.000.000.000
anno 1986 - Lire 9.000.000.000
anno 1987 - Lire 10.000.000.000
Art.86
Art.87
Art.88
Sovvenzione al fondo integrativo trattamento quiescenza
Art.89
Art.90
Art.91
Contributi ai Comuni
Art.92
Contributi a favore degli handicappati
II capoverso, legge 23 dicembre 1978, n. 833, un contributo di lire 6.000 giornaliere pro capite per il trasporto delle medesime dalle loro abitazioni ai centri di riabilitazione dove ricevono le cure.
I comuni erogheranno le somme di cui sopra agli enti e istituti che effettuano il trasporto delle persone handicappate, dietro presentazione di apposita richiesta.
Le spese per l’attuazione del presente articolo sono valutate in lire 1.000.000.000 (cap. 02134).
Art.93
Contributo all’Associazione italiana per l’assistenza agli spastici
Art.94
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6
Le autorizzazioni al ricovero in dette strutture saranno rilasciate dalle Unità Sanitarie locali e la copertura finanziaria per l’assistenza ospedaliera sarà attuata mediante l’utilizzo di una quota parte del fondo sanitario nazionale.
Le provvidenze di cui ai precedenti commi sono estese agli affetti da morbo di Cooley che abbiano necessità di trapianto del midollo osseo.
Le spese per l’attuazione del presente articolo sono valutate in L. 700.000.000 (cap. 12088).
Art.95
Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1969, n. 4 Compagnie barracellari
Il punto 3) dell’articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1969, n. 4, è così sostituito:
"Concedere premi a favore delle compagnie barracellari che si siano particolarmente distinte nell’espletamento dei compiti dell’istituto e di quelli loro affidati dal successivo articolo 2.
I premi sono concessi tenuto conto della condizione dei luoghi in cui le Compagnie operano e dei rapporti informativi sull’attività svolta".
Art.96
Disponibilità contabilità speciale legge regionale n. 50 del 1978
Art.97
Aperture di credito a favore di funzionari delegati
Art.98
Integrazione della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17
La maggiore spesa per l’attuazione del presente articolo è valutata in L. 260.000.000 (cap. 04160).
Art.99
Anticipazioni per progetti di formazione e lavoro
Gli organismi, che intendono avvalersi dei benefici di cui al comma precedente, devono presentare domanda all’Assessorato competente in materia di formazione professionale, corredata da idonea documentazione comprovante l’avvenuta approvazione da parte del competente Ministero del lavoro del progetto di formazione e lavoro, nonché l’impegno a restituire le somme anticipate non appena il Ministero stesso avrà provveduto alla liquidazione di quanto dovuto per il finanziamento dei progetti.
All’atto dell’erogazione dell’anticipazione gli organismi richiedenti dovranno completare la documentazione di cui al comma precedente, presentando una fideiussione bancaria o cessione di credito, pari all’ammontare dell’anticipazione concessa.
Parimenti potrà essere adottata la stessa procedura per la concessione di anticipazioni sulla quota a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a favore degli organismi indicati all’articolo 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66 CEE dell’1 febbraio 1971, modificato dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (cap. 10004).
Art.100
Contributo per acquisizione complesso archeologico di Monte Sirai
Art.101
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 1983
(NORME DI CONTABILITA’)
Art.102
Variazioni del bilancio annuale della Regione
Art.103
Fondo di riserva per la revisione dei prezzi
Il trasferimento di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai competenti capitoli di spesa, sono disposti dall’Assessore dei lavori pubblici, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti".
Art.104
Modalità prelevamento fondi di riserva
Art.105
Variazioni ai bilanci degli enti regionali
"Per le variazioni dei bilanci, concernenti partite di giro o prelevamenti dai fondi di riserva per spese aventi carattere obbligatorio, si prescinde dal parere delle Commissioni consiliari".
Art.106
Bilancio di previsione e rendiconto generale dell’ERSAT
Art.107
Aperture di credito
Le somme prelevate mediante buoni e non utilizzate per il pagamento di anticipazioni sulle indennità di missione possono, previo decreto autorizzativo dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, essere utilizzate, entro il 31 marzo dell’anno successivo, per pagare indennità di missione e di trasferimento dell’anno scaduto".
Art.108
Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11
Art.109
Accertamento dei residui passivi
"Il Presidente della Giunta può delegare la firma dei decreti previsti dal presente articolo al Coordinatore della Ragioneria generale della Regione".
Art.110
Residui passivi derivanti da assegnazioni statali
Art.111
Copertura finanziaria
Art.112
Dichiarazione d’urgenza e di entrata in vigore
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 28 maggio 1985
Melis