Legge Regionale 23 gennaio 1986, n. 19
Erogazione di contributi per favorire le attività delle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali sui problemi dello sviluppo economico - sociale.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
a) formazione di quadri dirigenti di imprese singole o associate;
b) studio, ricerca, divulgazione e propaganda sui problemi dello sviluppo economico - sociale;
c) erogazione di servizi di assistenza e consulenza.
Art.2
Art.3
a) il programma delle attività e delle iniziative relativo all’anno in corso;
b) una relazione concernente l’attività svolta agli stessi fini nell’anno precedente.
In sede di prima applicazione la domanda per ottenere i contributi deve essere presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art.4
Art.5
In caso di accertata irregolarità nell’impiego di dette somme e nell’adempimento degli obblighi assunti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, adotta i provvedimenti cautelativi per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del contributo.
Art.6
Nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1986 dello stato di previsione dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio verrà istituito il seguente capitolo "Contributi alle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali per favorire la partecipazione degli operatori all’attuazione degli obiettivi dello viluppo produttivo della programmazione regionale (art. 1 della presente legge" (2.1.1.6.2.2.10.23) con lo stanziamento di L. 1.500.000.000.
Alla relativa spesa si fa fronte, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, col prelevamento dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 mediante riduzione di lire 1.500.000.000, della riserva prevista dal punto 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
Alle spese previste dalla presente legge per gli anni successivi al 1986 si farà fronte con l’utilizzo delle quote del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivanti dal suo naturale incremento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 23 gennaio 1986.
Melis