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Legge Regionale 1 agosto 1996, n. 35

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: «Norme per la protezione degli animali e istituzione dell' anagrafe canina.».
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Dopo l' articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, è inserito il seguente: " Art. 1 bis- Informazione e educazione zoofila.
1. In armonia con il comma 3 dell' articolo 3 della Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione promuove le attività di informazione e di educazione zoofila su tutto il territorio regionale attraverso le Unità Sanitarie Locali che devono avvalersi, per quanto possibile, della collaborazione delle associazioni protezionistiche. La Regione, inoltre, promuove l' educazione zoofila nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso intese con i Provveditorati agli Studi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 maggio di ogni anno è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore dell' igiene, sanità e assistenza sociale un programma contenente:
a) l' indicazione degli interventi di informazionee di educazione zoofila finalizzati alla protezione degli animali, alla prevenzione del randagismo e al controllo delle nascite rivolti a tutta l'opinione pubblica;
b) l' indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoofila specificatamente rivolti agli studenti di ogni ordine e grado concordati con le competenti autorità scolastiche.
3. Gli interventi previsti dal programma annualedi informazione e educazione zoofila sono attuati dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, nonchè , sulla base di apposite convenzioni, dagli enti e dalle associazioni protezionistiche iscritte al registro regionale del volontariato di cui all' articolo 5 della legge regionale 13 settembre1993, n. 39 e dalle strutture private.
4. Le convenzioni di cui al comma 3 sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell' Assessore dell' igiene, sanità e assistenza sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare:
a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
b) le somme minime e massime entro cui devono essere contenute le voci relative alle spese vive sostenute dall' organizzazione per le prestazioni le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;
c) la durata della convenzione.".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 1 agosto 1996

Palomba