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Legge regionale 08 febbraio 1952, n. 1

Modifiche alla Legge Regionale 27 ottobre 1951, n. 17.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L' art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1951, n. 17, è sostituito dal seguente: Nelle località colpite dalle eccezionali calamità naturali verificatesi nell' autunno 1951 l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere in via di urgenza ed a proprio totale carico, nei casi non previsti dal DL 12 aprile 1948, n. 1010, sia direttamente sia a mezzo dei competenti Uffici del Genio Civile ed in base a proprie direttive, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, alla riparazione e al consolidamento dei fabbricati urbani, con le relative dipendenze anche agricole e zootecniche, e rurali, nonché alle relative demolizioni e sgomberi dei materiali. Le riparazioni devono essere limitate all'indispensabile per ripristinare l'uso dello stabile lesionato tenuto conto altresì delle vigenti norme igienico - sanitarie. L'Assessorato ai Lavori Pubblici e gli Uffici del Genio Civile, previa perizia delle opere da eseguire ed in base alla spesa relativa, possono procedere all'appalto di tali lavori a trattativa privata anche a piccoli imprenditori locali. In deroga al disposto dell'art. 39 del Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto Ministeriale 28 maggio 1895, negli atti di contratto potrà essere inserita la clausola del pagamento dei materiali a piè d' opera per il settanta per cento del loro valore ai prezzi di elenco.

Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 7 marzo 1952