Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge regionale 21 febbraio 1952, n. 6

Variazioni al bilancio regionale pel 1951, approvato con legge regionale 21 marzo 1951, n. 4.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Gli stati di previsione per l' entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l' anno 1951, approvati con la legge regionale 21 marzo 1951, n. 4 sono modificati come dagli annessi allegati Tabella A e Tabella B.

Art. 2
E' autorizzata la riscossione delle entrate di cui all'annessa Tabella A.

Art. 3
Il Presidente della Giunta Regionale, in relazione al disposto degli articoli 11 e 12 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è autorizzato al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l' anno finanziario 1951, in conformità dell'annessa Tabella B.

Art. 4
Nulla viene innovato agli articoli 3, 4, 5, 6 della citata legge regionale 21 marzo 1951, n. 4.

Art. 5
L' art. 7 della legge di cui al precedente articolo è modificato come segue. Il Presidente della Giunta Regionale, con modalità stabilite da apposita legge, è autorizzato a stipulare con istituti di Credito o enti pubblici e privati contratti di mutuo onde assicurare il provento di lire 4.000.000.000 di cui al cap. 29 dell'unito stato di previsione dell'Entrata (Tabella A), i cui oneri gravino sui bilanci regionali in una serie di anni ad iniziare dal 1952 o dal 1953 a seconda che i mutui possano essere conclusi nell'anno corrente o in quello prossimo. Le spese da fronteggiare col provento anzidetto sono le seguenti:

Tabella ristrutturata

L'art. 7 della legge di cui al precedente articolo è modificato come segue. Il Presidente della Giunta Regionale, con modalità stabilite da apposita legge, è autorizzato a stipulare con istituti di Credito o enti pubblici e privati contratti di mutuo onde assicurare il provento di lire 4.000.000.000 di cui al cap. 29 dell'unito stato di previsione dell'Entrata (Tabella A), i cui oneri gravino sui bilanci regionali in una serie di anni ad iniziare dal 1952 o dal 1953 a seconda che i mutui possano essere conclusi nell'anno corrente o in quello prossimo. Le spese da fronteggiare col provento anzidetto sono le seguenti: Cap. n. 77: Spese per incoraggiamenti allo sviluppo del turismo( LR 22 novembre 1950, n. 62 artt. 2 e 3, e successive disposizioni): quota parte, L. 70.000.000. L'art. 7 della legge di cui al precedente articolo è modificato come segue. Il Presidente della Giunta Regionale, con modalità stabilite da apposita legge, è autorizzato a stipulare con istituti di Credito o enti pubblici e privati contratti di mutuo onde assicurare il provento di lire 4.000.000.000 di cui al cap. 29 dell'unito stato di previsione dell'Entrata (Tabella A), i cui oneri gravino sui bilanci regionali in una serie di anni ad iniziare dal 1952 o dal 1953 a seconda che i mutui possano essere conclusi nell'anno corrente o in quello prossimo. Le spese da fronteggiare col provento anzidetto sono le seguenti:

OMISSIS

Cap. n. 97: Lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione (art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna e LR 8 maggio 1951, n. 5): quota parte da destinare alla viabilità ed all'edilizia scolastica, L. 2.000.000.000.
L'art. 7 della legge di cui al precedente articolo è modificato come segue. Il Presidente della Giunta Regionale, con modalità stabilite da apposita legge, è autorizzato a stipulare con istituti di Credito o enti pubblici e privati contratti di mutuo onde assicurare il provento di lire 4.000.000.000 di cui al cap. 29 dell'unito stato di previsione dell'Entrata (Tabella A), i cui oneri gravino sui bilanci regionali in una serie di anni ad iniziare dal 1952 o dal 1953 a seconda che i mutui possano essere conclusi nell'anno corrente o in quello prossimo. Le spese da fronteggiare col provento anzidetto sono le seguenti:

OMISSIS

Cap. n. 106: Opere di piccola bonifica e di miglioramento fondiario( LR 26 ottobre 1950, n. 46): quota parte, L. 500.000.000. L'art. 7 della legge di cui al precedente articolo è modificato come segue. Il Presidente della Giunta Regionale, con modalità stabilite da apposita legge, è autorizzato a stipulare con istituti di Credito o enti pubblici e privati contratti di mutuo onde assicurare il provento di lire 4.000.000.000 di cui al cap. 29 dell'unito stato di previsione dell'Entrata (Tabella A), i cui oneri gravino sui bilanci regionali in una serie di anni ad iniziare dal 1952 o dal 1953 a seconda che i mutui possano essere conclusi nell'anno corrente o in quello prossimo. Le spese da fronteggiare col provento anzidetto sono le seguenti:

OMISSIS

Cap. n. 136: Costituzione di un fondo per incrementare il credito agrario, L. 500.000.000. L'art. 7 della legge di cui al precedente articolo è modificato come segue. Il Presidente della Giunta Regionale, con modalità stabilite da apposita legge, è autorizzato a stipulare con istituti di Credito o enti pubblici e privati contratti di mutuo onde assicurare il provento di lire 4.000.000.000 di cui al cap. 29 dell'unito stato di previsione dell'Entrata (Tabella A), i cui oneri gravino sui bilanci regionali in una serie di anni ad iniziare dal 1952 o dal 1953 a seconda che i mutui possano essere conclusi nell'anno corrente o in quello prossimo. Le spese da fronteggiare col provento anzidetto sono le seguenti:

OMISSIS

Cap. n. 137: Incremento del fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l' industria vinicola e casearia( LR 29 dicembre 1950, n. 74), L. 50.000.000.
L' art. 7 della legge di cui al precedente articolo è modificato come segue. Il Presidente della Giunta Regionale, con modalità stabilite da apposita legge, è autorizzato a stipulare con istituti di Credito o enti pubblici e privati contratti di mutuo onde assicurare il provento di lire 4.000.000.000 di cui al cap. 29 dell' unito stato di previsione dell'Entrata (Tabella A), i cui oneri gravino sui bilanci regionali in una serie di anni ad iniziare dal 1952 o dal 1953 a seconda che i mutui possano essere conclusi nell'anno corrente o in quello prossimo. Le spese da fronteggiare col provento anzidetto sono le seguenti:

OMISSIS

Cap. n. 138: Incremento del fondo per anticipazioni dirette ad agevolare la piccola industria cantieristica e peschereccia ( LR 28 novembre 1950, n. 65), L. 50.000.000. L'art. 7 della legge di cui al precedente articolo è modificato come segue. Il Presidente della Giunta Regionale, con modalità stabilite da apposita legge, è autorizzato a stipulare con istituti di Credito o enti pubblici e privati contratti di mutuo onde assicurare il provento di lire 4.000.000.000 di cui al cap. 29 dell'unito stato di previsione dell'Entrata (Tabella A), i cui oneri gravino sui bilanci regionali in una serie di anni ad iniziare dal 1952 o dal 1953 a seconda che i mutui possano essere conclusi nell'anno corrente o in quello prossimo. Le spese da fronteggiare col provento anzidetto sono le seguenti:

OMISSIS

Cap. n. 139: Incremento del fondo per anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera in località di interesse turistico( LR 23 novembre 1950, n. 63), L. 50.000.000. L'art. 7 della legge di cui al precedente articolo è modificato come segue. Il Presidente della Giunta Regionale, con modalità stabilite da apposita legge, è autorizzato a stipulare con istituti di Credito o enti pubblici e privati contratti di mutuo onde assicurare il provento di lire 4.000.000.000 di cui al cap. 29 dell'unito stato di previsione dell'Entrata (Tabella A), i cui oneri gravino sui bilanci regionali in una serie di anni ad iniziare dal 1952 o dal 1953 a seconda che i mutui possano essere conclusi nell'anno corrente o in quello prossimo. Le spese da fronteggiare col provento anzidetto sono le seguenti:

OMISSIS

Cap. n. 140: Incremento del fondo per anticipazioni dirette ad agevolare la piccola industria sugheriera( LR 5 dicembre 1950, n. 66), L. 50.000.000. L'art. 7 della legge di cui al precedente articolo è modificato come segue. Il Presidente della Giunta Regionale, con modalità stabilite da apposita legge, è autorizzato a stipulare con istituti di Credito o enti pubblici e privati contratti di mutuo onde assicurare il provento di lire 4.000.000.000 di cui al cap. 29 dell'unito stato di previsione dell'Entrata (Tabella A), i cui oneri gravino sui bilanci regionali in una serie di anni ad iniziare dal 1952 o dal 1953 a seconda che i mutui possano essere conclusi nell'anno corrente o in quello prossimo. Le spese da fronteggiare col provento anzidetto sono le seguenti:

OMISSIS

Cap. n. 141: Compartecipazione alla formazione del capitale iniziale di un Ente regionale di elettricità ( LR 17 novembre 1950, n. 61), L. 460.000.000.
L' art. 7 della legge di cui al precedente articolo è modificato come segue. Il Presidente della Giunta Regionale, con modalità stabilite da apposita legge, è autorizzato a stipulare con istituti di Credito o enti pubblici e privati contratti di mutuo onde assicurare il provento di lire 4.000.000.000 di cui al cap. 29 dell'unito stato di previsione dell'Entrata (Tabella A), i cui oneri gravino sui bilanci regionali in una serie di anni ad iniziare dal 1952 o dal 1953 a seconda che i mutui possano essere conclusi nell'anno corrente o in quello prossimo. Le spese da fronteggiare col provento anzidetto sono le seguenti:

OMISSIS

Cap. n. 142: Anticipazioni alle imprese di navigazione, L. 200.000.000. L'art. 7 della legge di cui al precedente articolo è modificato come segue. Il Presidente della Giunta Regionale, con modalità stabilite da apposita legge, è autorizzato a stipulare con istituti di Credito o enti pubblici e privati contratti di mutuo onde assicurare il provento di lire 4.000.000.000 di cui al cap. 29 dell'unito stato di previsione dell'Entrata (Tabella A), i cui oneri gravino sui bilanci regionali in una serie di anni ad iniziare dal 1952 o dal 1953 a seconda che i mutui possano essere conclusi nell'anno corrente o in quello prossimo. Le spese da fronteggiare col provento anzidetto sono le seguenti:

OMISSIS

Cap. n. 143: Incremento del fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l' artigianato(LR 15 novembre 1950, n. 70), L. 70.000.000. L'art. 7 della legge di cui al precedente articolo è modificato come segue. Il Presidente della Giunta Regionale, con modalità stabilite da apposita legge, è autorizzato a stipulare con istituti di Credito o enti pubblici e privati contratti di mutuo onde assicurare il provento di lire 4.000.000.000 di cui al cap. 29 dell'unito stato di previsione dell'Entrata (Tabella A), i cui oneri gravino sui bilanci regionali in una serie di anni ad iniziare dal 1952 o dal 1953 a seconda che i mutui possano essere conclusi nell'anno corrente o in quello prossimo. Le spese da fronteggiare col provento anzidetto sono le seguenti:

OMISSIS

Totale, L. 4.000.000.000.

Art. 6
E' approvato il seguente riepilogo delle Entrate e delle Spese previste per l' anno finanziario 1951, che sostituisce quelle approvate con la legge 21 marzo 1951, n. 4.

Art. 7
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 29 marzo 1952.

Entrate.

Allegato 1
Quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione sarda per l'esercizio finanziario 1951 con le variazioni apportate dalla legge regionale 21 febbraio 1952, n. 6. (Tabella Ristrutturata)

Entrate ordinarie effettive per le denominazioni: //
Redditi patrimoniali, L. 73.000.000; //
Tributi: imposte dirette, L. 770.000.000; //
Tributi: tasse e imposte indirette sugli affari, L.
1.728.000.000; // Tributi: imposte indirette sui consumi, L.
95.000.000; // Tributi: monopoli, L. 3.900.000.000; //
Tributi: proventi vari, L. 102.000.000; //
Rimborsi e concorsi nelle spese, L. 51.000.000.
Entrate straordinarie effettive per la denominazione: //
Entrate diverse, L. 13.500.000.

Entrate straordinarie per movimento capitali per la denominazione: //
Operazioni varie, L. 4.000.000.000.

Totale: //
Entrate ordinarie effettive, L. 6.719.000.000; //
Entrate straordinarie effettive, L. 13.500.000; //
Entrate straordinarie per movimento capitali, L. 4.000.000.000.
Totale generale dell'entrata, L. 10.732.500.000.

Spese.

Spese ordinarie effettive per gli assessorati: //
Finanze, L. 430.826.000; //
Interni e turismo, L. 4.010.000; //
Igiene, sanità e pubblica istruzione, L. 19.200.000; //
Lavori pubblici, L. 13.376.000; //
Agricoltura e foreste, L. 311.450.000; //
Industria e commercio, L. 12.750.000.

Spese straordinarie effettive per gli assessorati: //
Finanze, L. 89.500.000; //
Interni e turismo, L. 477.538.000; //
Igiene, sanità e pubblica istruzione, L. 928.500.000; //
Lavori pubblici, L. 4.445.000.000; //
Agricoltura e foreste, L. 1.878.200.000; //
Industria e commercio, L. 10.000.000; //
Lavoro e previdenza sociale, L. 612.150.000.

Spese straordinarie per movimento capitali per l' assessorato: //
Finanze, L. 1.500.000.000.

Totale delle spese per gli assessorati: //
Finanze, L. 2.020.326.000; //
Interni e turismo, L. 481.548.000; //
Igiene, sanità e pubblica istruzione, L. 947.700.000; //
Lavori pubblici, L. 4.458.376.000; //
Agricoltura e foreste, L. 2.189.650.000; //
Industria e commercio, L. 22.750.000; //
Lavoro e previdenza sociale, L. 612.150.000.

Totale: //
Spese ordinarie effettive, L. 791.612.000; //
Spese straordinarie effettive, L. 8.440.888.000; //
Spese straordinarie per movimento capitali, L. 1.500.000.000.
Totale generale delle spese, L. 10.732.500.000.

Allegato 2
Quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione sarda per l'esercizio finanziario 1951 con le variazioni apportate dalla legge regionale 21 febbraio 1952, n. 6. (Tabella Ristrutturata)

Titolo dedotto
Capitoli delle entrate e delle spese del bilancio della Regione sarda per l'esercizio finanziario 1951 con le variazioni apportate dalla legge regionale 21 febbraio 1952, n. 6.