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Legge regionale 10 giugno 1952, n. 13

Norme interpretative ed integrative della legge regionale 23 novembre 1950, n. 63.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
I mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1950, n. 63, possono essere accordati per le opere, previste dalla legge stessa la cui esecuzione abbia avuto inizio, e per le attrezzature il cui acquisto abbia avuto luogo dopo il 31 dicembre 1949, sia che si tratti di iniziative del tutto nuove, sia che si tratti di completamento, di ampliamento o miglioramento di impianti esistenti alla data predetta.

Art. 2
I mutui previsti dalla legge sopra citata possono essere accordati anche per l' acquisto e l' adattamento ad uso di alberghi, pensioni, locande o simili, di immobili incompiuti, non utilizzati, o con precedente diversa utilizzazione.

Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 24 luglio 1952.