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Legge regionale 25 giugno 1952, n. 16

Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1950, n. 68.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Articolo unico
L'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 68, è sostituito dal seguente articolo:
<< L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere ad artigiani, a cooperative artigiane, ad enti è altre organizzazioni che esplichino comunque attività di produzione artigianale, contributi diretti a conseguire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività stesse. Possono altresì essere erogati contributi per incrementare l'addestramento degli apprendisti ed il perfezionamento e l'aggiornamento tecnico degli artigiani stessi. L'Amministrazione Regionale, allo scopo di far conoscere i prodotti artigiani, può rendersi promotrice di fiere, mostre ed esposizioni artigiane, assumendo totalmente o parzialmente a suo carico l'onere per l'allestimento delle stesse e per l' approntamento dei locali periodicamente e permanentemente occorrenti e può concedere contributi in favore degli enti promotori ed organizzatori di manifestazioni similari regolarmente autorizzate. Possono essere anche concessi contributi per agevolare la partecipazione dei singoli artigiani a fiere, mostre ed esposizioni, nazionali od estere, direttamente o tramite organizzazioni ed enti che si interessino della valorizzazione del prodotto artigiano >>. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 24 luglio 1952.