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Legge Regionale 23 ottobre 1968, n. 44

Modifiche alla Legge Regionale 22 gennaio 1964, n. 3, concernente il fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.Unico
L’articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, è sostituito dal seguente:
“Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere presentate - in carta libera - all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, territorialmente competente, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto che delimita le zone danneggiate.
I termini di cui al comma precedente possono essere, in presenza di particolari situazioni, modificati o riaperti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Foreste.
La valutazione dei danni sofferti dalle aziende viene effettuata dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, territorialmente competente, che dispone le singole concessioni in conformità alla valutazione dei danni delle singole aziende”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 23 ottobre 1968.

Del Rio