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Legge Regionale 21 novembre 1968, n. 48

Provvidenze eccezionali a favore della zootecnia a seguito della siccità verificatasi nell’anno 1968.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Per ovviare al danno subito dal patrimonio zootecnico isolano in conseguenza della persistente ed eccezionale siccità dell’anno 1968, ad integrazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, e successive modifiche, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari di bestiame bovino, ovino, caprino e suino di allevamento un sussidio per l’acquisto di mangime pari a lire 1.500 per ogni bovino limitatamente a 30 capi, a lire 800 per ogni ovino, a lire 300 per ogni caprino, e a lire 500 per ogni suino.

Art.2
Per la concessione del sussidio di cui all’articolo 1 gli interessati dovranno compilare presso gli uffici comunali apposito modulo di domanda da integrarsi a cura degli stessi uffici con l’indicazione della consistenza del bestiame posseduto alla data del 30 settembre 1968 quale risulta dai bollettini anagrafici di proprietà.
I Sindaci rilasciano contestualmente appositi buoni di prelevamento di mangime pari al valore del sussidio concesso.


Art.3
Alla fornitura provvedono le ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio per la vendita dei mangimi, dietro presentazione dei buoni di cui al secondo comma dell’articolo 2.
Le forniture saranno pagate alle ditte interessate con ordinativi di pagamento dagli Ispettorati provinciali dell’agricoltura su presentazione di fatture corredate dei buoni di prelevamento suindicati, debitamente firmati per avvenuto acquisto dai beneficiari.


Art.4
La concessione delle provvidenze ha una durata di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.5
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge graveranno sul fondo di solidarietà regionale di cui alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, e successive modifiche.
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare alla convenzione di cui all’articolo 2 della legge regionale succitata le eventuali modifiche.


Art.6
L’Amministrazione regionale è autorizzata a portare il fondo istituito dall’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3 da lire 8.000.000.000 fino ad un massimo di lire 10.500.000.000.
Può, pertanto, nei limiti dell’aumento di cui al primo comma contrarre uno o più mutui da ammortizzarsi in non meno di 10 anni ad un tasso non superiore al 7 per cento.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui medesimi.


Art.7
Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente articolo 6, garanzia fidejussoria al tesoriere regionale e ad altri enti pubblici o istituti di credito.
Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui devono trovare capienza nei limiti della quota delle tasse sulle concessioni governative e dell’imposta di fabbricazione devolute alla Regione.
Gli importi relativi sono imputati, ad iniziare dall’esercizio finanziario 1969, sui capitoli dei bilanci regionali corrispondenti ai capitoli 16140 e 38107 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968.
A tale maggiore spesa si farà fronte utilizzando una quota delle maggiori entrate delle imposte di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.


Art.8
L’Amministrazione regionale, in attesa del perfezionamento dei mutui di cui all’articolo 6, è autorizzata a richiedere ad istituti di credito una o più anticipazioni sino all’importo di lire 2.500.000.000 e ad un tasso non superiore al 7 per cento da rimborsare all’atto dell’incasso dei mutui stessi.

Art.9
Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:
Stato di previsione dell’entrata
In aumento:
Cap. 41606 - Provento dei mutui contratti per la costituzione del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche (art. 8, LR 22 gennaio 1964, n. 3) lire 2.500.000.000
Cap. 41610 - (Di nuova istituzione) – Ricavo delle anticipazioni ottenute in conto del provento dei mutui da contrarsi per l’incremento del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche lire 2.500.000.000
Stato di previsione della spesa
In diminuzione:
Cap. 11207 - Contributi a favore dei comuni e consorzi di comuni per l’istituzione ed il funzionamento di uffici tecnici( LR 12 luglio 1968, n. 34) lire 40.000.000
Cap. 26645 - Contributi per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse (artt. 1, 2 e 7, comma 2º, LR 13 luglio 1962, n. 9) lire 80.000.000
In aumento:
Cap. 16145 - Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fideiussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, e spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui (artt. 9 e 10, LR 22 gennaio 1964, n. 3) lire 60.000.000
Cap. 16148 - (Di nuova istituzione) - Spese per il pagamento di interessi sulle anticipazioni ottenute in conto del provento dei mutui da contrarsi per l’incremento del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche lire 60.000.000
Cap. 26643 - Somma da versare al fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, LR 22 gennaio 1964, n. 3) lire 2.500.000.000
Cap. 38110 - (Di nuova istituzione) - Spese per il rimborso delle anticipazioni ottenute in conto del provento di mutui da contrarsi per lo incremento del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche lire 2.500.000.000
Le spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui, per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione e per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni fanno carico ai capitoli 16145 e 16148 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi. A tale maggiore spesa, per i futuri esercizi, si farà fronte utilizzando una quota delle maggiori entrate delle imposte di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.


Art.10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 21 novembre 1968.

Del Rio