Legge Regionale 1 giugno 1979, n. 44
Contributi straordinari per gli anni 1977 e 1978 alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea extraurbana per viaggiatori.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1976, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese private di trasporti pubblici concessionarie di autoservizi di linea extraurbana per viaggiatori un contributo straordinario, per gli anni 1977 e 1978 di lire 175 per autobus - Km., in relazione alle percorrenze risultanti dagli atti di concessione.Art.2
Il contributo di cui al precedente articolo 1 viene accordato alle imprese interessate secondo l’individuazione e le modalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 11 maggio 1976, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il requisito di cui al primo comma dell’articolo 2 della legge regionale succitata deve essere posseduto al momento della approvazione della presente legge.
La dimostrazione di cui al terzo comma dell’articolo 2 della legge succitata deve essere data dalle imprese concessionarie corredando le domande di contributo delle certificazioni degli uffici provinciali competenti.
Le domande per l’ottenimento del contributo devono essere presentate all’Assessorato dei trasporti della Regione entro 45 giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.Art.3
Le spese per l’attuazione della presente legge valutate in lire 800.000.000 fanno carico al capitolo 13020 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei trasporti del bilancio della Regione per l’anno 1979.
A favore del suddetto capitolo è stornata dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1979 la corrispondente riserva di lire 800.000.000 prevista nella lettera F della tabella A allegata alla legge finanziaria per l’anno 1979.Art.4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Sassari, addì 1 giugno 1979.
Soddu
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