Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 12 novembre 1982, n. 39

Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1982.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Nello stato di previsione dell’entrata e in quelli della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1982 sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente nelle annesse Tabelle A e B.

Art.2
Il ripiano delle residue passività pregresse degli enti ospedalieri risultanti alla data del 31 dicembre 1979, come rilevate con la verifica straordinaria prevista dall’articolo 23 ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, viene disposto dalla Giunta regionale, in favore di ciascun ente ospedaliero, sulla base dell’attestazione rilasciata dal rispettivo collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 agosto 1980, n. 441.
In sede di attribuzione delle somme che risulteranno dovute agli enti ospedalieri ai sensi del precedente comma, la Giunta regionale procede al ricupero delle anticipazioni a suo tempo concesse ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 7 ottobre 1977, n. 41.
Al finanziamento delle operazioni di ripiano disciplinato col presente articolo si fa fronte con lo stanziamento iscritto al fondo da ripartire di cui al capitolo 1211501 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità del bilancio regionale 1982 e con le residue disponibilità sussistenti ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 3, in conto residui del capitolo 12116 dello stato di previsione.


Art.3
Per il ripiano delle passività delle amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate e relativi interessi per ricoveri in istituti psichiatrici alla chiusura dell’esercizio 1979, la Giunta regionale si avvale delle somme stanziate nel fondo da ripartire di cui al capitolo 12115-02 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità del bilancio regionale 1982 secondo le modalità indicate dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale 19 marzo 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 14 aprile 1981.

Art.4
Sul capitolo 05100 l’Assessore della difesa dell’ambiente dispone, in applicazione dell’articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l’impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia, con esclusione di qualsiasi emolumento spettante al personale dell’Amministrazione regionale.

Art.5
Nell’anno 1982 le spese per il funzionamento e per l’assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico sono autorizzate dall’Assessore della difesa dell’ambiente su conforme deliberazione del Comitato stesso a valere sul capitolo 05104 del competente stato di previsione della spesa.
Nello stesso anno l’Assessore della difesa dell’ambiente è autorizzato a finanziare le spese di competenza dei Comitati comunali faunistici e dei Comitati comprensoriali faunistici mediante aperture di credito disposte a favore dei presidenti degli stessi organi. Tali spese gravano sullo stanziamento disposto a favore del Comitato regionale faunistico.


Art.6
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione dell’Assessorato della difesa dell’ambiente del bilancio della Regione per l’anno 1982 (cap. 05017-01), i contributi agricoli unificati per il personale addetto alle attività di sistemazione idraulico - forestale, ancorchè finanziate con assegnazioni statali, della CEE o con fondi delle contabilità speciali della Regione.
Le perizie ed i progetti da finanziarsi con fondi del Titolo II della legge 24 giugno 1974, n. 268, devono ugualmente contenere detti oneri ed i relativi importi devono essere versati in conto entrata del bilancio regionale (cap. 21177) e portati in aumento alle competenze del capitolo 05017-01 del citato stato di previsione della spesa.
Alla predetta iscrizione si provvede con la procedura di cui all’articolo 46 della legge regionale 26 aprile 1982, n. 9.
La norma di cui al primo comma del presente articolo si applica anche al bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione, relativamente alle perizie e ai progetti di lavori da essa eseguiti.


Art.7
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente del bilancio della Regione per l’anno 1982 (cap. 05028) le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento ancorchè finanziati con assegnazioni statali o con fondi delle contabilità speciali della Regione.
Conseguentemente le somme già destinate, nelle perizie di spesa dei lavori anzidetti, alla copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità di cui al comma precedente sono versate in conto entrate del bilancio della Regione, con imputazione al capitolo relativo alle "entrate eventuali e varie".


Art.8
l’Assessore competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’assegnazione alle Province ed ai Comuni che svolgono le funzioni amministrative in sostituzione della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, delle somme attribuite dallo Stato alla Regione Sarda ai sensi dell’articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (cap. 10043-01).
Per l’anno 1982, le somme di cui al precedente comma verranno proporzionalmente ripartite sulla base dei rendiconti, relativi all’anno 1981, risultanti da delibere consiliari approvate dal competente Comitato di controllo, delle spese sostenute dai predetti enti.


Art.9
Con l’attribuzione alle Unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla lett. d) dell’articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (protezione sanitaria materno - infantile), le somme stanziate sul capitolo 12164 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità del bilancio per l’anno 1982 concorrono al finanziamento dei programmi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8, concernenti l’istituzione e disciplina dei consultori familiari.

Art.10
Il capitolo 12176 è trasferito dallo stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità a quello dei lavori pubblici ed assume il numero 08070-02.
Ai capitoli di nuova istituzione 08070-01 e 08076-01 sono attribuiti i residui già appartenenti, rispettivamente, ai capitoli 12172 e 12011 ed impegnati per opere immobiliari; alla stessa attribuzione si procede con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo di concerto con gli Assessori dei lavori pubblici e della sanità.
Con le stesse modalità sono attribuiti i rispettivi residui di stanziamento sussistenti all’entrata in vigore della presente legge.


Art.11
Nella determinazione degli interessi dovuti alla Regione sulle complessive giacenze di tesoreria, il tesoriere regionale fornisce separata indicazione delle somme maturate sulle giacenze dei conti correnti istituiti per l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 23 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.
In corrispondenza del loro accertamento sul capitolo 20915, tali somme sono iscritte al capitolo di spesa 08092-01 e corrisposte con mandato diretto alla Cassa depositi e prestiti, salvo che particolari disposizioni di legge statale non ne consentano il diretto utilizzo a favore dei programmi di edilizia residenziale pubblica localizzati in Sardegna.


Art.12
Nell’elenco n. 1 - spese obbligatorie - allegato al bilancio della Regione per l’anno finanziario 1982, sono inseriti i capitoli 01016, 04076 e 04084.

Art.13
Il contributo da corrispondere all’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l’anno finanziario 1982, previsto dall’articolo 19 della legge 26 aprile 1982, n. 9, di approvazione del bilancio della Regione per l’anno 1982, è ridotto di lire 900.000.000 per cui passa da lire 3.095.616.769 a lire 2.195.616.769.

Art.14
Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione per l’anno finanziario 1982, sono introdotte le variazioni indicate nell’annessa Tabella C.

Art.15
Agli ordini di accreditamento emessi su capitoli spese correnti si applicano, per l’anno finanziario 1982, le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1970, n. 8.
L’articolo 39 della legge regionale 26 aprile 1982, n. 9, è abrogato.


Art.16
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 12 novembre 1982.

Rojch