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Legge Regionale 12 novembre 1982, n. 40

Norme regionali per l’attuazione degli interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell’abitato di Tratalias, di cui alla legge 6 ottobre 1981, n. 568.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I
(DISPOSIZIONI GENERALI)
Art.1
La presente legge dà attuazione agli interventi previsti dalla legge 6 ottobre 1981, n. 568, e disciplina ogni altro intervento per consentire il completamento dei lavori di risanamento igienico - urbanistico dell’abitato di Tratalias, danneggiato dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dalla diga di Monte Pranu.

Art.2
Il Comune di Tratalias è delegato all’adempimento degli interventi per il completamento della ricostruzione del nuovo centro abitato e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè per il risanamento del vecchio centro, secondo quanto previsto dalla legge statale di cui all’articolo precedente e dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art.3
Le funzioni delegate ai sensi della presente legge devono essere esercitate in armonia con gli eventuali indirizzi politici, amministrativi e programmatici deliberati dalla Giunta regionale.
L’esercizio delle funzioni deve comunque ispirarsi ai seguenti criteri:
- assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi;
- garantire l’economicità e produttività degli interventi e la migliore esecuzione delle opere.
L’Amministrazione regionale ed il Comune di Tratalias sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile per lo svolgimento delle rispettive funzioni.


Art.4
In caso di inerzia, inadempienza o di gravi ritardi da parte del Comune, l’Assessore regionale dei lavori pubblici invita l’Ente a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale può essere provveduto in via sostitutiva, ad istanza dello stesso Assessorato, dai competenti organi di controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.
L’Assessore regionale dei lavori pubblici ha, altresì facoltà di disporre, in qualsiasi momento, accertamenti in corso d’opera, di natura sia tecnica che amministrativa, sulla corretta esecuzione dei lavori finanziati con la presente legge.
Nei casi di persistente e grave violazione di legge e delle direttive regionali è disposta, con legge regionale, la revoca delle funzioni delegate con la presente legge.


Art.5
Il Comune di Tratalias nell’assumere gli atti e nell’eseguire le opere di cui alla presente legge deve fare espressa menzione della delega di cui è destinatario.

Art.6
Il Comune di Tratalias provvede al coordinamento della progettazione e realizzazione degli edifici di qualsiasi natura e destinazione, compresa la redazione dei progetti esecutivi.
Per quanto attiene agli appalti, i collaudi ed i pagamenti alle imprese esecutrici dei lavori, trovano applicazione, nei confronti del Comune di Tratalias, le disposizioni di cui al Capo V della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 in quanto applicabili.
Per l’espletamento delle attività di cui al presente articolo nonchè di tutte quelle di cui all’articolo 2 il Comune di Tratalias è autorizzato ad avvalersi di consulenti e collaboratori esterni, nelle qualifiche, numero e per il tempo necessario giusta apposite convenzioni, nel rispetto anche del disposto dell’articolo 3.
Le spese derivanti dall’attuazione del presente articolo fanno carico ai fondi di cui all’articolo 1 della legge 6 ottobre 1981, n. 568.


Art.7
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tritalias provvede alla formulazione ed all’adozione di un piano per il completamento dei lavori di ricostruzione e di risanamento igienico - urbanistico dell’abitato.
Il piano dovrà contenere:
a) l’individuazione delle aree residenziali urbanizzate da assegnare in proprietà ed a titolo gratuito in favore dei titolari del contributo di cui all’articolo 1, lettera a), della legge 6 ottobre 1981, n. 568, ovvero in favore dell’Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari per l’attuazione dei programmi di cui all’articolo 3 della predetta legge, qualora esistano richieste a tal fine;
b) l’elenco nominativo delle famiglie residenti nel vecchio centro abitato, distinguendo quelle che occupano l’alloggio a titolo di proprietà da quelle che occupano l’alloggio in locazione;
c) l’elenco nominativo degli emigrati in altre regioni italiane o all’estero e del relativo nucleo familiare proprietari di alloggi nel vecchio centro abitato;
d) l’elenco nominativo delle famiglie residenti nel nuovo centro abitato, distinguendo quelle che possiedono una casa nel vecchio centro a titolo di proprietà e quelle che invece la occupavano a titolo di locazione nonchè gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Regione e dall’Istituto autonomo per le case popolari;
e) l’individuazione delle caratteristiche e della tipologia degli alloggi edificabili nelle aree assegnate, in relazione alla composizione di ogni nucleo familiare ed all’attività svolta dal capo famiglia ovvero da uno dei componenti il nucleo familiare;
f) l’individuazione degli immobili che devono essere previa espropriazione, demoliti o recuperati per il loro interesse storico - ambientale nel vecchio centro abitato, con relativa destinazione. L’individuazione è fatta su elenco e planimetrie così redatte:
- l’elenco riporta, per ciascuna unità immobiliare, i seguenti dati: proprietà catastale, proprietà effettiva, estremi completi di individuazione catastale, porzioni delle unità immobiliari soggette all’espropriazione, indennità di espropriazione determinata nel modo indicato nel successivo articolo 9;
- le planimetrie riportano, in scala adeguata, per ciascuna unità immobiliare, la configurazione ed i dati estratti dalla mappa del catasto terreni e/ o del nuovo catasto edilizio urbano. Nell’ipotesi di fabbricati che non risultino censiti in catasto, il Comune predispone gli elaborati tecnici necessari;
g) la relazione tecnica di stima dell’immobile da espropriare portante l’ammontare delle relative indennità di esproprio determinate ai sensi dell’articolo 9;
h) l’individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree del nuovo centro abitato che devono essere realizzate o completate, con l’indicazione delle priorità di intervento;
i) ogni altra indicazione utile per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.
Alla formulazione ed all’adozione del piano di cui al comma precedente provvede il Consiglio comunale di Tratalias, sulla base delle proposte di una commissione composta dal Sindaco, o da un suo delegato, che la presiede, e da quattro rappresentanti del Consiglio comunale, di cui uno della minoranza.
Il piano può essere modificato ed integrato con le procedure di cui al presente articolo e costituisce lo strumento di riferimento per gli interventi che il Comune è chiamato ad attuare.
Il piano viene trasmesso entro 30 giorni dalla sua adozione all’Assessorato regionale dei lavori pubblici. Esso viene approvato e reso esecutivo con decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, sentito il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, entro 60 giorni dal ricevimento.
Con tale provvedimento vengono altresì fissati ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, articolo 13, i quattro termini d’inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni.


TITOLO II
(PROCEDURE ESPROPRIATIVE)
Art.8
Per l’acquisizione definitiva dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias, si applicano, in deroga alle norme vigenti in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità, le disposizioni contenute nel presente articolo.
In sede di adozione ed approvazione del piano di cui al precedente articolo 7, le indennità di espropriazione dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias, sono calcolate in misura pari al valore locativo delle stesse, determinato secondo i criteri previsti dagli articoli da 12 a 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dal presente articolo.
Per la determinazione delle indennità di cui al comma precedente i coefficienti correttivi di cui all’articolo 15 della predetta legge n. 392, vengono così ridefiniti in misura unica per tutte le abitazioni da indennizzare:
a) tipologia: 1,05;
b) classe demografica: 0,80;
c) ubicazione: 1;
d) livello di piano: 0,90.
Per quanto attiene alla vetustà, si applicano i seguenti coefficienti, per tutto l’arco di tempo come di seguito considerato:
- 1 per abitazioni costruite o integralmente ristrutturate dopo l’anno 1970;
- 0,80 per abitazioni costruite o integralmente ristrutturate tra l’anno 1951 e l’anno 1970;
- 0,60 per abitazioni costruite o integralmente ristrutturate prima dell’anno 1951.
Rimangono invariati i coefficienti di cui all’articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi allo stato di conservazione e manutenzione.
Alle indennità risultanti dal calcolo di cui ai commi precedenti è applicata una maggiorazione del 25 per cento.
Il Sindaco del Comune di Tratalias deposita presso la Segreteria del Comune medesimo, entro 30 giorni dalla data di approvazione del piano di cui al precedente articolo 7 da parte dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, copia dello stesso, unitariamente a copia degli elaborati di cui all’articolo 7 medesimo, lettere f) e g).
Il Sindaco provvede quindi a comunicare l’avvenuto deposito agli interessati, mediante avviso notificato tramite messo comunale, e ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all’albo comunale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte terza.
Decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso predetto nel Bollettino Ufficiale, il Sindaco stipulerà, con atto in forma pubblica amministrativa rogato dal Segretario comunale, le cessioni volontarie degli immobili espropriandi i cui proprietari ne abbiano fatto richiesta nel termine predetto.
Decorso lo stesso termine, il Sindaco, relativamente ai soli immobili i cui proprietari non abbiano chiesto di stipulare con il Comune medesimo la cessione volontaria degli stessi, provvede a trasmettere al Presidente della Giunta regionale gli atti depositati e le eventuali osservazioni presentate dagli interessati, compiutamente controdedotte dal Comune medesimo.
Il Presidente della Giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, decide sulle osservazioni e ridetermina, sempre ai sensi del secondo comma del presente articolo, le indennità non accettate.
Il Sindaco provvede a depositare copia del provvedimento di cui al comma precedente presso la segreteria del Comune, a comunicare agli interessati l’avvenuto deposito, mediante avviso notificato tramite messo comunale, e ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all’albo comunale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte terza.
Decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma precedente nel Bollettino Ufficiale il Comune di Tratalias, entro i successivi tre mesi, pagherà direttamente - ai proprietari che entro tale termine abbiano dichiarato espressamente di accettare - le indennità fissate dal Presidente della Giunta regionale e depositerà le restanti indennità nella Cassa depositi e prestiti.
Nell’ipotesi di cui agli articoli 17, 18 e 19, l’accantonamento delle indennità da parte del Comune di Tratalias su consenso degli interessati, equivale, ai fini dell’emissione del decreto definitivo di esproprio, al pagamento diretto delle indennità stesse, ai sensi del presente articolo.
Il Presidente della Giunta regionale, su istanza del Sindaco del Comune di Tratalias, che deve fornire prova dell’avvenuta esecuzione degli adempimenti predetti, pronuncia, a favore del Comune medesimo, l’espropriazione definitiva degli immobili di che trattasi. A tale provvedimento del Presidente della Giunta regionale si applicano, per quanto compatibili, le norme contenute nel capo V della legge 25 giugno 1865, n. 2359.


Art.9
Per l’eventuale occupazione d’urgenza, preordinata alla definitiva acquisizione dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias, si applicano, in deroga alle norme vigenti in materia, le disposizioni contenute nel presente articolo.
Il Presidente della Giunta regionale, su istanza del Sindaco del Comune di Tratalias, pronuncia con proprio decreto, l’occupazione d’urgenza degli immobili individuati con gli elaborati di cui alla lettera f) del precedente articolo 7.
Tale decreto perde efficacia ove l’immissione in possesso non segua nel termine di un anno dalla data della sua emanazione.
L’occupazione può essere protratta fino a tre anni dalla data di immissione nel possesso ma, comunque, non oltre il termine fissato ai sensi dell’articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
I termini di efficacia del provvedimento di occupazione d’urgenza sono improrogabili.
Per l’immissione in possesso e per la formazione degli stati di consistenza si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
L’indennità per ogni anno di occupazione, o frazione di esso, è fissata in misura pari al 10 per cento di quella determinata per l’espropriazione definitiva ed è corrisposta, accantonata o depositata, in unica soluzione unitamente al prezzo per la cessione volontaria, o all’indennità corrisposta direttamente, accantonata ovvero depositata nella Cassa depositi e prestiti.


Art.10
Stipulata la cessione volontaria di cui al precedente articolo 8, comma nono, o intervenuto il decreto definitivo di esproprio di cui al comma quindicesimo dello stesso articolo, ovvero eseguita l’eventuale immissione in possesso di cui al precedente articolo 9, commi primo e sesto, il Comune di Tratalias riconoscendone la necessità e comunque solo fino al momento della consegna agli interessati delle nuove abitazioni, ovvero della ricostruzione a cura degli stessi, può consentire agli occupanti dell’immobile a solo titolo di comodato precario, l’utilizzo dell’immobile stesso a fini abitativi o di attività artigianali e commerciali, a condizione che gli occupanti stessi rilascino, in tal senso, una dichiarazione con sottoscrizione autenticata dal segretario comunale che li vincoli, nel contempo, al rilascio immediato dell’immobile medesimo.
Per il periodo in cui gli interessati fruiscono del comodato precario, nell’eventuale ipotesi in cui non sia ancora intervenuta la cessione volontaria dell’immobile o la sua espropriazione ma sia stata eseguita la formale immissione in possesso ai sensi del precedente articolo 9 comma sesto, non è dovuta l’indennità di occupazione d’urgenza di cui al settimo comma del medesimo articolo.


TITOLO III
(CONTRIBUTI)
Art.11
I contributi di cui alla lettera a) dell’articolo 1 della legge 6 ottobre 1981, n. 568, salvo quanto previsto agli articoli 18 e 19, sono attribuiti dall’Amministrazione comunale a coloro che occupano con la propria famiglia un alloggio a titolo di proprietà nel vecchio centro abitato di Tratalias e risultano effettivamente residenti e dimoranti nel Comune alla data del 29 ottobre 1979.
I requisiti di cui al comma precedente devono sussistere, continuativamente, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di erogazione del contributo.
Si prescinde dalla residenza e dalla data di cui al primo comma nei confronti dei cittadini già residenti in Tratalias, emigrati in altre regioni italiane o all’estero per motivi di lavoro, che occupavano, prima della emigrazione, un alloggio nel vecchio centro a titolo di proprietà, ovvero che abbiano costruito nel vecchio centro di Tratalias un’abitazione durante la loro assenza dal paese.
Nell’ipotesi in cui l’alloggio sia oggetto di comproprietà, il contributo è attribuito ai comproprietari, "pro quota" ovvero "pro indiviso", con riferimento alla composizione del nucleo familiare di quello che occupa l’alloggio, quale unica proprietà abitativa nel territorio comunale, alle date di cui al secondo comma, e a condizione che il nuovo alloggio sia occupato dallo stesso.
Nell’ipotesi in cui l’alloggio sia occupato da più nuclei familiari comproprietari, il contributo è determinato, ai sensi del successivo articolo 12, con riferimento alla sommatoria dei componenti i nuclei familiari stessi, tranne nei casi in cui l’alloggio medesimo possa essere occupato da un solo nucleo familiare, in quanto gli altri hanno diritto all’assegnazione di una abitazione di edilizia residenziale pubblica, resasi libera per effetto dell’applicazione della presente legge.


Art.12
Le abitazioni ammissibili a contributo devono avere una superficie utile netta non inferiore a 60 mq e non superiore a 125 mq.
Ai proprietari è concesso un contributo, comprensivo dell’indennizzo di cui al precedente articolo 8, in misura pari alla spesa necessaria per la ricostruzione di un alloggio di superficie utile netta corrispondente a quella dell’alloggio posseduto ed occupato nel vecchio centro, purchè questa non sia superiore a 125 mq, ovvero inferiore a 60 M, o comunque inadeguata alle necessità del nucleo familiare, secondo quanto disposto ai commi successivi.
I locali eventualmente adibiti ad uso commerciale o artigianale o agricolo non sono considerati nel computo della superficie utile netta del vecchio alloggio posseduto, qualora siano ammessi al contributo di cui all’articolo 15.
Ove la superficie dell’alloggio posseduto nel vecchio centro sia superiore a 125 mq l’indennizzo incorporato nel contributo è limitato a quest’ultima superficie e il contributo stesso è concesso per la costruzione di una casa di 125 mq, a prescindere dalla composizione del nucleo familiare. L’indennizzo relativo alla maggiore superficie calcolato come al precedente articolo 8, è liquidato direttamente all’interessato.
Ove, invece, la superficie posseduta sia inferiore a 60 mq. o, comunque, inadeguata alle esigenze del nucleo familiare, il contributo è concesso fino alla concorrenza della spesa necessaria per la ricostruzione di un alloggio dimensionato secondo le seguenti tipologie edilizie:
- 60 mq per nuclei familiari fino a 2 persone;
- 75 mq per nuclei familiari di 3 persone;
- 95 mq per nuclei familiari di 4 persone;
- 110 mq per nuclei familiari di 5 persone;
- 120 mq per nuclei familiari di 6 persone;
- 125 mq per nuclei familiari di oltre 6 persone.
Al fine di rispettare le tipologie edilizie predisposte dall’Amministrazione comunale, ove la superficie utile netta dell’alloggio posseduto nel vecchio centro non corrisponda a quella dei parametri di cui al comma precedente, il contributo è concesso sulla base della spesa necessaria per la costruzione di un alloggio di superficie corrispondente alla tipologia edilizia determinata operando la media aritmetica tra i due parametri entro i quali è compresa la vecchia superficie posseduta e individuando la nuova tipologia edilizia per eccesso o per difetto, a seconda che la suddetta superficie posseduta sia maggiore ovvero uguale o inferiore alla stessa media aritmetica.
Le caratteristiche e la tipologia dei nuovi alloggi, nonchè delle urbanizzazioni primarie e secondarie di cui al progetto di massima di ricostruzione approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno con delibera n. 1441 SAR del 2 luglio 1971, saranno adottate nello studio esecutivo, alle esigenze derivanti dalle variazioni nel frattempo intervenute nei nuclei familiari e alle necessità di ubicazione delle residenze stesse anche nelle aree di espansione del centro abitato.
A tal fine il Comune di Tratalias provvede ad apportare le necessarie variazioni al proprio programma di fabbricazione.
Le abitazioni di cui al presente articolo non devono comunque avere caratteristiche di abitazione di lusso, ai sensi della vigente legislazione in materia.


Art.13
Al fine di completare la costruzione del nuovo centro abitato di Tratalias e la conseguente espropriazione degli edifici del vecchio centro, il Comune riconosce agli aventi diritto l’intera somma della spesa ammissibile per la costruzione di una singola unità abitativa, secondo quanto previsto al precedente articolo 12, comprensiva del costo per l’allacciamento ai servizi generali e tenuto conto dell’indennizzo di cui all’articolo 8.
La spesa ammissibile per ogni tipo di abitazione è determinata con delibera del Consiglio comunale di Tratalias, nei limiti di cui ai successivi articoli 14, 18 e 19, sulla base delle caratteristiche e tipologie individuate, per le nuove costruzioni, ai sensi dell’articolo 4 della legge 6 ottobre 1981, n. 568, e della presente legge.
Per ottenere il beneficio di cui al primo comma l’interessato deve presentare apposita domanda al Comune, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Quando l’immobile da demolire nel vecchio centro appartiene a più proprietari, la domanda potrà essere presentata dal solo comproprietario che occupava l’alloggio alle date di cui al secondo comma dell’articolo 11, restando l’Amministrazione comunale e regionale estranee a tutti i rapporti intercorrenti tra i comproprietari derivanti dall’applicazione della presente legge.
Il Comune provvede, d’ufficio, agli accertamenti relativi ai requisiti previsti per la concessione dei contributi, ricorrendo, per quanto attiene al titolo di proprietà, a tutte le attestazioni e certificazioni che la legislazione vigente consente.
Una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti, il contributo, ad esclusione dell’indennizzo da pagarsi ai sensi del tredicesimo comma dell’articolo 8, per i nuclei familiari che eseguono in proprio i lavori di costruzione degli alloggi, è erogato come segue:
- il 25 per cento, dopo la comunicazione al Comune dell’inizio dei lavori di costruzione, a seguito del rilascio della concessione edilizia previo accertamento dell’effettivo inizio dei lavori;
- il 50 per cento, in corso d’opera, previa verifica tecnico - contabile che il beneficiario ha eseguito almeno due terzi dei lavori previsti nel progetto relativo;
- il 25 per cento sulla base del collaudo dei lavori e dopo il rilascio del certificato di abitabilità.
Ove esistano delle cooperative, le domande per l’ottenimento del contributo sono presentate dai rispettivi presidenti, ai quali viene erogato il contributo medesimo.


Art.14
I contributi di cui all’articolo 11 sono calcolati per una somma non superiore a lire 380.000 a mq di superficie lorda coperta del solo alloggio.
Nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di più di un alloggio nel vecchio centro, il contributo è riconosciuto con riferimento all’abitazione effettivamente occupata, alle date di cui al secondo comma dell’articolo 11.


Art.15
Ai proprietari di edifici nel vecchio centro abitato di Tratalias destinati, in tutto o in parte, ad attività commerciali, artigianali o agricole, è attribuito un contributo in misura pari al 100 per cento della differenza tra il costo necessario per la costruzione di un locale per la prosecuzione dell’attività - avendo riguardo alle ubicazioni ed alle superfici individuate dal Comune con il piano commerciale e nelle aree per insediamenti artigianali - e l’ammontare dell’indennizzo relativo all’edificio da demolire, calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, fino alla concorrenza di una superficie nuova pari alla vecchia posseduta.
Ove la superficie del nuovo locale fosse superiore a quella del vecchio, adibita ad una delle attività di cui al primo comma, in attuazione delle disposizioni della vigente legislazione in materia, è attribuito un ulteriore contributo pari al 20 per cento del costo di questa maggiore differenza.
Ove invece la superficie del nuovo locale fosse inferiore a quella del vecchio, l’indennizzo relativo alla differenza non è computato ai fini della determinazione del contributo e viene liquidato all’interessato.
Gli interessati per ottenere i benefici di cui al presente articolo devono presentare apposita domanda al Comune entro il termine di cui al terzo comma dell’articolo 13.


Art.16
Oltre al contributo di cui agli articoli 13, 15, 18 e 19 della presente legge, viene riconosciuto un ulteriore contributo in misura pari alle eventuali spese fiscali che gli interessati debbano sostenere per accedere ai benefici di cui alla stessa legge.

Art.17
Al fine di realizzare economie di scala ed un più accelerato ed armonico completamento delle opere di ricostruzione dell’abitato di Tratalias, il Comune, qualora gli aventi diritto ne facciano richiesta e devolvano allo stesso il contributo e l’indennizzo ad essi spettanti, ai sensi della presente legge, è autorizzato, su incarico dei beneficiari, alla realizzazione dei relativi alloggi nel nuovo centro abitato, sulla base di progetti esecutivi predisposti dalla stessa Amministrazione comunale nel rispetto delle caratteristiche, tipologie e dell’impianto generale del progetto di cui al precedente articolo 12.
In caso di comproprietà, il comproprietario ovvero i comproprietari cui deve essere assegnato il nuovo alloggio ai sensi dell’articolo 11, debbono versare al Comune, entro il termine da questo stabilito ed in ogni caso prima della consegna del nuovo alloggio, le somme corrispondenti a quelle richieste dagli altri comproprietari a titolo di indennizzo e conseguentemente le somme corrispondenti alle quote di contributo effettivamente o idealmente afferenti.


TITOLO IV
(DISPOSIZIONI VARIE E FINALI)
Art.18
In deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, l’Amministrazione regionale è autorizzata a cedere gratuitamente in proprietà, agli attuali assegnatari, gli alloggi di edilizia residenziale già realizzati nel nuovo centro abitato di Tratalias, finanziati a totale carico della Regione con i fondi della legge 11 giugno 1962, n. 588, ad esclusione della palazzina pluripiano composta di n. 6 alloggi, purchè proprietari di un alloggio nel vecchio centro.
Il Comune di Tratalias è delegato a stipulare, in nome e per conto della Regione, gli atti di trasferimento della proprietà di cui al comma precedente e quelli conseguenti. In tal caso è attribuito agli interessati l’importo relativo all’indennizzo, calcolato come al precedente articolo 8, sulla porzione di superficie del vecchio alloggio superiore a quella dell’abitazione occupata, oggetto della cessione, nonchè il contributo di cui all’articolo 16.
Nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di più di un alloggio nel vecchio centro, l’indennizzo è riconosciuto con riferimento all’abitazione effettivamente occupata alla data del trasferimento nell’alloggio di cui al primo comma.
Gli interessati, per ottenere i benefici di cui al presente articolo, devono presentare apposita domanda al Comune entro il termine di cui al terzo comma dell’articolo 13.


Art.19
Le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 3 della legge 6 ottobre 1981, n. 568, si applicano anche per gli interventi costruttivi già attuati dall’Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Cagliari nel nuovo centro di Tratalias.
A tal fine l’Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Cagliari è autorizzato a cedere in proprietà, agli attuali assegnatari, gli alloggi dagli stessi occupati negli edifici dell’Istituto già realizzati nel nuovo centro abitato di Tratalias, purchè proprietari di un alloggio nel vecchio centro, al prezzo corrispondente al costo della costruzione. In tal caso, è riconosciuto agli interessati un contributo in misura pari al 100 per cento della differenza tra il costo di costruzione dell’alloggio, quale risulta dalla contabilità dei lavori collaudati, e l’ammontare dell’indennizzo relativo alla superficie dell’immobile posseduto nel vecchio centro, fino alla concorrenza della superficie dell’alloggio occupato quali assegnatari.
Se la superficie della vecchia abitazione è maggiore di quella oggetto della compravendita, l’indennizzo relativo a questa maggiore differenza, calcolato come al precedente articolo 8, non è computato ai fini della determinazione del contributo e viene liquidato all’interessato.
Nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di più di un alloggio nel vecchio centro, il contributo è riconosciuto con riferimento all’abitazione effettivamente occupata alla data del trasferimento nell’alloggio di cui al primo comma.
Le somme introitate dall’Istituto autonomo per le case popolari, in attuazione del presente articolo, dovranno essere rendicontate in base all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modificazioni.
Gli interessati per ottenere i benefici di cui al presente articolo devono presentare apposita domanda al Comune e all’Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Cagliari, entro il termine di cui al terzo comma dell’articolo 13, e contestualmente devono autorizzare il Comune a devolvere le somme di cui al terzo comma direttamente all’Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari.


Art.20
Nei casi di cui all’articolo 19, è riconosciuto all’Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari, un’ulteriore somma corrispondente ai canoni di locazione, per la parte di cui alla lettera a) dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, eventualmente dovuti dagli assegnatari e non corrisposti fino alla data di stipula del contratto di trasferimento della proprietà.
Tale somma sarà devoluta all’Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari direttamente dal Comune contestualmente a quelle di cui al terzo comma dell’articolo 19.
Parimenti è riconosciuta agli assegnatari fruenti delle disposizioni di cui all’articolo 19 una somma corrispondente ai canoni di locazione versati dai medesimi fino alla data di stipula del contratto di trasferimento della proprietà.
Tale somma è corrisposta direttamente dal Comune, al quale gli interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dall’attestazione dell’Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari comprovante l’ammontare dei versamenti effettuati.


Art.21
I proprietari degli edifici ubicati nel vecchio centro di Tratalias che occupano gli alloggi di cui ai precedenti articoli 19 e 20 in qualità di assegnatari nel nuovo centro devono consegnare al Comune i vecchi alloggi liberi di persone e cose per poter accedere ai benefici di cui alla presente legge.

Art.22
Per le aree ove insistono le abitazioni individuate dal piano di cui all’articolo 7 come recuperabili per il loro interesse storico - ambientale e per le quali viene conservata la destinazione a civile abitazione si deve procedere, ai sensi della lettera d) dell’articolo 1 della legge 6 ottobre 1981, n. 568, al completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art.23
Per un periodo non inferiore a 15 anni, a decorrere dalla data del rilascio del certificato di abitabilità, non possono essere alienati o locati gli alloggi destinati a civile abitazione ammessi ai contributi di cui alla presente legge. Per le abitazioni acquisite dal Comune e dall’Istituto autonomo per le case popolari, il termine suddetto decorre dalla data della stipulazione dell’atto di compravendita.
Anche prima della scadenza del predetto quindicennio e nei soli casi di trasferimento di residenza del nucleo familiare per giustificati motivi di forza maggiore, gli interessati hanno tuttavia facoltà di locare l’abitazione, previa autorizzazione del Sindaco, da rilasciarsi su conforme deliberazione del Consiglio comunale, nella quale dovranno essere indicate, con vincolante ordine prioritario, le famiglie alle quali l’alloggio deve essere locato.
Agli effetti della locazione, il termine di cui al primo comma non si applica agli emigrati.
Il canone di locazione sarà stabilito in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392.
La locazione o l’alienazione dell’alloggio nel quindicennio comporta la decadenza di diritto dai benefici erogati a titolo di contributo per la costruzione ovvero l’acquisto di civili abitazioni e la conseguente restituzione delle somme relative all’Amministrazione regionale.
Il Comune provvede all’accertamento delle violazioni al divieto di cui al primo comma ed alla tempestiva segnalazione all’Amministrazione regionale per i conseguenti provvedimenti.


TITOLO V
(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)
Art.24
Alle spese per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento delle somme a tal fine versate su un apposito conto corrente bancario intestato alla Regione Autonoma della Sardegna presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria regionale.
Per il funzionamento relativo al predetto conto corrente trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, in quanto applicabili.
Per la rendicontazione, con riferimento al piano previsto dal precedente articolo 7, il Comune di Tratalias predispone una previsione di ripartizione dello stanziamento reso disponibile sul citato conto corrente fra i diversi interventi autorizzati dalla presente legge e fornisce alla Regione una situazione trimestrale dei pagamenti autorizzati con riferimento a detti interventi medesimi.
Gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario sono utilizzati per sopperire alle maggiori spese derivanti dalla revisione prezzi.


Art.25
Nel bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Capitolo 20914 - (Di nuova istituzione) - Interessi attivi maturati sul conto corrente istituito presso gli istituti incaricati del servizio di tesoreria della Regione per gli interventi a favore dell’abitato di Tratalias (legge 6 ottobre 1981, n. 568, e art. 23 della presente legge)
pm.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03019 - Fondo speciale costituito da assegnazioni statali per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative
lire 13.000.000.000
(mediante utilizzazione dell’importo indicato al n. 2 dell’elenco n. 7 allegato al bilancio della Regione per l’anno 1982).

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
In aumento
Capitolo 08138- 01 - (Di nuova istituzione - Tit. 2 - Sez. 4 - Cat. 12 - Sett. 23 - Somma da versare al conto corrente bancario relativo agli interventi per il completamento della ricostruzione dell’abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (legge 6 ottobre 1981, n. 568)
lire 13.000.000.000

All’iscrizione al suindicato capitolo 08138- 01 degli importi corrispondenti agli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario di cui al precedente articolo 23 si provvede secondo la procedura prevista dall’articolo 49 della legge di approvazione del bilancio per l’anno finanziario 1982 e degli articoli corrispondenti delle leggi di approvazione dei bilanci per gli anni successivi.


Art.26
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 12 novembre 1982

Rojch