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Legge Regionale 23 gennaio 1986, n. 20

Contributi alle confederazioni delle imprese agricole, artigiane e commerciali per l’istituzione e per la gestione di centri di elaborazione dati.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al fine di promuovere e sviluppare la partecipazione degli operatori al conseguimento degli obiettivi di sviluppo produttivo della programmazione regionale e di favorire la razionalizzazione e l’ammodernamento delle imprese agricole, artigiane e commerciali, anche in conseguenza dell’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1985, n. 178 la Regione autonoma della Sardegna eroga un contributo per l’istituzione e la gestione di centri di elaborazione dati.

Art.2
Destinatarie del contributo sono le confederazioni delle imprese agricole, artigiane e commerciali più rappresentative operanti in Sardegna con proprie strutture e uffici in almeno tre province.

Art.3
Il contributo di cui alla presente legge è assegnato:
a) per l’istituzione dei centri di elaborazione dati, nella misura del 60 per cento della spesa prevista e sino ad un massimo di Lire 250.000.000;
b) per la gestione e il funzionamento dei centri, in misura non superiore al 40 per cento del contributo di cui al punto a), limitatamente al primo anno;
c) il contributo è concesso per macchine e attrezzature acquisite a far data dall’entrata in vigore della citata legge 17 febbraio 1985, n. 17.


Art.4
Per ottenere il contributo, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli organismi regionali delle confederazioni aventi diritto devono presentare all’Assessorato regionale competente in materia, unitamente alla domanda, un progetto interessante almeno due province.
Il progetto deve contenere:
a) i proventi di spesa;
b) il numero delle imprese assistibili;
c) le finalità dei servizi da erogare ai propri soci;
d) le tipologie e le sedi di ubicazione delle apparecchiature da utilizzare;
e) il numero e la qualificazione professionale degli addetti da impiegare.


Art.5
Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore competente in materia, che ne dispone l’erogazione.

Art.6
All’Assessore competente in materia spetta il controllo sull’utilizzazione delle somme erogate.
In caso di accertata irregolarità nell’impiego di dette somme, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, adotta i provvedimenti cautelativi per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del contributo.


Art.7
Per le spese derivanti dalla attuazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di Lire 2.250.000.000.
Nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1986 dello stato di previsione dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale verranno istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sotto indicati:
"Contributo alle confederazioni delle imprese agricole per l’istituzione dei centri di elaborazione dati" (2.1.1.6.2.2.10.10) L. 550.000.000
"Contributo alle confederazioni delle imprese agricole per la gestione ed il funzionamento dei centri di elaborazione dati" (2.1.1.6.2.2.10.10) L. 200.000.000
Nello stato di previsione dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio verranno istituiti i seguenti nuovi capitoli con gli stanziamenti sotto indicati:
"Contributo alle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali per l’istituzione di centri di elaborazione dati" (2.1.1.6.2.2.10.23) L. 1.100.000.000
"Contributo alle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali per la gestione ed il funzionamento dei centri di elaborazione dati" (2.1.1.6.2.2.10.23) L. 400.000.000
Alla complessiva spesa si fa fronte, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, col prelevamento del fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 mediante riduzione di lire 2.250.000.000, della riserva prevista dal punto 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
Alle spese previste dalla presente legge per gli anni successivi al 1986 si farà fronte con l’utilizzo della quota del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, derivante dal suo naturale incremento.


Art.8
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 23 gennaio 1986.

Melis