Legge Regionale 23 gennaio 1986, n. 20
Contributi alle confederazioni delle imprese agricole, artigiane e commerciali per l’istituzione e per la gestione di centri di elaborazione dati.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
a) per l’istituzione dei centri di elaborazione dati, nella misura del 60 per cento della spesa prevista e sino ad un massimo di Lire 250.000.000;
b) per la gestione e il funzionamento dei centri, in misura non superiore al 40 per cento del contributo di cui al punto a), limitatamente al primo anno;
c) il contributo è concesso per macchine e attrezzature acquisite a far data dall’entrata in vigore della citata legge 17 febbraio 1985, n. 17.
Art.4
Il progetto deve contenere:
a) i proventi di spesa;
b) il numero delle imprese assistibili;
c) le finalità dei servizi da erogare ai propri soci;
d) le tipologie e le sedi di ubicazione delle apparecchiature da utilizzare;
e) il numero e la qualificazione professionale degli addetti da impiegare.
Art.5
Art.6
In caso di accertata irregolarità nell’impiego di dette somme, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, adotta i provvedimenti cautelativi per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del contributo.
Art.7
Nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1986 dello stato di previsione dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale verranno istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sotto indicati:
"Contributo alle confederazioni delle imprese agricole per l’istituzione dei centri di elaborazione dati" (2.1.1.6.2.2.10.10) L. 550.000.000
"Contributo alle confederazioni delle imprese agricole per la gestione ed il funzionamento dei centri di elaborazione dati" (2.1.1.6.2.2.10.10) L. 200.000.000
Nello stato di previsione dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio verranno istituiti i seguenti nuovi capitoli con gli stanziamenti sotto indicati:
"Contributo alle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali per l’istituzione di centri di elaborazione dati" (2.1.1.6.2.2.10.23) L. 1.100.000.000
"Contributo alle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali per la gestione ed il funzionamento dei centri di elaborazione dati" (2.1.1.6.2.2.10.23) L. 400.000.000
Alla complessiva spesa si fa fronte, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, col prelevamento del fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 mediante riduzione di lire 2.250.000.000, della riserva prevista dal punto 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
Alle spese previste dalla presente legge per gli anni successivi al 1986 si farà fronte con l’utilizzo della quota del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, derivante dal suo naturale incremento.
Art.8
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 23 gennaio 1986.
Melis