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Legge Regionale 18 dicembre 1987, n. 51

Disposizioni integrative in materia di trattamento economico di missione ai componenti dei collegi dei revisori delle Unità Sanitarie Locali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
A decorrere dalla data di costituzione dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, in attuazione della legge 26 aprile 1982, n. 181, e sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 agosto 1986, n. 55, il trattamento economico di missione compete ai componenti del collegio per recarsi dal luogo di residenza alla sede legale dell’unità sanitaria locale per lo svolgimento dei compiti di istituto, nella stessa misura vigente per i componenti degli altri organi istituzionali di detto ente all’epoca dello svolgimento dei precitati compiti di istituto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 18 dicembre 1987

Melis