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Legge Regionale 24 ottobre 1988, n. 33

Politica attiva del lavoro.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I
(DISPOSIZIONI GENERALI)
Art.1
Oggetto
1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione degli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione e nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 5, lettera b), dello Statuto speciale, promuove interventi di politica attiva del lavoro finalizzati al pieno esercizio del diritto al lavoro, alla formazione ed all’elevazione professionale di tutti i cittadini.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati in armonia con gli indirizzi della politica regionale di sviluppo economico.
3. Nell’elaborazione e nell’attuazione degli interventi di politica attiva del lavoro la Regione si avvale della collaborazione delle forze sociali, imprenditoriali e sindacali.


Art.2
Definizione degli interventi
1. Ai sensi della presente legge costituiscono strumenti di politica attiva del lavoro:
a) l’osservazione delle dinamiche del mercato del lavoro, la formazione, l’orientamento e la qualificazione professionale;
b) gli interventi a salvaguardia dell’occupazione;
c) l’incentivazione della cooperazione;
d) il sostegno di processi di mobilità .


Art.3
Interventi a favore di fasce socialmente deboli o marginali o a rischio di emarginazione
1. Nel quadro delle politiche attive del lavoro la Regione promuove la progettazione e la realizzazione di misure volte a facilitare l’accesso al lavoro delle fasce socialmente deboli, o marginali od a rischio di emarginazione, con particolare riguardo all’incentivazione della cooperazione e dell’imprenditorialità .
2. Le misure di cui al precedente comma sono specificamente destinate:
a) ai giovani tra i 18 e i 29 anni;
b) ai soggetti tra i 30 e 40 anni disoccupati da almeno un anno;
c) ai lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria;
d) ai lavoratori dipendenti da aziende in crisi od interessate da progetti di ristrutturazione ai sensi della vigente legislazione;
e) alle donne;
f) ai soggetti portatori di handicap o comunque di ridotta capacità lavorativa;
g) agli emigrati di ritorno;
h) ai soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate.


Art.4
Azioni positive e strumenti per le pari opportunità
1. Al fine di concorrere alla piena attuazione dei principi di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, la Regione promuove la progettazione di azioni positive dirette a:
a) eliminare le disparità di cui le donne sono oggetto nella formazione professionale e nella vita lavorativa;
b) sviluppare l’occupazione mista;
c) incoraggiare la partecipazione delle donne alle varie attività nei settori della vita lavorativa a tutti i livelli nei quali sono sottorappresentate.


Art.5
Piano triennale
1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge la Regione adotta un piano triennale d’interventi.
2. Il piano elaborato dall’Agenzia di cui al successivo articoli 25 è diposto dalla Giunta regionale, contestualmente al disegno di legge di bilancio ed al disegno di legge finanziaria, al Consiglio regionale ed è approvato con legge.
3. Con le medesime procedure il piano è aggiornato e verificato ogni anno, al fine di adeguarlo alle nuove, eventuali esigenze e di ricostituirne l’estensione temporale. In sede di prima applicazione il piano è proposto anche separatamente dai disegni di legge di cui al comma precedente.


Art.6
Contenuto del piano triennale
1. Il piano, corredato da una relazione sullo stato dell’occupazione nei vari settori dell’economia, sui flussi e sui fabbisogni qualitativi e quantitativi, nonchè sulle previsioni occupazionali, contiene:
a) le priorità in relazione ai vari settori di intervento e alle diverse aree territoriali;
b) la tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti di verifica per ciascuno tipo di intervento;
c) l’entità del finanziamento complessivo e la sua ripartizione per settori d’intervento e per anno di riferimento;
d) le modalità di erogazione dei finanziamenti;
e) la misura dei contributi da erogare agli enti locali e le condizioni di cumulabilità degli stessi con forme d’incentivazione altrove disciplinate.


TITOLO II
(MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO)
CAPO I
(INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE)
Art.7
Incentivi alle imprese per l’assunzione di lavoratori
1. Possono essere concessi alle imprese ed ai datori di lavoro contributi nella misura massima del 40 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria:
a) per l’assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato o con qualsiasi altro contratto a termine con finalità formativa;
b) per la trasformazione die rapporti a termine, di cui alla lettera precedente, in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
c) per l’assunzione di giovani con contratto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863;
d) per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani, forniti di attestato di qualifica rilasciato al termine della frequenza dei corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione sarda, da impiegare per la qualifica corrispondente al titolo conseguito;
e) per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori che fruiscono del trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciali;
f) per l’assunzione di soggetti tra i 30 e i 40 anni disoccupati da almeno un anno;
g) per l’assunzione di lavoratori di ritorno dall’emigrazione;
h) per l’assunzione di soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate quali detenuti ed ex detenuti, tossico - dipendenti ed alcolisti;
i) per l’assunzione di lavoratori portatori di handicap fisici o psichici.
2. I contributi possono essere concessi per un periodo massimo di 24 mesi.


Art.8
Condizioni di ammissibilità
1. I contributi previsti dall’articolo precedente possono essere concessi a condizioni che:
a) le imprese, al momento della richiesta, non abbiano sospensioni dal lavoro in atto, ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa;
b) le imprese e i datori di lavoro, nei 24 mesi precedenti la richiesta, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali salvo che per giusta causa, nè vi procedano in costanza di erogazione dei contributi;
c) le imprese e i datori di lavoro abbiano fornito le informazioni eventualmente richieste dall’Osservatorio regionale del lavoro.


Art.9
Condizioni di cumulabilità
1. I contributi di cui al presente capo possono essere cumulati con quelli previsti da analoghe leggi nazionali e regionali sino alla misura massima del 50 per cento della retribuzione spettante ai lavoratori interessati in applicazione del contratto collettivo di categoria.

Art.10
Deroghe per particolari categorie
1. L’ammontare dei contributi può essere elevato sino alla misura massima del 70 per cento della retribuzione determinata ai sensi del precedente articolo 9, qualora l’assunzione riguardi:
a) soggetti portatori di handicap;
b) soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione;
c) giovani in possesso di attestato di formazione professione.
2. Per l’assunzione di soggetti portatori di handicap o appartenenti a categorie socialmente emarginate il limite massimo di durata dei benefici può essere elevato sino a 4 anni.


Art.11
Misure in favore dell’occupazione femminile
1. Ai fini della realizzazione di azioni positive in favore dell’occupazione femminile, nell’ambito dei progetti di cui alla presente legge o di progetti all’uopo predisposti, gli incentivi di cui all’articolo 7 possono essere elevati sino alla misura massima stabilita dal primo comma del precedente articolo 10.
2. L’elevazione dei benefici per l’assunzione di donne non può essere consentita per le imprese o per qualifiche a prevalente occupazione femminile.


Art.12
Acquisizione di nuovi soci lavoratori da parte di cooperative o società giovanili
1. L’acquisizione di nuovi soci che svolgano attività lavorativa da parte di cooperative o società giovanili è equiparata, ai fini della concessione dei contributi previsti dal presente capo, all’assunzione di nuovi lavoratori.

CAPO II
(INCENTIVI ALLE COOPERATIVE E ALLE SOCIETA’ GIOVANILI)
Art.13
Contributi alle cooperative ed alle società giovanili
1. Al fine di favorire l’incremento occupazionale possono essere concessi contributi in conto occupazione alle cooperative finalizzate alla produzione di beni e servizi ed alle società giovanili aventi analoghe finalità, composte da un minimo i tre ad un massimo di otto soci, a condizione che non meno del 60 per cento dei componenti rientri tra le categorie di soggetti previste al precedente articolo 3.
2. Non possono essere concessi contributi per i soci che ne abbiano già usufruito nell’ambito di altre cooperative o società .


Art.14
Durata e misura dei contributi
1. I contributi previsti dall’articolo precedente sono concessi per ogni socio che presta continuamente la sua attività lavorativa in misura non superiore al 40 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria e per una durata non eccedente i 24 mesi.
2. Gli incentivi previsti da leggi nazionali e da provvedimenti comunitari possono essere integrati sino alla misura massima del 60 per cento della retribuzione determinata ai sensi del comma precedente, fermi restando i divieti di cumulo espressamente previsti dalla legislazione vigente.


Art.15
Condizioni di ammissibilità
1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall’articolo precedente le cooperative e società nelle quali l’elemento lavoro sia prevalente, con esclusione di quelle che abbiano goduto di analoghe provvidenze ai sensi della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.
2. Costituisce condizioni per l’ammissione ai contributi l’effettiva prestazione di attività di lavoro da parte dei soci rientranti nelle categorie indicate dall’articolo 3 della presente legge.


Art.16
Cooperative di solidarietà sociale
1. La Regione sarda incentiva la costituzione di cooperative di cui siano soci - in una misura compresa tra il 30 ed il 70 per cento del totale - soggetti appartenenti a fasce socialmente emarginate od a rischio di emarginazione, mediante la concessione di contributi in conto capitale ed in conto occupazione.
2. Rientrano nelle fasce indicate dal comma precedente:
a) i portatori di handicap fisici e psichici;
b) i tossicodipendenti e gli alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi socio - assistenziali;
c) i detenuti ammessi al lavoro, i dimessi dal carcere, i soggetti già sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile.
3. Costituisce condizione per l’ammissione ai contributi l’effettiva prestazione di attività di lavoro da parte dei soci rientranti nelle fasce indicate dal primo comma dell’articolo precedente.


Art.17
Misura e durata dei contributi
1. I contributi in conto occupazione di cui al precedente articolo 16 sono concessi per ogni socio lavoratore nella misura massima del 50 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria e per una durata non eccedente i 24 mesi.
2. Per i soci appartenenti alle categorie di cui al secondo comma del medesimo articolo 16 il contributo può essere elevato sino ad una misura non superiore all’80 per cento.
3. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura massima del 60 per cento delle spese ammesse.
4. I contributi sono cumulabili con altri incentivi previsti da leggi nazionali o da provvedimenti comunitari, fermo restando che il totale dei contributi per investimenti non può superare l’80 per cento delle spese ammesse e quello per ogni socio lavoratore l’80 per cento della retribuzione determinata ai sensi del precedente primo comma.


CAPO III
(ALTRI INTERVENTI)
Art.18
Contributi a favore di enti locali
1. Mediante appositi progetti possono essere concessi contributi agli enti locali territoriali al fine di sostenere iniziative volte al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
2. Tali contributi sono concessi:
a) per la realizzazione di attività e di servizi funzionali al loro sviluppo da affidare ai soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge. Le iniziative devono essere finalizzate alla promozione di attività lavorative stabili;
b) per la realizzazione di progetti di opere e di servizi di pubblica utilità mediante l’utilizzo, con integrazione salariale, dei lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni ai sensi della vigente legislazione.
3. I progetti sono redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 6, lettera e).


Art.19
Animazione economica
1. Ai fini della migliore utilizzazione degli strumenti previsti dalla presente legge e da analoghi provvedimenti nazionali e regionali, l’Agenzia, di cui al successivo articolo 25, predispone l’erogazione di servizi finalizzati:
a) all’informazione necessaria alla utilizzazione degli strumenti legislativi ed amministrativi che agevolano la difesa e l’incremento dell’occupazione;
b) alla diffusione dei risultati derivanti dall’osservazione del mercato del lavoro;
c) alla promozione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, stimolando nuove occasioni di lavoro dipendente o autonomo;
d) all’assistenza tecnica ed operativa volta ad agevolare la predisposizione dei progetti necessari per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti da leggi nazionali o regionali.
2. I servizi di cui al precedente comma sono erogati a favore dei destinatari della presente legge.


Art.20
Requisiti di legittimazione
1. Per lo svolgimento in Sardegna delle attività connesse alla presente legge, possono beneficiare degli incentivi di cui agli articoli precedenti:
a) i soggetti residenti in Sardegna da almeno cinque anni;
b) gli emigrati di ritorno;
c) il coniuge ed i figli di lavoratori sardi emigrati.


Art.21
Istruzione delle domande ed erogazione dei contributi
1. L’istruzione delle domande e l’erogazione dei contributi previsti dalla presente legge sono curate dall’Agenzia del lavoro secondo le norme seguenti.
2. Le domande perla concessione dei contributi, redatte secondo lo schema tipo a tale fine deliberato dal Comitato del lavoro dell’Agenzia entro trenta giorni dal suo insediamento, devono essere presentate all’Agenzia del lavoro.
3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione il settore operativo dell’Agenzia provvede all’istruttoria amministrativa della domanda di contributo.
4. Nei trenta giorni seguenti il Comitato tecnico di valutazione dell’Agenzia procede all’istruttoria tecnica.
5. I contributi in conto occupazione di cui agli articoli 7, 13, 16, nonché i contributi agli enti locali di cui all’articolo 18 sono erogati anticipatamente con cadenza semestrale.
6. I contributi in conto capitale previsti dall’articolo 17 sono erogati per il 50 per cento all’atto della concessione, per il 30 per cento alla realizzazione della metà dell’opera e per il 20 per cento a completamento dell’investimento.


Art.22
Revoca dei contributi
1. Il venir meno, in costanza di erogazione dei contributi, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite dalla presente legge è causa di revoca dell’atto di concessione con provvedimento motivato.

Art.23
Ricorsi
1. Contro i provvedimenti di diniego o di revoca della concessione dei contributi previsti dal presente titolo è dato ricorso al Presidente della Giunta Regionale.
2. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini previsti per l’emanazione dei provvedimenti.
3. Sul ricorso la Giunta regionale si pronuncia entro 60 giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.


Art.24
Controlli
1. La sussistenza dei requisiti per l’ammissione ai benefici di cui alla presente legge è accertata, prima della concessione e durante il godimento, dall’Agenzia del lavoro di cui al successivo articolo 25.

TITOLO III
(COSTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO)
Art.25
Agenzia regionale del lavoro
1. E’ istituita presso l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l’ quale strumento di attuazione delle politiche del lavoro, dotata di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Nell’esercizio delle proprie funzioni l’Agenzia opera secondo criteri di coordinamento con gli enti e gli organi statali e regionali competenti in materia di lavoro e formazione professionale.
3. L’Agenzia è inoltre deputata a svolgere le funzioni che il Ministro del lavoro intenda attribuire in attuazione dell’articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.


Art.26
Funzioni
1. L’Agenzia, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive statali e regionali in materia di politica attiva del lavoro, svolge le seguenti funzioni:
a) incentivazione dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro;
b) promozione di iniziative volte ad incrementare l’occupazione;
c) agevolazione all’impiego dei soggetti più deboli del mercato del lavoro;
d) proposizione alla Giunta regionale ed alla Commissione regionale per l’impiego di programmi di politica attiva del lavoro.
2. L’Agenzia inoltre svolge le funzioni di osservazione del mercato del lavoro previste dall’articolo 8 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, e collabora con l’organo istituito presso il Ministero del lavoro ai sensi dell’articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, l’Agenzia:
a) propone il piano triennale di cui all’articolo 5 della presente legge e ne dà attuazione secondo le direttive della Giunta regionale;
b) presenta annualmente all’Assessore regionale del lavoro, funzione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sulla base delle rilevazioni effettuate dall’Osservatorio del lavoro, una relazione contenente proposte ed indicazioni per la redazione del piano annuale di formazione professionale;
c) fornisce alla Commissione regionale per l’impiego gli elementi tecnici di giudizio per l’espressione del parere sul piano di cui alla lettera precedente;
d) assolve a tutti gli altri compiti attinenti alla politica attiva del lavoro ad essa demandati dalla Giunta regionale e dal Ministro del lavoro.


Art.27
Regolamento interno
1. Il dell’Agenzia è predisposto a maggioranza assoluta dei componenti il Comitato del lavoro ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il stabilisce tra l’altro:
a) i casi di revoca decadenza e sostituzione dei componenti il Comitato di Lavoro;
b) le modalità di convocazione, di adunanza e di votazione relative all’attività del Comitato del lavoro, dell’Ufficio di Presidenza e del Comitato tecnico di valutazione;
c) quanto altro previsto dalla presente legge sull’organizzazione dell’Agenzia.


Art.28
Organi
1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il Comitato del lavoro;
2. l’Ufficio di presidenza del Comitato del lavoro;
3. il direttore.


Art.29
Composizione del Comitato del lavoro
1. Il Comitato del lavoro dell’Agenzia è composto da:
a) l’Assessore regionale del lavoro e della formazione professionale o un funzionario della carriera direttiva del medesimo Assessorato, da lui delegato, in qualità di presidente;
b) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) tre rappresentanti designati dalle associazioni dei datori di lavoro pubblici e privati, maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un rappresentante designato dalle associazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) un rappresentante designato dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) sei esperti nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro;
i) il direttore dell’ufficio regionale del lavoro;
l) il dirigente dell’ufficio problemi del lavoro dell’Assessorato regionale del lavoro e della formazione professionale;
m) il direttore del Centro di programmazione;
n) il consigliere di parità nominato presso la Commissione regionale per l’impiego;
o) il direttore dell’Agenzia.


Art.30
Nomina e durata
1. Il Comitato del lavoro è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, e dura in carica quattro anni.
2. In caso di dimissioni o di cessazione per qualunque motivo i nuovi componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. La mancata o ritardata designazione da parte delle organizzazioni di cui al precedente articolo 29 di alcuno dei componenti il Comitato non pregiudica la costituzione dell’organo, a condizione che sia stata nominata la metà più uno dei componenti medesimi.


Art.31
Modalità di funzionamento
1. Il Comitato del lavoro si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi. Può essere convocato in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Funge da segretario un funzionario dell’Agenzia designato dal direttore.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti ad eccezione di quelle concernenti lo statuto e le sue modifiche per le quali è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Previo parere favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti possono essere ammessi a partecipare alle sedute del Comitato del lavoro, senza diritto di voto, esperti esterni, ovvero altri rappresentanti di categorie interessate, limitatamente agli argomenti dell’ordine del giorno per i quali è stata richiesta la loro presenza.


Art.32
Compiti
1. Il Comitato del lavoro propone all’Assessore del lavoro per le ulteriori determinazioni della Giunta regionale:
- il regolamento interno e le sue modifiche;
- il progetto di piano triennale e di specificazione annuale degli interventi di cui al precedente articolo 5;
- i bilanci di previsione annuali, pluriennali e consuntivi del fondo di cui al successivo articolo 46;
- il contingente di personale necessario per il funzionamento dell’Agenzia;
- la nomina del direttore dell’Agenzia;
- la adozione delle delibere in materia di incarichi, consulenze professionali e convenzioni con i privati;
- la adozione delle delibere di approvazione dei progetti e di erogazione dei contributi previsti dalla presente legge.


Art.33
Ufficio di presidenza del Comitato del lavoro
1. L’Ufficio di presidenza è composto:
a) dal presidente del Comitato del lavoro che lo presiede;
b) da due vice presidenti eletti dal Comitato del lavoro con voto limitato ad uno;
c) da tre membri eletti dal Comitato del lavoro con voto limitato a due.
2. L’Ufficio di presidenza è convocato dal presidente.
Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L’Ufficio di presidenza predispone l’ordine del giorno dei lavori del Comitato e adotta i provvedimenti che siano delegati dal Comitato stesso.
4. Nei casi di necessità ed urgenza e qualora non sia possibile convocare il Comitato. l’Ufficio di presidenza adotta i provvedimenti di competenza del Comitato stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima seduta del Comitato.


Art.34
Comitato tecnico di valutazione
1. E’ istituito presso l’Agenzia il , composta da sette membri esterni, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale del lavoro.
2. I componenti il Comitato sono scelti tra esperti in materie economiche e aziendali.
3. Il Comitato ha compiti di consulenza in ordine alla valutazione tecnica degli interventi finanziati ai sensi della presente legge. In particolare formula pareri obbligatori sulla rispondenza delle attività per le quali è stato richiesto il finanziamento con le indicazioni del piano triennale e dei programmi di attività della Agenzia.
4. Il Comitato formula, inoltre, proposte ed osservazioni sulle modalità di coordinamento del piano triennale con gli altri strumenti della programmazione regionale.
5. Il rapporto di consulenza è regolato da apposita convenzione. La convenzione è deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale del lavoro e dovrà prevedere, in relazione all’entità e qualità delle prestazioni ivi determinate, un compenso di ammontare complessivamente non superiore alle metà dell’indennità prevista per i Presidente degli enti regionali del primo gruppo.


Art.35
Il collegio dei revisori
1. Il controllo sulla gestione del fondo di cui al successivo articolo 46 è affidato ad un collegio dei revisori dei conti così composto:
- da un magistrato della sezione regionale della Corte dei Conti per la Sardegna - Presidente;
- da un funzionario dell’Assessorato regionale del lavoro e da un funzionario dell’Assessorato regionale della programmazione e bilancio - componenti.
Per ognuno dei suddetti tre componenti è designato un supplente.
2. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale medesima e dura in carica per quattro anni.
3. I membri del collegio possono partecipare alle sedute del Comitato senza diritto di voto.


Art.36
Compensi
1. Ai componenti il Comitato del lavoro, il collegio dei revisori dei conti e l’Ufficio di presidenza spettano le indennità previste per gli enti del primo gruppo dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165, nonché i rimborsi previsti per gli amministratori di enti regionali.

Art.37
Ordinamento degli uffici
1. L’Agenzia per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali si articola nei seguenti settori operativi:
a) amministrativo e contabile;
b) osservatorio del lavoro;
c) studi e ricerche;
d) ispettivo.
2. Ad ogni settore è preposto un responsabile.


Art.38
Direttore dell’Agenzia
1. Per lo svolgimento dei compiti di organizzazione interna, di attuazione delle risoluzioni conclusive del Comitato e dei deliberati della Giunta regionale, ai sensi del precedente articolo 32, è preposto un direttore dell’Agenzia. In relazione ai suddetti compiti il direttore adotta i necessari provvedimenti formali.
2. Il direttore dell’Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale medesima, con le modalità di cui al precedente articolo 32.
3. Il direttore è scelto tra il personale della pubblica amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.
4. L’incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile nel modo previsto nel secondo comma del presente articolo.
5. Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.


Art.39
Settore operativo e contabile
1. Il settore operativo e contabile ha il compito di curare tutti gli affari di carattere amministrativo e contabile dell’Agenzia.

Art.40
Osservatorio del mercato del lavoro
1. L’osservatorio del mercato del lavoro ha il compito di:
a) rilevare, elaborare ed aggregare i dati relativi alle unità produttive, agli occupati, disoccupati, all’andamento demografico e dai flussi di manodopera che si verificano nella Regione sia nel settore privato che in quello pubblico;
b) compiere analisi sull’organizzazione del lavoro e sull’evoluzione delle professionalità anche ai fini della predisposizione della relazione di cui alla lettera
b) del terzo comma dell’articolo 26;
c) compiere indagini, studi e ricerche sui problemi connessi alla politica del lavoro, alla occupazione ed alla formazione professionale;
d) svolgere ogni altro compito ritenuto utile per l’osservazione del mercato del lavoro.
2. L’attività dell’osservatorio si conforma ai principi stabiliti nelle convenzioni stipulate tra la Regione autonoma della Sardegna ed il Ministero del lavoro, ed è attuata in collaborazione con tutti gli organismi statali e regionali che operano nello stesso campo, nel rispetto del principio generale di riservatezza.


Art.41
Settore operativo studi e ricerche
1. Il settore operativo studi e ricerche cura l’elaborazione del piano triennale e dei programmi di attività dell’Agenzia. Svolge attività di ricerca in tutte le materie attinenti alle politiche attive del lavoro avvalendosi, ove necessario, di consulenze ed incarichi.
2. Il settore operativo svolge inoltre tutte le iniziative di ricerca necessarie per il funzionamento degli altri servizi.


Art.42
Servizio ispettivo
1. Il servizio ispettivo ha il compito di accertare secondo le modalità che saranno definite dal regolamento interno dell’Agenzia, la sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, prima e durante il godimento degli stessi.

Art.43
Personale dell’Agenzia
1. Per il suo funzionamento l’Agenzia regionale del lavoro si avvale:
a) di personale appartenente al ruolo unico regionale assegnato temporaneamente all’Agenzia su richiesta del direttore, che indica altresì i profili professionali del personale da utilizzare nell’ambito dei suoi servizi;
b) di personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, anche a part - time, secondo uno schema di contratto predisposto dall’Agenzia del lavoro ed approvato dalla Giunta regionale;
c) di consulenze ed incarichi professionali affidati, anche mediante convenzione, ad enti pubblici e privati ed a cooperative.
2. Al personale assegnato temporaneamente si applicano le norme sullo stato giuridico del ruolo di appartenenza.


Art.44
Trasmissione delle deliberazioni
1. Il Presidente della Giunta regionale trasmette, entro 15 giorni, alla competente Commissione consiliare, le deliberazioni della Giunta medesima relative alle assunzioni, consulenze e incarichi professionali di cui all’art. 43.

TITOLO IV
(NORME FINALI E TRANSITORIE)
Art.45
Disposizioni per la prima applicazione della legge
1. I componenti del Comitato del lavoro dell’Agenzia sono nominati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di favorire l’avvio delle politiche attive del lavoro l’Agenzia predispone, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 5, un piano - stralcio per il 1989 entro il 1° novembre 1988.
3. In attesa della piena operatività delle misure previste dalla presente legge, è autorizzata un ulteriore stanziamento di lire 26.500.000.000, limitatamente all’anno 1988, per il finanziamento degli interventi nel settore della produzione dei beni e servizi previsti dall’articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.


Art.46
Fondo per l’attuazione degli interventi
1. Per l’attuazione degli interventi da attuare tramite l’Agenzia, l’amministrazione regionale è autorizzata ad istituire apposita contabilità speciale denominata " dell’Agenzia regionale del lavoro".
2. Alla contabilità di cui al precedente comma affluiscono gli specifici stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione.
3. I rapporti con gli istituti tesorieri, derivanti dall’istituzione della predetta contabilità speciale, sono regolati con una convenzione stipulata ai termini della normativa vigente.
4. Gli interessi attivi maturati sul conto acceso per l’istituzione della contabilità speciale sono fatti affluire, annualmente, al bilancio regionale.


Art.47
Norma finanziaria
1. Le spese per l’attuazione della presente legge sono valutate in lire 26.700.000.000 per l’anno 1988 ed in lire 34.870.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
L. 26.700.000.000
mediante riduzione per lire 14.000.000.000 e per lire 12.700.000.000 rispettivamente dalle riserve previste ai punti 4 e 6 della Tabella A) allegata alla legge finanziaria per l’anno 1988.
In aumento
10 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Cap. 10137- 01 - Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, con esclusione dei settore agricoli, dell’acquacoltura e del turismo; contributi agli stessi organismi in conto giovani soci effettivamente impiegati nell’attività lavorativa (art. 10, LR 7 giugno 1984, n. 28)
L. 21.200.000.000
Cap. 10143 - Concorso negli interessi sui mutui concessi alle cooperative e società giovanili che intraprendono e svolgono attività finalizzate alla produzione di beni o di servizi (art. 10, primo comma, LR 7 giugno 1984, n. 28; art. 89, LR 27 giugno 1986, n. 44) - L. 5.300.000.000
Cap. 10144 - (Di nuova istituzione) - Cat. progr. 10.11 - 2.1.1.4.1.2.08.02. - 02.08 - Spese per il funzionamento dell’Agenzia regionale del lavoro (Titolo III della presente legge)
L. 200.000.000
Cap. 10145 - (Di nuova istituzione) - Cat. progr. 10.11 - 2.1.2.8.0.3.08.02 - 02.08 - Fondo per l’attuazione degli interventi dell’Agenzia regionale del lavoro (art. 46 della presente legge)
PM.
3. All’ulteriore maggiore spesa di lire 8.170.000.000 prevista per gli anni successivi al 1988 si fa fronte col risparmio conseguente alla cessazione degli interventi di cui agli articoli 11 - così come sostituito dall’articolo 90 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 - 16, 17, 18, 19, della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, abrogati dall’articolo 49 della presente legge.
4. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1988 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
5. La spesa iscritta in conto del capitolo 10144 non utilizzata al termine dell’esercizio 1988 è conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell’esercizio successivo.


Art.48
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 1989, gli articoli 11 - già sostituito dall’articolo 90 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 - 16, 17, 18 e 19 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, concernente: "Provvedimenti urgenti per favorire l’occupazione".

Art.49
Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 24 ottobre 1988

Melis