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Legge Regionale 4 aprile 1990, n. 5

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 120 del 3 agosto 1989 relativo al prelevamento della somma di L. 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 05111/10 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente - Spese per interventi di soccorso emergenza e per la realizzazione di opere urgenti di prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumità a seguito di calamità naturali che non rientrino nella competenza primaria degli enti locali e dello Stato.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1989, n. 120, concernente il prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 05111/10 recante "Spese per interventi urgenti di prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumità a seguito di calamità naturali che non rientrino nella competenza primaria degli enti locali e dello Stato (art. 7, LR 17 gennaio 1989, n. 3)" dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente del bilancio regionale per l’anno finanziario 1989.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 4 aprile 1990

Floris