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Legge Regionale 4 luglio 1990, n. 17

Intervento straordinario per la realizzazione di un canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari - Elmas
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 12.500.000.000 per la realizzazione di un canale navigabile, opportuamente segnalato anche per la navigazione notturna, per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari - Elmas, e che consenta ai mezzi adibiti ad eventuali operazioni di soccorso di raggiungere dal porto le piste di volo in modo esclusivo e sicuro.


Art.2
1. In considerazione della necessità di adeguare nel più breve tempo possibile la situazione esistente alle prescrizioni di sicurezza, l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente è autorizzato ad affidare i lavori di cui all’articolo 1 con le procedure d’urgenza anche in deroga alla normativa vigente.


Art.3
1. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1990, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03010 - Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 27, LR 5 maggio 1983, n. 11)
lire 1.500.000.000

Cap. 03013 - Fondo da ripartire per compensi afferenti alla revisione dei prezzi contrattuali
alle imprese esecutrici di opere immobiliari a carico diretto della Regione, dovuti a norma del DLCPS 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con la legge 9 maggio 1950, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni, e a norma della legge 21 giugno 1964, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, per maggiori compensi dovuti alle imprese medesime per efftto della definizione di riserve da loro formulate nei competenti atti contabili, nonché per interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto ai sensi della legge 10 dicembre 1981, n. 741, (art. 29, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 10 della legge di bilancio 1990)
lire 1.000.000.000

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria 1990)
lire 7.000.000.000
mediante riduzione rispettivamente per L. 5 miliardi e lire 2.000.000.000 delle riserve di cui alle voci 2 e 3 della tabella A allegata alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

Cap. 03017 - Fondo per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria 1990)
lire 3.000.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella B allegata alla legge regionale 22.1.90, n. 1.

In aumento
05 - DIFESA AMBIENTE
Cap. 05111- 03 -(NI) (2.1.2.1.0.3.04.15)
(03.02) - Spese per la realizzazione di un canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari - Elmas
lire 12.500.000.000


Art.4
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione



Data a Cagliari, addì 4 luglio 1990.

Floris