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Legge Regionale 23 luglio 1990, n. 28

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, recante: "Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. L’articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, è così integrato:
"4. E’ autorizzata, presso la SFIRS, il CIS o gli altri istituti di credito operanti in Sardegna e regolarmente convenzionati, l’istituzione di un apposito fondo per l’impiego degli stanziamenti relativi ad interventi per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese previsti, rispettivamente, in lire 15 miliardi dell’articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 ed in lire 12 miliardi dall’articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 1990, n. 1".


Art.2
1. Le parole "in essere alla data del 1o aprile 1989" di cui al primo comma dell’art. 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, sono sostituite dalle seguenti: "in essere dalla data di presentazione della richiesta di consolidamento".

Art.3
1. Il secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 è così sostituito:
"L’Amministrazione regionale, inoltre, è autorizzata a fornire, la fidejussione necessaria per le piccole e medie imprese, fino ad un massimo del 50 per cento dell’ammontare dell’importo consolidato, qualora sia valutata positivamente la conduzione economica della azienda e vi sia insufficienza di garanzie reali, patrimoniali o personali.
Per la concessione della suddetta fidejussione viene utilizzato in fondo per le garanzie già esistenti presso il CIS e costituito ai sensi della legge regionale 7 maggio 1053, n. 22, le cui disponibilità finanziarie e i successivi incrementi sono destinati anche al presente intervento".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 23 luglio 1990

Floris