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Legge Regionale 25 luglio 1990, n. 30

Norme integrative delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11, in materia di provvidenze a favore dei nefropatici
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Fornitura dei prodotti dietetici aproteici
1. Ai fini della fornitura dei prodotti dietetici aproteici, i nefropatici con insufficienza renale sono equiparati ai soggetti affetti da dismetabolismo congenito di cui al decreto del Ministro della Sanità del 1° luglio 1989.
2. I prodotti di cui al primo comma sono prescritti dal medico specialista, di norma in rapporto al fabbisogno mensile o trimestrale, e la loro fornitura è autorizzata dalle Unità Sanitarie Locali sulla base del preventivo di spesa da allegare alla prescrizione.


Art.2
Fornitura di specialità non comprese nel prontuario farmaceutico
1. Gli enti competenti sono autorizzati a fornire ai centri dialisi le specialità non comprese nel prontuario farmaceutico necessarie agli uremici cronici

Art.3
Norma finanziaria
1. Le spese per l’attuazione della presente legge, valutate in complessive lire 3.000.000.000 annue, sono a carico delle Unità Sanitarie Locali che vi provvedono con i finanziamenti annualmente assegnati dalla Regione sulla quota regionale del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 25 luglio 1990.

Floris