Legge Regionale 25 luglio 1990, n. 31
Interventi nel settore del turismo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Automazione ed informatizzazione delle procedure1. E’ autorizzata, per ciascuno degli anni 1990-1991-1992, la spesa di lire 400.000.000 per l’automazione e l’informatizzazione delle procedure dell’Assessorato regionale di turismo, artigianato e commercio, per la acquisizione di materiale telematico da utilizzare nel processo di meccanizzazione e per la formazione del personale.Art.2
Abrogazione di norma1. L’articolo 64 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (legge finanziaria 1984), è abrogato.
Art.3
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1964, n. 81. Le provvidenze creditizie e contributive previste dalla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, concernente "Provvidenze a favore dell’industria alberghiera e turistica", possono essere accordata per tutte le iniziative dirette alla realizzazione di sistemi antincendio e di spegnimento che vengano installati nelle aree di pertinenza delle strutture ricettive esistenti od in fase di realizzazione.
Art.4
1. Le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo1. Le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 della presente legge sono determinate in lire 400.000.000 per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 e gravano sul capitolo 07076 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1990 e sul capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni 1991 e 1992.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Capitolo 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria 1990)
L. 400.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella B allegata alla legge finanziaria.
In aumento
07 - TURISMO
Capitolo 07076/01 (ERRATA CORRIGE B.U.R.A.S. n. 36/1990)
(NI) (2.1.2.1.0.3.01.01) - (01.01) - Spese per l’acquisizione di materiale telematico da utilizzare nel processo di meccanizzazione e per la formazione del personale (art. 1 della presente legge)
L. 400.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 25 luglio 1990
Floris
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