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Legge Regionale 25 luglio 1990, n. 32

Norme transitorie e di modifica della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, recante "Riordino delle funzioni socio-assistenziali".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1) Per l’anno 1990, una quota del fondo assistenziale di cui all’art. 46 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, pari a lire 45 miliardi, è assegnata ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali in atto.
2) In deroga all’art. 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e limitatamente all’anno 1990, la quota di cui al comma precedente è ripartita tra i Comuni in proporzione fissa, con decreto dell’Assessore regionale della Sanità , sulla base degli oneri dichiarati per l’anno 1989.
3) Qualora la spesa dichiarata ai sensi del comma precedente risulti superiore ai trasferimenti effettuati dalla Regione sulla base della legge regionale 10 marzo 1989, n. 9, le assegnazioni per l’anno 1990 sono calcolate in percentuale fissa su tali trasferimenti.
4) I Comuni devono presentare all’Assessorato competente la dichiarazione di cui al precedente secondo comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine l’Assessore competente attribuisce, secondo le procedure indicate dal precedente secondo comma, ai Comuni adempienti il 60 per cento degli oneri dichiarati da ciascuno.


Art.2
1) Le convenzioni stipulate per lo svolgimento dei servizi socio - assistenziali tra gli enti locali e i singoli operatori o società possono essere prorogate sino e non oltre il 31 dicembre 1990, se in corso di esecuzione alla data del 31 dicembre 1989.


Art.3
1) Nella legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, dopo l’art. 23 è inserito il seguente:
"Art. 24"
1) E’ istituita, presso l’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, la Consulta regionale per i servizi socio - assistenziali.
2) La consulta per i servizi socio - assistenziali ha funzione di consulenza generale in materia socio-assistenziale ed esprime parere sulla proposta del piano regionale, sugli aggiornamento annuale e sulla proposta di relazione di cui all’art. 23.
3) La consulta può inoltre formulare proposte e suggerimenti al fine di assicurare una maggiore funzionalità ed economicità dei servizi assistenziali.
4) La Consulta per i servizi socio-assistenziali è presieduta, senza voto deliberativo, dall’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale ovvero, su delega di questi, dal funzionario di cui alla lettera a) del successivo quinto comma.
5) Con distinti decreti del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore competente per materia, sono chiamati a far parte della Consulta:
a) il coordinatore del servizio competente in materia di assistenza sociale presso l’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, ovvero, nelle more della nomina di questi, il responsabile della corrispondente struttura amministrativa;
b) tre componenti scelti fra assistenti sociali, educatori e psicologi che operino nelle strutture socio-assistenziali, di cui uno operante in strutture private, nominati dalla Giunta regionale;
c) due sanitari, uno geriatra ed una psichiatra, operanti presso strutture pubbliche, nominati dalla Giunta regionale;
d) un sociologo ed un medico igienista, nominati dalla Giunta regionale su comune designazione delle Università sarde;
e) quattro rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, uno per ogni Provincia, designati dalla delegazione regionale dell’associazione nazionale dei Comuni d’Italia;
f) un rappresentante delle Amministrazioni provinciali designato dall’Unione Provincie sarde;
g) il presidente del Tribunale dei minorenni o un giudice da lui delegato;
h) quattro rappresentanti, uno per Provincia, delle istituzioni, enti ed organismi privati iscritti nel registro regionale di cui all’art. 42 da essi designati;
i) quattro rappresentanti, uno per Provincia, delle associazioni di volontariato iscritte all’Albo regionale di cui all’art. 44 da esse designati;
l) quattro rappresentanti delle associazioni mutilati ed invalidi fisici e sensoriali maggiormente rappresentative esistenti in Sardegna, designati dalle stesse associazioni di categoria.
6) I membri della Consulta rimangono in carica fino al termine della legislatura regionale e continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei componenti che, con riferimento alla categoria di appartenenza, subentrano ad essi: in caso di morte, decadenza o dimissioni si procede entro 60 giorni dalla nomina dei sostituti. La Consulta può validamente deliberare quando siano regolarmente nominati ed in carica almeno 17 dei componenti di cui al precedente terzo comma.
7) La Consulta viene convocata e presieduta dal suo Presidente; essa si riunisce entro 10 giorni quando ne faccia formale richiesta, indicando gli argomenti da trattare. un quarto dei suoi componenti.
8) La mancata espressione dei pareri, di cui al secondo comma, entro 30 giorni dalla trasmissione delle proposte ai componenti la Consulta equivale ad assenso.
9) La Consulta può prevedere l’istituzione nel proprio ambito di commissioni ristrette, anche a carattere temporaneo, per l’esame di particolari materie o problemi; la Presidenza delle Commissioni può essere delegata dal Presidente della Consulta ad uno dei componenti della Commissione stessa.
10) Le funzioni di segretario della Consulta, nonché delle Commissioni di cui al comma precedente, sono svolte da un impiegato della VII fascia funzionale, appartenente all’Assessorato regionale competente per materia.
11) Fino all’emanazione di norme regolamentari che disciplinino la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera h) e alla lettera i) del precedente quinto comma, questi sono nominati dall’Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell’assistenza sociale con un distinto motivato decreto per iascuna delle sue categorie, secondo le designazioni fatte dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative su scala regionale e tenendo conto della rappresentatività di ciascuna di esse. Sono ammesse a formulare le predette designazioni le organizzazioni cui aderiscono almeno tre organismi locali, ancorchè costituenti diramazioni di un’unica entità organizzativa.


Art.4
1. All’articolo 21, terzo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le parole "120 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "90 giorni".


Art.5
1. Il contributo complessivo annuale concesso dalla Regione per la conclusione di convenzioni con uno o più , operatori sociali, previsto dall’articolo 55, secondo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è aumentato rispettivamente a lire 2.400.000 mensili per il personale diplomato e provvisto di titolo di specializzazione triennale, ed a lire 2.600.000 mensili per il personale provvisto di diploma di laurea.


Art.6
1. Per le maggiori spese previste dall’articolo 4 della presente legge, e valutate in lire 100 milioni annui nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE. BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti, dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria 1190) lire 100.000.000

E’ in corrispondenza ridotta di pari importo la riserva di cui al punto 1 della Tabella A allegata alla legge regionale 20 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria).

In aumento
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’E DELL’ASSISTENZA SOCIALE
Capitolo 12001-05 - Contributi ai Comuni per la stipulazione ei convenzioni con operatori sociali per l’esercizio delle funzioni socio - assistenziali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (art. 55, LR 25 gennaio 1988, n. 4, art. 121, primo comma, LR 4 giugno 1988, n. 11 e art. 65 della legge finanziaria 1990)
lire 100.000.000

2. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 12001-05 del bilancio della Regione per l’anno 1990 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 25 luglio 1990.

Floris