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Legge Regionale 25 luglio 1990, n. 33

Ulteriori interventi immediati per superare l’emergenza idrica.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Interventi
1. E’ autorizzata, nell’anno 1990, l’ulteriore spesa di lire 150.000.000.000 per interventi diretti a superare la emergenza idrica nel breve periodo derivante da carenze infrastrutturali nel settore e relativi ad opere di captazione, accumulo, trasporto e distribuzione delle risorse idriche.
2. Il programma di attuazione degli interventi di cui al precedente comma è approvato dalla Giunta Regionale previo parere della Commissione consiliare competente in materia di programmazione.
3. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dalla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32.


Art.2
Finanziamento degli interventi
1. Al finanziamento del programma di cui all’articolo 1 la Regione fa fronte con quota delle assegnazioni provenienti dall’intervento straordinario del Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.
2. Nelle more di tali assegnazioni l’Amministrazione regionale è autorizzata a dare immediata attuazione agli interventi di cui allo stesso articolo 1 ricorrendo, à termini dell’articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, alla contrazione di uno o più prestiti sino all’importo di lire 150.000.000.000.
3. Tali prestiti sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 13 per cento e sono rimborsati con quote delle assegnazioni di cui al comma primo del presente articolo entro l’anno 1991.
4. Alla stipulazione dei prestiti autorizzati si ravvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
5. Gli oneri relativi alla stipulazione dei contratti ed agli interessi da corrispondere sono valutati in lire 4.650.000.000 per l’anno 1990 ed in lire 15.600.000.000 per l’anno 1991.
6. Qualora gli interventi previsti dalla presente legge non ottengano il finanziamento nell’ambito dei programmi regionali di sviluppo di cui al precedente commaprimo, l’Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre, nell’anno 1991, uno o più mutui sino all’importo di lire 150.000.000.000, ad un tasso massimo del 13 per cento e per la durata massima dell’ammortamento di 15 anni; alla stipulazione si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.
7. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
8. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
9. L’onere relativo alla contrazione ed all’ammortamento dei mutui di cui al precedente comma è valutato, rispettivamente, in lire 750.000.000 per l’anno 1991 ed in lire 23.212.000.000 dal 1992 al 2006.


Art.3
Norma finanziaria
1. Nel bilancio della Region per l’anno 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA
Capitolo 51007
(NI) - 5.1.0. - Ricavo dei prestiti contratti per la realizzazione di interventi urgenti diretti a superare l’emergenza idrica (art. 2 della presente legge).
L. 150.000.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE
In diminuzione
Capitolo 03010
Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 27, LR 5 maggio 1983, n. 11)
L. 500.000.000

Capitolo 03013
Fondo da ripartire per compensi afferenti alla revisione dei prezzi contrattuali alle imprese esecutrici di opere immobiliari a carico diretto della Regione, dovuti a norma del DLCPS 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con la legge 9 maggio 1950, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni, e a norma della legge 21 giugno 1964, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, per maggiori compensi dovuti alle imprese medesime per effetto della definizione di riserve da loro formulate nei competenti atti contabili, nonchè per interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto ai sensi della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (art. 29, LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 10 della legge di bilancio).
L. 580.000.000

Capitolo 03120
Spese per l’ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l’aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui (artt. 28 e 29, LR 10 giugno 1974, n. 12, LR 10 aprile 1978, n. 28; LR 28 febbraio 1981, n. 12; LR 29 settembre 1982, n. 24, LR 17 luglio 1987, n. 31) (spesa obbligatoria).
L. 100.000.000

Capitolo 03121
Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l’aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pgamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 27, LR 10 giugno 1974, n. 12; LR 10 aprile 1978, n. 28; LR 28 febbraio 1981, n. 12; LR 29 settembre 1982, n. 24, e LR 17 luglio 1987, n. 31) (spesa obbligatoria)
L. 2.300.000.000

Capitolo 03122
Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l’aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 27, LR 10 giugno 1974, n. 12, LR 10 aprile 1978, n. 28, 28 febbraio 1981, n. 12 LR 29 settembre 1982, n. 24 e LR 17 luglio 1987, n. 31) (spesa obbligatoria)
L. 1.170.000.000

In aumento
Categoria di programma 03-11-06
Prestiti per la realizzazione di interventi diretti a superare l’emergenza idrica

Capitolo 03148
(NI) (1.1.1.4.1.2.12.31) - (08.01) - Spese per l’ottenimento dei prestiti contratti per la realizzazione di interventi urgenti diretti a superare l’emergenza idrica (art. 2 della presente legge) L. 750.000.000

Capitolo 03149
(NI) (1.1.1.7.3.2.12.31) - (08.01) - Quote di interessi sui prestiti contratti per la realizzazione di interventi urgenti diretti a superare l’emergenza idrica (art. 2 della presente legge) L. 3.900.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI
In aumento
Cap. 08035-13
Interventi diretti a superare l’emergenza idrica nel breve preriodo, derivante da carenze infrastrutturali e relativi ad opere di captazione, accumulo, trasporto e distribuzione delle risorse idriche (art. 8 della legge finanziaria)
L. 150.000.000.000

2. Agli oneri derivanti dalla contrazione dei prestiti e dei mutui di cui al precedente articolo 2, negli anni successivi al 1990, valutati complessivamente in lire 16.350.000.000 per il 1991 ed in lire 23.212.000.000 per gli anni dal 1992 al 2006, si fa fronte col maggior gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche derivanti dal loro naturale incremento.


Art.4
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 25 luglio 1990.

Floris