Legge Regionale 31 luglio 1990, n. 35
Partecipazione della Regione sarda alla creazione della fondazione e al finanziamento del premio intitolato a Costantino Nivola.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Creazione della Fondazione Costantino Nivola
2. A tal fine assegna al Comune di tale centro la somma necessaria per:
a) l’adeguamento alla specifica destinazione d’uso dello stabile sede della fondazione;
b) l’acquisto e l’adeguamento di altri eventuali stabili o terreni limitrofi, o comunque interni al territorio comunale, necessati per dotare la fondazione di sale per museo, manifestazioni e attività previste dallo statuto;
c) l’acquisizione di opere dell’artista e di documenti pertinenti alla sua attività, nonchè di altri beni, deliberati dagi organi della fondazione conformemente alle norme dello statuto;
d) l’acquisizione della biblioteca ed eventuali arredi od oggetti già di proprietà dell’artista;
e) l’acquisizione di una op iù aree - sempre nel territorio comunale, anche fuori dall’abitato - da destinare a parco - giardino destinato al pubblico.
3. L’acquisto dei beni di cui al precedente comma, lettere b) ed e), sarà definito dal citato Comune entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, d’intesa, se fià costituita, con gli organi della fondazione e costituirà la dotazione patrimoniale iniziale della stessa. L’acquisto di opere dell’artista, la ristrutturazione dello stabile, comprensiva dell’adattamento e dell’acquisto di arredi e di attrezzature necessarie per l’attività della fondazione, saranno effettuati dalla medesima. A tal fine gli organi della fondazione predisporranno un dettaglio preventivo di spesa che sarà presentato al Comune di Orani per l’erogazione del relativo finanziamento a valere sulle disponibilità che saranno garantite dall’Amministrazione regionale ai sensi del successivo articolo 6, punto a).
4. I beni di cui al presente articolo saranno acquisiti e strutturati a cura del Comune di Orani, d’intesa con gli organi della fondazione, ed alla stessa saranno trasferiti.
Art.2
Finalità della fondazione
a) analisi sistematica e valorizzazione dell’opera e del messaggio artistico di Costantino Nivola;
b) studio dell’arte contemporanea e delle relative forme di comunicazione; studio delle espressioni artistiche, in forma scritta, visiva, orale;
c) studio delle trasformazioni artistiche, sociali, culturali della Sardegna nella realtà contemporanea.
2. Lo statuto della fondazione potrà prevedere, secondo formulazioni differenti, le indicate finalità, ma non escluderle nella sostanza e potrà aggiungerne altre, purchè con esse compatibili.
Art.3
Costituzione e statuto della fondazione
2. Con l’atto costitutivo sarà adottato lo statuto della fondazione, che dovrà prevedere la composizione, i modi di formazione e funzionamento degli organi sociali, le finalità dell’istituzione, nonchè le altre indicazioni prescritte dal codice civile.
3. L’erogazione dei contributi regionali previsti dalla presente legge è condizionata al fatto che lo statuto in questione, oltre che l’indicazione delle finalità descritte dall’articolo precedente, preveda:
a) la creazione di una gestione stabile, aperta al pubblico, del museo, delle altre attività informative e del parco - giardino della fondazione;
b) la presentazione di una relazione annuale, di merito e finanziaria, nel mese di novembre, di un consuntivo per l’anno in corso e di una previsione sulle attività dell’istituzione per l’anno successivo, al Comune di Orani e all’Amministrazione regionale.
Art.4
Sospensione dei contributi
Art.5
Premio Costantino Nivola
2. Condizione per l’erogazione del contributo è il fatto che il regolamento del premio preveda che i vincitori dello stesso tengano incontri culturali con le popolazioni, ed in particolare con i giovani di Orani e dei paesi vicini.
Art.6
Autorizzazione di spesa
a) per l’acquisizione e la ristrutturazione dei beni descritti all’articolo 1, l’erogazione al Comune di Orani della somma di lire 1.500.000.000;
b) per la gestione della fondazione Costantino Nivola, un contributo annuale da assegnare alla fondazione stessa di lire 150.000.000;
c) per l’organizzazione del premio Costantino Nivola, un contributo annuale, da assegnare alla fondazione Costantino Nivola, di lire 100.000.000.
2. Le successive leggi finanziarie adegueranno le spese suindicate alle effettive necessità
Art.7
Norma finanziaria
2. Alla spesa di lire 1.750.000.000 si farà fronte mediante lo storno della corrispondente somma dal capitolo 02016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione per l’anno 1990.
3. Nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1990 - stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:
Capitolo 11089/00 -
Contributo straordinario al Comune di Orani per l’acquisizione e l’adattamento di beni da destinare alla fondazione Costantino Nivola
lire 1.500.000.000
Capitolo 11089/01 -
Contributo annuale alla fondazione Costantino Nivola per spese di gestione
lire 150.000.000
Capitolo 11089/02 -
Contributo annuale al Comune di Orani per l’organizzazione del premio Costantino Nivola
lire 100.000.000
4. Le spese per l’attuazione della presente legge graveranno sui capitoli 11089, 11089/01 e 11089/03 del bilancio della Regione per l’anno 1990 e sui capitoli corrispondenti ai capitoli 11089-01 e 11089-02 dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
5. Alla spesa di lire 250.000.000 prevista per gli anni successivi al 1990 si farà fronte con l’utilizzo del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 31 luglio 1990
Floris