Legge Regionale 9 giugno 1995, n. 15
Recepimento della normativa nazionale e comunitaria sui lavori socialmente utili.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
2. I progetti dei lavori socialmente utili ammissibili al finanziamento sono quelli promossi dai soggetti di cui all'articolo 14 della Legge 19 luglio 1994, n. 451, o loro consorzi.
3. Ad ogni singolo lavoratore utilizzato nei progetti per i lavori socialmente utili di cui al comma 2, il sussidio previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 105 del 1995 e successive modificazioni, reiterazioni o conversione, è integrato nella misura fissa di lire 200.000 mensili.
4. Ai medesimi lavoratori, qualora il posto di utilizzo superi i cinque chilometri dalla sede di residenza, sarà riconosciuto un rimborso chilometrico, per ogni giornata prestata, nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro aggiuntivo.
5. Al Fondo di cui al comma 1 concorreranno anche le eventuali disponibilità che la Regione potrà acquisire mediante l'attivazione di appositi progetti finanziati dalla Comunità Europea.
Art.2
Art.3
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
10 - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
In diminuzione
Cap. 10136
Finanziamenti ai comuni per un piano straordinario triennale a favore dell'occupazione (art. 94, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 13, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 6, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 36, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 10, comma 3, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 17, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 37, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 2 della presente legge)
1995 lire 10.000.000.000
1996 lire ------
1997 lire ------
In aumento
Cap. 10136/01 - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.1.03.10.15 (03.02) –
Fondo per l'attivazione di lavori socialmente utili (art. 1 della presente legge)
1995 lire 10.000.000.000
1996 lire ------
1997 lire ------
3. Alle dotazioni del Fondo di cui al succitato capitolo 10136/01 per gli anni successivi al 1995 si provvede con legge di bilancio.
Art.4
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 9 giugno 1995
Palomba