Legge Regionale 21 giugno 1995, n. 16
Interventi urgenti per l'agricoltura conseguenti alla siccità.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Interventi di enti pubblici per l'approvvigionamento idrico
la realizzazione, l'acquisto e la ristrutturazione di strutture pubbliche leggere per l'adduzione dell'acqua a favore delle aziende agricole;
l'attuazione di trasporti idrici collettivi per l'abbeveraggio del bestiame.
2. Gli interventi di cui al punto b) sono attuati anche mediante convenzioni con privati.
Art.2
Interventi per l'approvvigionamento idrico nelle aziende agricole
2. Nelle opere previste dal comma 1 è compresa la realizzazione di opere per la raccolta e l'accumulo di acque e di trivellazioni a condizione che queste siano autorizzate ai sensi della legislazione in materia di acque pubbliche.
3. I relativi progetti sono istruiti da tutti gli uffici competenti con priorità. A richiesta degli interessati hanno precedenza le domande già presentate ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1989, n.11, e definite dai competenti uffici, ivi compresi eventuali stralci su progetti generali di opere di miglioramento fondiario.
4. Le stesse provvidenze sono concesse anche per gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 1995 in assenza del nulla osta dei competenti uffici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro pastorale, a condizione che tali interventi siano stati autorizzati ai sensi della legislazione in materia di acque pubbliche.
Art.3
Agevolazioni per il trasporto di granaglie e foraggio
2. Il contributo concesso in attuazione del comma 1 è rapportato alla consistenza aziendale e alla effettiva esigenza dell'azienda e viene considerato come periodo di riferimento l'arco temporale intercorrente tra il 1° marzo 1995 e il 31 ottobre 1995.
Art.4
Indennizzo per mancate coltivazioni elle zone irrigue
2. Il contributo è concesso a condizione che l'imprenditore agricolo non abbia potuto effettuare la coltivazione per diniego dell'acqua di irrigazione.
Art.5
Interventi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale
1. contributi in conto capitale fino a tre milioni di lire , elevabili a dieci milioni di lire per le aziende che abbiano subìto danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione , da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 1968, n. 1088;
2. prestiti, a tasso agevolato ed ammortamento quinquennale, per la ricostituzione del capitale di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato, nei limiti e con le modalità dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 1968, n. 1088;
3. proroga, per una sola volta e per non più di 24 mesi, della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi;
4. prestiti quinquennali di esercizio a tasso agevolato finalizzati al consolidamento delle rate delle operazioni di credito agrario prorogate ai sensi del precedente punto c).
Art.6
Interventi a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione e delle associazioni di produttori
Art.7
Abbattimento delle esposizioni creditizie
2. La misura dell'abbattimento non potrà superare l'entità dei danni subìti in conseguenza della siccità dell'annata agraria 1994-1995, tenuto conto anche delle altre provvidenze previste dalla presente legge.
Art.8
Contributo ai consorzi di bonifica in caso di calamità naturale
2. Le disponibilità di cui al presente articolo sono ripartite tra i diversi consorzi di bonifica in relazione alla effettiva disponibilità di acqua registrata nella annata agraria 1994-1995.
Art.9
Incremento delle disponibilità el fondo di solidarietà
2. La ripartizione delle disponibilità fra le diverse voci di spesa è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell' agricoltura e riforma agro pastorale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura.
3. I mutui di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 luglio 1987, n. 31 e all'articolo 23 della legge regionale 7 aprile 1995, n.6, possono essere utilizzati anche per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.
4. L'Amministrazione regionale, in deroga all'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 90.000.000.000 nel 1995 e lire 120.000.000.000 nel 1996 per far fronte alle esigenze operative degli interventi previsti negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.
5. Nelle more della contrazione dei precitati mutui, al fine di dare immediata attuazione al presente intervento, può procedersi al versamento della somma di lire 145.000.000.000 per il 1995 e 112.000.000.000 per il 1996 al fondo di solidarietà regionale in agricoltura, in relazione alle accertate esigenze di pagamento a carico dello stesso fondo.
Art.10
Ammortamento dei mutui
Art.11
Prestiti di conduzione
Art.12
Interventi per l'irrigazione
2. Ai finanziamenti si provvede utilizzando le procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12. I termini previsti dal predetto articolo decorrono dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art.13
Limiti di impegno
Art.14
Copertura finanziaria
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1995-1996-1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
Capitolo 51009
Mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del Fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, art.28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 13, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 5 della presente legge)
1995 lire 150.000.000.000
1996 lire 120.000.000.000
1997 lire ------
SPESA
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Capitolo 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 8)
1995 lire --------
1996 lire 11.000.000.000
1997 lire 27.475.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla L.R. 7 aprile 1995, n. 6.
06 - AGRICOLTURA
Capitolo 06073
Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli (art. 5, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44 e art. 16, quinto comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 28, L.R. 29 aprile 1994, n. 18, art. 20, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 13 della presente legge)
1995 lire 3.360.000.000
1996 lire 3.360.000.000
1997 lire 3.360.000.000
In aumento
03 - PROGRAMMAZIONE
Capitolo 03120
Spese per l'ottenimento dei mutui e il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fideiussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui (L.R. 29 settembre 1982, n. 24, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 23 L.R. 7 aprile 1985, n. 6 e art. 10 della presente legge) (spesa obbligatoria)
1995 lire 860.000.000
1996 lire 1.140.000.000
1997 lire ------
Capitolo 03121
Quote di interessi delle rate di ammortamento e di interessi di preammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (L.R. 29 settembre 1982, n. 24, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 23, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 10 della presente legge) (spesa obbligatoria)
1995 lire -------
1996 lire 10.800.000.000
1997 lire 24.912.000.000
Capitolo 03122
Quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (L.R. 29 settembre 1982, n. 24, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 23, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 10 della presente legge) (spesa obbligatoria)
1995 lire -------
1996 lire 2.420.000.000
1997 lire 5.923.000.000
06 - AGRICOLTURA
Capitolo 06095/00
Concorsi nel pagamento degli interessi per i mutui ed i prestiti di credito agrario contratti da imprenditori agricoli (art. 12, L.R. 15 marzo 1956, n. 9, art. 3, L.R. 21 aprile 1961, n. 8, art. 48, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 3, lettera i), L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, L.R. 16 apri-le 1993, n.13 e art. 11 della presente legge)
1995 lire 2.000.000.000
1996 lire ------
1997 lire ------
Capitolo 06120
Somma da versare al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, L.R. 22 gennaio 1964, n. 3, art. 20, L.R. 10 giugno 1974, n. 12, L.R. 10 aprile 1978, n. 28, L.R. 28 febbraio 1981, n.12, L.R. 29 settembre 1982, n. 24, art. 17, L.R. 29 dicembre 1983, n.31, L.R. 7 giugno 1984, n. 29, L.R. 23 gennaio 1976, n. 18, L.R. 17 novembre 1986, n. 61, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, articoli 1, 2 e 7, L.R. 20 marzo 1989, n.11, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n.13 e L.R. 6 maggio 1991, n.15) e contributo a favore dei consorzi di difesa delle colture intensive (L.R. 23 gennaio 1983, n. 18, art. 35, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 24, comma 5, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 5, commi 2 e 3, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, articoli 15 e 19, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, articoli 3 e 42, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della presente legge)
1995 lire 145.000.000.000
1996 lire 112.000.000.000
1997 lire ------
Capitolo 06250/00
Finanziamenti di rilevante interesse economico nel settore delle infrastrutture pubbliche per l'attività agricola (art. 7, L.R. 28 maggio 1985, n. 12 e art. 12 della presente legge)
1995 lire 500.000.000
1996 lire ------
1997 lire ------
Capitolo 06261/01
Contributi sulle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi dei bonifica (L.R. 14 maggio 1984, n. 21, art. 9, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, artt. 4 e 5, L.R. 20 marzo 1989, n. 11, comma 1, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 11 comma 7, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 43, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e art. 8 della presente legge)
1995 lire 5.000.000.000
1996 lire 8.000.000.000
1997 lire ------
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio regionale per l'anno 1995, ai capitoli 03120, 03121, 03122, 06120 e 06261/01 del bilancio regionale per l'anno 1996 ed ai capitoli 03121 e 03122 dei bilanci regionali per gli anni dal 1997 al 2011.
Art.15
Urgenza
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 21 giugno 1995
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