Legge Regionale 7 luglio 1995, n. 17
Differimento del termine di decadenza dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali attualmente in carica.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
1. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4, è sostituito dal seguente:
"2. I comitati di controllo attualmente in carica sono prorogati fino alla data dell'insediamento dei nuovi comitati; essi decadono comunque il 31 ottobre 1995.".
Art.2
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione SardegnaData a Cagliari, addì 7 luglio 1995
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