Legge Regionale 7 maggio 1999, n. 14
Interventi per il completamento del trasferimento degli abitanti di Gairo, Cardedu e Osini (NU).
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Finalità
Art.2
Interventi
a) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la costruzione di fabbricati urbani destinati alla prima abitazione per gli aventi diritto;
b) completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree prescelte per la ricostruzione;
c) ogni altra opera pubblica d'interesse locale ivi comprese eventuali opere di edilizia scolastica o connesse all'attività didattica e di culto;
d) pagamento delle indennità delle aree soggette ad espropriazione;
e) riordino delle proprietà demaniali, regionali, comunali e private.
Art.3
Piano attuativo degli interventi
2. Il piano deve contenere:
a) l'elenco nominativo degli aventi diritto, con relativa opzione, non ancora assegnatari di area edificabile o di alloggio, desunti dagli appositi elenchi già predisposti ai sensi dell'articolo 66 della Legge 9 luglio 1908, n. 445, dai Consigli comunali di Gairo e Osini riferentesi agli anni 1973 e 1976, ovvero di quelli che pur assegnatari non abbiano ottenuto la disponibilità delle aree e degli alloggi da parte della Regione;
b) l'elenco individuante gli alloggi, non ancora assegnati in via definitiva, disponibili per l'assegnazione e riportante altresì i nominativi degli attuali occupanti o detentori, iscritti e non negli elenchi dei proprietari o capi famiglia con l'indicazione del relativo titolo di occupazione (assegnatari in via provvisoria, detentori senza titolo, occupanti abusivi);
c) l'individuazione delle aree oggetto dell'intervento, delimitate e dimensionate in funzione del numero dei lotti ancora necessari per il completamento;
d) la progettazione preliminare delle opere di urbanizzazione primaria, completa di relazione e stima delle opere nonché della relazione geologica;
e) l'eventuale compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti o la previsione di deroga.
Art.4
Limiti dei contributi
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in tre soluzioni:
a) il 50 per cento della somma dopo la comunicazione al comune dell'inizio dei lavori di costruzione, a seguito del rilascio della concessione edilizia, previo accertamento dell'effettivo inizio dei lavori;
b) il 25 per cento in corso d'opera, previa verifica tecnico contabile che il beneficiario ha eseguito almeno due terzi dei lavori previsti in progetto;
c) il restante 25 per cento ad ultimazione dei lavori accertati e previo rilascio dell'alloggio eventualmente detenuto o assegnato in via provvisoria.
3. A garanzia dell'importo del contributo da erogare il beneficiario è tenuto alla presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa per tutto il periodo di realizzazione dell'opera, intestata all'ente erogatore del contributo. La fideiussione è svincolata dall'ente erogatore del contributo con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.
Art.5
Concorso sugli interessi
Art.6
Contributo integrativo
2. Le domande per la concessione del contributo integrativo di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, Servizio del Genio Civile di Nuoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'Assessore regionale dei lavori pubblici provvede all'erogazione del conguaglio dei contributi a tutti gli aventi diritto a norma del presente articolo, previo accertamento dell'avvenuto rilascio dell'alloggio detenuto in via provvisoria.
Art.7
Cessione in proprietà
2. Dal prezzo di vendita dell'alloggio, riferito al momento temporale del provvedimento di cessione in proprietà e calcolato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della Legge n. 952 del 1966, e successive modificazioni, è portato in detrazione un importo pari al contributo rideterminato ai sensi dell'articolo 4.
3. Il contributo da portare in detrazione e ridotto del 20 per cento per coloro che alla data della cessione risultino già occupanti di alloggio nei centri interessati, per effetto di assegnazione definitiva o provvisoria.
Art.8
Attuazione dei programmi
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione le norme in materia di deleghe per opere pubbliche di cui alla stessa legge regionale n. 24 del 1987.
Art.9
Norma finanziaria
SPESA
03 - PROGRAMMAZIONE
In diminuzione
Cap. 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 4, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)
1999 lire 5.000.000.000
2000 lire 5.000.000.000
2001 lire 5.000.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 13 della tabella A allegata alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1
08 - LAVORI PUBBLICI
In aumento
Cap. 08146 - (D.V.) -
Interventi per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini (L. 31 ottobre 1966, n. 952, L. 12 aprile 1973, n. 168, art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 e art. 1 della presente legge)
1999 lire 5.000.000.000
2000 lire 5.000.000.000
2001 lire 5.000.000.000
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico al sopracitato capitolo del bilancio regionale per gli anni 1999/2001 e al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
3. Ai maggiori oneri, determinati in lire 7.500.000.000, per gli anni 2002 e 2003, si provvede con legge di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 7 maggio 1999
Palomba