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Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1

Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Sono organi esecutivi della Regione il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e i suoi componenti.
La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dodici Assessori.


Art.2
Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione; vigila sulla tutela dello Statuto, delle attribuzioni e delle prerogative della Regione; esercita inoltre tutte le funzioni a lui demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi e ne è responsabile.
Presiede la Giunta; ne dirige la politica generale e ne garantisce la collegialità. Mantiene ed assicura l’unità di indirizzo politico e amministrativo; vigila sulla attuazione delle deliberazioni della Giunta; coordina l’attività degli Assessori e degli enti strumentali della Regione riconducendo la loro azione all’indirizzo politico - amministrativo della Giunta.
In particolare il Presidente della Giunta regionale:
a) promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti;
b) indice le elezioni del Consiglio regionale;
c) cura i rapporti della Regione con il Governo della Repubblica e con altre Giunte regionali;
d) propone al Consiglio regionale la nomina degli Assessori;
e) propone, in seguito a deliberazione della Giunta, i ricorsi avverso le leggi e gli atti dello Stato lesivi dell’autonomia regionale;
f) cura i rapporti con il Consiglio regionale;
g) convoca la Giunta e ne stabilisce l’ordine del giorno;
h) promuove gli atti conservativi dei diritti della Regione e le azioni possessorie;
i) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato.


Art.3
Qualora un Assessore sia assente o impedito, il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Di tale provvedimento e delle eventuali modifiche dà comunicazione al Consiglio.
Nel caso che un Assessore cessi per qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente, in via provvisoria, ne assume o ne affida ad altro Assessore le funzioni fino a quando il Consiglio non avrà provveduto alla nomina del nuovo Assessore.
Tale nomina dovrà avvenire entro tre mesi dalla cessazione, salvo proroga da parte del Consiglio.
Il Presidente della Giunta regionale designa un Assessore facente parte del Consiglio regionale, quale incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, dandone notizia al Presidente del Consiglio regionale e al Rappresentante del Governo.


Art.4
La Giunta regionale:
a) delibera sull’indirizzo politico, amministrativo, economico e sociale della propria attività;
b) delibera in ordine all’attività degli enti, istituti ed aziende regionali e ne esercita la vigilanza e la tutela attraverso apposito ufficio della Presidenza della Giunta, intendendosi abrogate le norme regionali in contrasto con la presente disposizione;
c) presenta al Consiglio regionale, per un preliminare esame da parte della Commissione consiliare per la programmazione, gli atti della programmazione; il rapporto che in questa fase si stabilisce ha come fine il raggiungimento della intesa sulla valutazione, le scelte, le indicazioni di intervento che gli atti della programmazione propongono;
d) approva gli atti della programmazione di cui alla lettera precedente e li trasmette al Consiglio per la discussione e il giudizio finali che ad esso competono;
e) predispone uno schema di bilancio pluriennale le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del programma pluriennale;
f) delibera in ordine ai progetti, secondo le norme della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33;
g) predispone il bilancio annuale di previsione e contestualmente una relazione di verifica dello stato di attuazione degli interventi e dei progetti previsti nel programma pluriennale; predispone le varianti al bilancio annuale e gli storni da un capitolo all’altro; redige il rendiconto generale della Regione;
h) esercita i compiti che il piano generale di sviluppo e i programmi pluriennali le demandano, secondo le procedure e le modalità ivi indicate;
i) approva, su proposta dell’Assessore competente per materia, di concerto con l’Assessore al bilancio e alla programmazione, che esprime il concerto sentito il parere del Comitato per la programmazione, i programmi d’intervento annuali e pluriennali che non debbono essere realizzati secondo progetti, nonchè i relativi interventi;
l) predispone i programmi pluriennali ed annuali di intervento genericamente demandati alla competenza della Regione, o a quella di singoli Assessorati, dalle leggi statali e li presenta al Consiglio regionale per il parere della Commissione competente per materia;
m) approva i disegni di legge da presentare al Consiglio e definisce il proprio atteggiamento rispetto alle proposte di legge di iniziativa consiliare;
n) approva i regolamenti per l’esecuzione delle leggi regionali, sentita la Commissione consiliare competente per materia;
o) decide sui conflitti di competenza degli Assessori;
p) decide sui ricorsi proposti contro provvedimenti degli Assessori ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto e su ogni altro gravame che le leggi demandano alla sua cognizione; qualora la decisione non venga pronunciata entro novanta giorni l’impugnazione si intende rigettata;
q) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
r) nomina gli amministratori ed i revisori dei conti degli enti e delle aziende regionali, nonchè i rappresentanti della Regione in enti, commissioni, comitati, società ed organismi vari, quando tale competenza sia dalla legge riservata alla Giunta o ai singoli Assessori, intendendosi abrogate le norme regionali in contrasto con la presente disposizione; prima di procedere alla nomina degli amministratori, o dei commissari di cui alla successiva lettera s), degli enti e delle aziende regionali deve essere sentito il parere della Commissione consiliare competente per materia;
s) delibera, nei casi previsti dalla legge, la nomina, per un periodo non superiore a sei mesi, e la revoca dei commissari degli enti, aziende, consorzi, istituti ed organismi vari sottoposti alla vigilanza della Regione, anche quando tale competenza sia dalla legge riservata a singoli Assessori, intendendosi abrogate le norme regionali in contrasto con la presente disposizione;
t) approva i contratti nei casi e nei limiti di spesa indicati dalla legge di contabilità;
u) esercita ogni altra attribuzione espressamente conferitale dallo Statuto e dalle leggi.


Art.5
L’attività della Giunta deve ispirarsi al principio della collegialità. A tal fine la Giunta, anche per le gestioni autonome, i fondi speciali e tutte le materie la cui competenza è demandata dalla legge ai singoli Assessori, determina gli indirizzi politico - amministrativi e conosce gli atti prima della loro approvazione.

Art.6
Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti di loro competenza.
Gli Assessori preposti agli specifici rami di amministrazione curano l’esecuzione delle deliberazioni della Giunta ed, in conformità agli indirizzi della Giunta medesima:
a) propongono alla Giunta i provvedimenti riguardanti gli affari dell’Assessorato, nonchè i programmi di intervento;
b) presiedono al funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Assessorato;
c) approvano i contratti nei casi e nei limiti di spesa indicati dalla legge di contabilità;
d) decidono su ricorsi nelle materie di cui la legge demanda loro la cognizione;
e) propongono alla Giunta le direttive per l’esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli enti locali;
f) esercitano le funzioni amministrative delegate dallo Stato;
g) verificano la coerenza agli indirizzi stabiliti dalla Giunta dell’attività degli enti, aziende, consorzi, istituti ed organismi vari che esercitano funzioni nelle materie di competenza regionale;
h) esercitano ogni altra funzione prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari.


Art.7
Sono istituiti i seguenti Assessorati:
1) affari generali, personale e riforma della Regione;
2) programmazione, bilancio e assetto del territorio;
3) enti locali, finanze ed urbanistica;
4) difesa dell’ambiente;
5) agricoltura e riforma agro - pastorale;
6) turismo, artigianato e commercio;
7) lavori pubblici;
8) industria;
9) lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
10) pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
11) igiene e sanità;
12) trasporti.


Art.8
Per l’impulso, la programmazione e l’attuazione di interventi nelle materie intersettoriali, sono istituiti i seguenti Dipartimenti:
I) Dipartimento della programmazione, che comprende le materie dei seguenti Assessorati:
- programmazione, bilancio e assetto del territorio;
- affari generali, personale e riforma della Regione;
- difesa dell’ambiente;
- enti locali, finanze ed urbanistica;
II) Dipartimento degli interventi produttivi, che comprende le materie dei seguenti Assessorati:
- agricoltura e riforma agro - pastorale;
- industria;
- lavori pubblici;
- turismo, artigianato e commercio;
III) Dipartimento degli interventi sociali, che comprende le materie dei seguenti Assessorati:
- igiene e sanità;
- pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
- lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
- trasporti.
I dipartimenti sono coordinati dal Presidente della Giunta regionale.


Art.9
Nell’ambito della Giunta regionale le competenze per materia sono assegnate in conformità degli articoli seguenti.

Art.10
La Presidenza della Giunta è competente in materia di:
a) ordinamento degli uffici;
b) studio e coordinamento dell’attività legislativa e regolamentare;
c) consulenza in materia legislativa, legale e giuridico - amministrativa;
d) contenzioso attivo e passivo;
e) documentazione sull’attività amministrativa regionale;
f) servizi della Giunta;
g) servizio elettorale;
h) interrogazioni, interpellanze e mozioni;
i) problemi derivanti dall’applicazione del trattato e delle norme della Comunità europea;
l) servizio ispettivo;
m) espropriazioni;
n) servizi di ragioneria.


Art.11
L’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è competente in materia di:
a) affari generali dell’Amministrazione regionale;
b) riforma della Regione e degli enti regionali;
c) affari e gestione del personale;
d) revisione della legislazione;
e) assistenza e beneficenza pubblica;
f) usi civici.


Art.12
L’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio è competente in materia di:
a) programmazione generale;
b) bilancio;
c) assetto generale del territorio.


Art.13
L’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica è competente in materia di:
a) demanio e patrimonio;
b) recupero crediti;
c) cassa ed economato;
d) tributi ed entrate;
e) affari relativi all’ordinamento e circoscrizione dei Comuni, Province, Comunità montane ed Organismi comprensoriali;
f) affari generali relativi al controllo sugli enti locali;
g) polizia locale, urbana e rurale;
h) piani regolatori generali e strumenti urbanistici di attuazione.


Art.14
L’Assessorato della difesa dell’ambiente è competente in materia di:
a) difesa del suolo, delle acque e dell’atmosfera dallo inquinamento;
b) foreste e parchi;
c) prevenzione e repressione degli incendi nelle campagne;
d) caccia e pesca;
e) tutela del suolo;
f) lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante.


Art.15
L’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale è competente in materia di:
a) riforma dell’assetto agro - pastorale;
b) produzione agricola ed allevamento del bestiame;
c) assistenza tecnica;
d) valorizzazione e tutela dei prodotti agricoli;
e) ricomposizione fondiaria;
f) bonifiche, trasformazione e miglioramenti fondiari ed agrari;
g) programmazione della viabilità rurale;
h) incentivazioni creditizie nelle materie di competenza dell’Assessorato;
i) arboricoltura e forestazione produttiva.


Art.16
L’Assessorato del turismo, artigianato e commercio è competente in materia di:
a) attività di promozione e propaganda per lo sviluppo turistico;
b) industria alberghiera;
c) programmazione delle infrastrutture di interesse turistico;
d) artigianato;
e) commercio;
f) disciplina annonaria;
g) fiere e mercati;
h) incentivazioni creditizie nelle materie di competenza dell’Assessorato.


Art.17
L’Assessorato dei lavori pubblici è competente in materia di:
a) opere pubbliche;
b) edilizia;
c) edilizia residenziale;
d) viabilità;
e) acque pubbliche ed opere idrauliche.


Art.18
L’Assessorato dell’industria è competente in materia di:
a) produzione industriale;
b) miniere, cave e saline;
c) acque minerali e termali;
d) utilizzazione delle fonti energetiche;
e) programmazione delle infrastrutture industriali;
f) incentivazioni creditizie nelle materie di competenza dell’Assessorato.


Art.19
L’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è competente in materia di:
a) promozione e difesa dell’occupazione;
b) diritti dei lavoratori;
c) problemi generali della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
d) formazione professionale;
e) previdenza ed assistenza sociale.


Art.20
L’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport è competente in materia di:
a) istruzione di ogni ordine e grado ed ordinamento degli studi;
b) scuola materna;
c) assistenza scolastica;
d) beni culturali;
e) biblioteche e musei;
f) antichità e belle arti;
g) tutela delle bellezze naturali;
h) problemi della gioventù;
i) promozione e diffusione della cultura;
l) problemi dell’informazione e delle comunicazioni di massa;
m) spettacolo e sport.


Art.21
L’Assessorato all’igiene e sanità è competente in materia di:
a) assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica;
b) medicina sociale;
c) igiene e profilassi;
d) medicina scolastica;
e) igiene dell’alimentazione;
f) idrologia medica;
g) profilassi ed assistenza veterinaria;
h) programmazione delle infrastrutture sanitarie.


Art.22
L’Assessorato dei trasporti è competente in materia di:
a) trasporti su linee automobilistiche, filoviarie e tramviarie;
b) trasporti ferroviari;
c) linee di navigazione marittima ed aerea di interesse regionale.


Art.23
Le materie non previste nella presente legge sono attribuite alla Presidenza della Giunta.
Il Presidente può delegare tali attribuzioni secondo quanto dispone il secondo comma dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.


Art.24
Il Presidente della Giunta trasmette al Consiglio l’elenco delle deliberazioni e delle decisioni della Giunta stessa.
I Consiglieri regionali, a richiesta, hanno diritto ad ottenere copia di esse.


Art.25
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 i seguenti capitoli sono così incrementati:
capitolo 11106 lire 6.000.000
capitolo 11107 lire 700.000
capitolo 11108 lire 100.000
capitolo 11109 lire 11.000.000
capitolo 11110 lire 3.000.000
capitolo 11111 lire 100.000
A favore dei suddetti capitoli è stornata la corrispondente somma di lire 20.900.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 11106, 11107, 11108, 11109, 11110 e 11111 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Alle maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1976, e valutata in annue lire 45.000.000, si fa fronte con una quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione derivante dal loro naturale incremento.


Art.26
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 7 gennaio 1977

Soddu