Legge Regionale 12 giugno 1956, n. 19
Espropriazione di aree per la costruzione di ambulatori comunali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Articolo Unico
I lavori, relativi alla costruzione di ambulatori comunali, e di cui alla legge regionale 20 giugno 1950. n. 15, modificata con legge regionale 18 maggio 1951, n. 8, sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità .
L' approvazione dei progetti equivale alla dichiarazione di pubblica utilità .
Per gli atti conseguenti, fino a quando non sarà disposto con specifiche leggi regionali, valgono le norme stabilite dallo Stato in materia.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 17 luglio 1956
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Articolo Unico
I lavori, relativi alla costruzione di ambulatori comunali, e di cui alla legge regionale 20 giugno 1950. n. 15, modificata con legge regionale 18 maggio 1951, n. 8, sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità .
L' approvazione dei progetti equivale alla dichiarazione di pubblica utilità .
Per gli atti conseguenti, fino a quando non sarà disposto con specifiche leggi regionali, valgono le norme stabilite dallo Stato in materia.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 17 luglio 1956