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Legge Regionale 26 settembre 2013, n.27

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2013 in materia di ammortizzatori sociali.
LEGGE REGIONALE n.27 del 26 settembre 2013

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2013 in materia di ammortizzatori sociali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.45 del 3 ottobre 2013.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n.17 del 2013 (Ammortizzatori sociali)

1. L'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali)
1. Al fine di consentire agli aventi diritto l'accesso agli ammortizzatori sociali, anche in deroga, è autorizzata, nell'anno 2013, la spesa di euro 30.000.000, quale intervento straordinario, anche tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con il competente istituto previdenziale, finalizzata ad anticipare il trattamento di cassa integrazione e le indennità di mobilità maturate e concesse".

Art. 2
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n.17 del 2013 (Norma finanziaria)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 17 del 2013 è sostituita come segue:
"a) quanto ad euro 12.000.000 mediante pari riduzione di autorizzazioni di spesa disposte da precedenti disposizioni di legge ed iscritte in conto dell'UPB S06.06.004 del bilancio della Regione per gli anni 2013-2015 e delle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi, a' termini del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, e 9, comma 5 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e 1, comma 11, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013)".

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 settembre 2013

Cappellacci