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Legge Regionale 9 aprile 1964, n. 11

Interpretazione autentica dell’articolo 5 della Legge Regionale 30 novembre 1961, n. 16.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell’Amministrazione regionale, al personale comandato che passa alle dipendenze della Regione vengono mantenuti le funzioni esercitate ed il trattamento economico in godimento, con esclusione del trattamento di missione e delle indennità di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, modificata con legge regionale 27 luglio 1950, n. 40, e successive modificazioni, eventualmente godute dal personale medesimo.

Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 20 maggio 1964.

Corrias