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Legge Regionale 21 luglio 1964, n. 15

Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a cooperative ed a privati, singoli o associati, che intendano apportare ad abitazioni migliorie, ampliamenti, riparazioni o consolidamenti, costruire o completare case di abitazione, ovvero acquistare case di abitazione di nuova costruzione in Sardegna, un contributo nella misura del due per cento negli interessi relativi a mutui erogati in contanti dagli istituti autorizzati all’esercizio del credito fondiario ed edilizio.
Il contributo di cui al comma precedente è esteso agli interessi sulle rate di acconto, limitatamente ad un periodo di tempo che non può superare di oltre centottanta giorni il periodo prescritto dal decreto di cui al successivo articolo 13 per l’esecuzione dei lavori.
L’Amministrazione regionale è autorizzata altresì a rifondere, senza diritto a rivalsa, agli istituti mutuanti lo scarto fra il valore nominale delle cartelle ed il loro prezzo di collocamento a seguito della erogazione dei mutui in contanti in base alle norme legislative ed ai regolamenti vigenti in materia, nella misura massima del 20 per cento del valore nominale.
In apposita convenzione con i detti istituti saranno regolate le modalità relative al pagamento del concorso negli interessi e dello scarto delle cartelle.
Ai richiedenti ed ai beneficiari dei mutui di cui al primo comma del presente articolo, che dimostrino di essere titolari di un reddito globale, compresi i redditi di lavoro, non soggetto a tassazione per imposta complementare, il contributo negli interessi è concesso nella misura del tre per cento.


Art.2
L’Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere il solo contributo del due per cento negli interessi a favore di cooperative e di privati, singoli o associati, che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottengono, dopo l’entrata in vigore della stessa da istituti autorizzati all’esercizio del credito fondiario ed edilizio diversi da quelli convenzionati con la Regione ai fini dell’esecuzione della presente legge, mutui per il miglioramento, l’ampliamento, la riparazione o il consolidamento, la costruzione o il completamento di case per uso di abitazione in Sardegna, che abbiano le caratteristiche stabilite dall’articolo 3 della presente legge e nei limiti dei massimali stabiliti dal successivo articolo 8.

Art.3
I mutui ed i contributi di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi per case di abitazione corrispondenti alle caratteristiche fissate dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, per cui ogni alloggio deve:
a) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre ai locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio e ingresso). A detti vani possono aggiungersi i locali necessari per l’esercizio della professione o attività artigiana del proprietario; in tal caso il complesso dei locali aggiuntivi non può superare la superficie di mq 45;
b) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;
c) essere fornito di servizi igienici propri;
d) essere provvisto di presa di acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l’impianto di distribuzione di acqua potabile;
e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia;
f) comprendere una superficie utile non superiore ai:
- mq 65 per gli alloggi di due vani e accessori;
- mq 80 per gli alloggi di tre vani e accessori;
- mq 95 per gli alloggi di quattro vani e accessori;
- mq 110 per gli alloggi di cinque vani e accessori.
Negli alloggi devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilità e di normale necessità. Possono essere quindi previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, nonché impianti di ascensori per gli stabili con più di quattro piani. Sono altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell’energia elettrica.
Per le famiglie composte di più di sette membri può essere consentito l’aumento di mq 16 di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il nucleo familiare, oltre al capo famiglia ed al coniuge, concorrono solamente i figli, che non siano sposati e che non abbiano altro appartamento in proprietà .


Art.4
La concessione dei mutui di cui all’articolo 1 deve avvenire sulla base di graduatorie formulate accordando la preferenza:
1) a coloro che intendano costruire, migliorare od acquistare l’abitazione a causa di:
a) espropriazione di pubblica utilità per il risanamento di abitati, sia essa dipendente o meno da esecuzione di piano regolatore;
b) espropriazione per esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità ;
c) condizioni igieniche deficienti accertate dall’ufficio sanitario del Comune;
d) sfratti non dipendenti da morosità o da altri inadempimenti contrattuali;
e) necessità di adeguare il numero dei vani al numero dei componenti il nucleo familiare fino ad un vano per componente il suddetto nucleo, nei limiti di cui all’articolo 3 della presente legge;
f) alloggi in costruzioni che si trovino in condizioni statiche non rispondenti alle prescrizioni di carattere generale di cui al regio decreto legge 25 marzo 1935, n. 640, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2471;
g) trasferimento da altra residenza di nucleo familiare già costituito o costituzione in sede di un nuovo nucleo familiare;
2) alle cooperative edilizie;
3) a coloro che dimostrino di essere titolari di un reddito globale, compresi i redditi di lavoro, non soggetto a tassazione per imposta complementare;
4) ai singoli o alle cooperative che intendano costruire nelle aree acquisite dai Comuni ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167; tale preferenza ha valore esclusivamente nei confronti dei richiedenti che risiedano nello stesso Comune.


Art.5
Sono esclusi dai benefici della presente legge:
a) coloro che non hanno la residenza nel Comune dove è o dovrà essere costruito, acquistato, migliorato ampliato, completato, riparato o consolidato l’alloggio per il quale è stato richiesto il mutuo; tale disposizione non è applicabile a coloro che pur non avendo la residenza
b) dimostrino di svolgere da almeno un anno attività lavorativa nel Comune dove è o dovrà essere costruito, acquistato, migliorato, ampliato, completato, riparato o consolidato
c) l’alloggio per il quale è stato richiesto il mutuo;
d) coloro che risultino proprietari di altre abitazioni adeguate alle necessità del proprio nucleo familiare, di cui all’ultimo comma dell’articolo 3 della presente legge. Tale clausola è applicabile anche se della proprietà dell’abitazione è titolare il coniuge non separato legalmente ovvero i figli conviventi;
e) coloro che abbiano un reddito netto annuo tassabile ai fini dell’imposta complementare, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 800.000 detratta la quota afferente a redditi di lavoro;
f) coloro che abbiano un reddito annuo, compresi i redditi di lavoro, accertato ai fini dell’ imposta complementare, superiore a lire 3.000.000.
Non è consentita la concessione di mutui a soci di cooperative edilizie od a privati che abbiano fruito di agevolazioni statali o regionali per la costruzione di abitazioni.


Art.6
La locazione o l’alienazione dell’alloggio nel primo decennio comporta la decadenza di diritto dai benefici di cui alla presente legge.
Le sanzioni di cui al precedente comma non si applicano qualora l’alienazione o la locazione siano autorizzate dalla Commissione di cui all’articolo 12 della presente legge, in base a gravi sopravvenuti motivi di necessità .


Art.7
Al mutuatario che divenga proprietario di altro alloggio sufficiente alle necessità del proprio nucleo familiare, prima dell’ estinzione del mutuo di cui alla presente legge, viene revocata, dalla data di acquisizione della nuova proprietà , la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 8, ultimo comma, della presente legge.

Art.8
L’importo dei mutui di cui all’articolo 1 della presente legge è stabilito in un massimo di lire 6.000.000 per alloggio nel caso di acquisto o costruzione, e di lire 3.000.000 nel caso di migliorie, ampliamenti, completamenti, riparazioni o consolidamenti. Esso non può superare il 75 per cento del prezzo effettivo, comprensivo dell’area e della costruzione.
L’importo di cui al precedente comma è elevabile per i richiedenti che abbiano un nucleo familiare composto di più di sette persone conviventi e a carico a L.7.000.000 nel caso di acquisto o costruzione, e a L.3.500.000 nel caso di migliorie, ampliamenti, completamenti, riparazioni o consolidamenti.
L’importo dei singoli mutui è garantito, oltre che da ipoteche di primo grado sull’area e sulla costruzione, da apposita garanzia sussidiaria concessa dall’Amministrazione regionale.
Ai beneficiari del contributo di cui alla lettera a) dell’articolo 14 della legge 11 giugno 1962, n. 588, che richiedano un mutuo agli istituti di credito autorizzati, può essere concessa la garanzia di cui al comma precedente fino alla concorrenza del 50 per cento sull’importo totale della spesa ammessa a contributo.
A coloro che contraggano il mutuo di cui al precedente comma è concesso un contributo del due per cento negli interessi.


Art.9
L’istruttoria delle pratiche, i sopralluoghi per l’inizio, per l’accertamento degli stati l’avanzamento e per lo stato finale dei lavori nonché l’autorizzazione alla erogazione dei versamenti rateali sono delegati alle Amministrazioni provinciali.
I versamenti rateali delle somme mutuate hanno inizio dopo il perfezionamento dell’atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca, sempre che il mutuatario abbia già impiegato nell’acquisto dell’area o in lavori eseguiti almeno il cinque per cento della somma totale riconosciuta ammissibile.


Art.10
Le domande per la concessione dei mutui, corredate dalla documentazione preliminare, devono essere presentate all’Assessorato regionale ai lavori pubblici che, dopo un primo esame, autorizza l’Amministrazione provinciale, competente in base all’articolo precedente, alla richiesta della documentazione esecutiva e alla conseguente istruttoria.

Art.11
Alle Amministrazioni provinciali sarà corrisposta, a titolo di competenza per le incombenze derivanti dal disposto del precedente articolo 9 un compenso fisso pari allo 0,50 per cento dell’importo corrispondente ad ogni pratica perfezionata. Tale compenso è comprensivo delle spese relative al funzionamento delle Commissioni di cui al successivo articolo 12.

Art.12
E’ istituita presso le singole Amministrazioni provinciali una Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, di cui fanno parte:
- il Presidente della Amministrazione provinciale, o un suo delegato, che la presiede;
- tre componenti nominati dal Consiglio provinciale;
- tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- due membri designati dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
- un rappresentante dell’Ufficio provinciale del lavoro per la gestione case lavoratori;
- un rappresentante dell’Istituto autonomo case popolari;
- segretario della Commissione è il Segretario Generale dell’Amministrazione provinciale od un suo rappresentante.


Art.13
La Commissione di cui all’articolo precedente è chiamata a decidere sulle pratiche istruite secondo l’ordine di presentazione delle singole domande ed a formulare, tenuto conto delle preferenze di cui all’articolo 4 della presente legge, la relativa graduatoria.
I provvedimenti adottati dalla Commissione sono resi esecutivi con decreto dell’Assessore regionale ai lavori pubblici e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Spetta altresì alla Commissione di ripartire i fondi assegnati alla Provincia tra i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e tra i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
Ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti deve essere attribuito almeno il 30 per cento degli stanziamenti.
Nei Comuni obbligati alla formazione dei piani di acquisizione di aree per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed in quelli fa coltizzati che hanno deliberato la formazione del piano, i fondi disponibili debbono essere utilizzati per almeno il 50 per cento del totale per l’erogazione di mutui per l’acquisto o la costruzione di case di abitazione comprese nelle aree di detti piani.


Art.14
I fondi disponibili per il finanziamento della presente legge debbono essere ripartiti territorialmente per Provincia, tenendo conto degli indici di affollamento e della distribuzione territoriale degli interventi disposti da analoghe provvidenze dello Stato.
Il riparto dei fondi tra le Province nonché tra i vari istituti di credito è disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici di concerto con l’Assessore alle finanze.


Art.15
I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di anni 20, con facoltà per il mutuatario di estinzione anticipata.

Art.16
Per la concessione della garanzia sussidiaria di cui all’articolo 8 della presente legge, l’Amministrazione regionale costituirà presso la Tesoreria regionale apposito fondo.
L’ammontare delle garanzie concesse non potrà superare di 30 volte le disponibilità , che dovranno essere investite in cartelle fondiarie emesse a termini di legge dagli istituti convenzionati in base alla presente legge.


Art.17
Per gli oneri di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 8, ultimo comma, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1964 la spesa di lire 865.000.000, comprensiva della somma già stanziata nel capitolo 157 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964, e la spesa di lire 1.000.000.000 all’anno per gli esercizi dal 1965 al 1983.
Le spese di cui agli articoli 1, 2 e 8, ultimo comma, della presente legge fanno carico al capitolo 157 dello stesso stato di previsione ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.


Art.18
Per l’incremento del fondo destinato alla concessione di garanzia sui mutui concessi da istituti di credito per il miglioramento e l’acquisto di case per abitazione è autorizzata la spesa di lire 50.000.000 nel bilancio della Regione per l’anno 1964 e di lire 400.000.000 in ciascuno dei bilanci per gli esercizi dal 1965 al 1967.
Le spese previste dall’articolo 16 della presente legge fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.


Art.19
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964 è istituito il capitolo 158 bis così denominato: “Spese per il pagamento dei compensi alle Amministrazioni provinciali per l’istruttoria delle pratiche, i sopralluoghi ai lavori di costruzione di case per abitazione ed il funzionamento delle Commissioni provinciali”.
Le spese previste dall’articolo 11 della presente legge fanno carico al suddetto capitolo 158 bis ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.


Art.20
Nel bilancio della Regione per l’anno 1964 sono introdotte le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ ENTRATA
In aumento
Cap. 11 - Imposta sui redditi di ricchezza mobile (art. 8, LC 26 febbraio 1948, n. 3; art. 33, DPR 19 maggio 1949, n. 250, e legge 5 gennaio 1953, n. 21) L.40.000.000
Cap. 20 - Imposta di consumo sui tabacchi (art. 8, LC 26 febbraio 1948, n. 3, ed art. 37, DPR 19 maggio 1949, n. 250) L.110.000.000
Cap. 29 - Interessi attivi sul conto corrente di tesoreria e sulle contabilità speciali(LR 11 maggio 1951, n. 11) L.150.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
In diminuzione
Cap. 166 - Spese per l’esecuzione di opere di interesse regionale e di interesse degli enti locali (art.1, LR 13 giugno 1958, n. 4; LLRR 14 dicembre 1959, n.19, e 23 marzo 1961, n. 5).
Spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori di opere eseguite a cura degli uffici del Genio civile e degli uffici tecnici provinciali e comunali (art. 3, LR 13 giugno 1958, n. 4) L.50.000.000
Cap. 168 - Spese per la costruzione di strade di interesse regionale e di competenza degli enti locali (art. 15, LR 13 giugno 1958, n. 4). Spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori di opere eseguite a cura degli uffici del Genio civile e degli uffici tecnici provinciali e comunali (art. 3, LR 13 giugno 1958, n. 4) L.50.000.000
In aumento
Cap. 157 - Contributi negli interessi relativi a mutui erogati in contanti da istituti autorizzati all’esercizio del credito fondiario ed edilizio per il miglioramento, la costruzione e lo acquisto di case di abitazione; spese per la rifusione agli istituti mutuanti dello scarto fra il valore nominale delle cartelle emesse in serie speciale ed il loro prezzo di collocamento art. 1, LR 22 marzo 1960, n. 4; art. 1, LR 24 maggio 1962, n. 4, e art. 7, LR 23 gennaio 1964, n. 5) L.345.000.000
Cap. 158 fondo per la concessione della garanzia sussidiaria su mutui erogati in contanti da istituti autorizzati all’esercizio del credito fondiario ed edilizio per il miglioramento, la costruzione e l’acquisto di case di abitazione (artt. 6 e 9, LR 22 marzo 1960, n. 4, e art. 2, LR 24 maggio 1962, n. 4) L.50.000.000
Cap. 158 bis - Spese per il pagamento dei compensi alle Amministrazioni provinciali per l’istruttoria delle pratiche, i sopralluoghi ai lavori di costruzione di case per abitazione ed il funzionamento delle Commissioni provinciali L.5.000.000


Art.21
Le disposizioni regolamentari relative all’attuazione della presente legge saranno emanate, entro sessanta giorni dalla sua approvazione, su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art.22
La legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, e la legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, sono abrogate.

NORME TRANSITORIE
Art.23
Le convenzioni in atto, stipulate ai sensi della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, e della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, rimangono in vigore fino a totale esaurimento, limitatamente agli impegni assunti.
Le domande presentate per ottenere i benefici delle leggi regionali 22 marzo 1960, n. 4, e 24 maggio 1962, n. 4, sono valide agli effetti della presente legge.


Art.24
Le pratiche di mutuo già definite dall’Assessorato regionale ai lavori pubblici - ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1960, n. 4, e 24 maggio 1962, n. 4 - per le quali sia stato emesso il decreto alla data di entrata in vigore della presente legge e che non abbiano trovato copertura finanziaria con i fondi delle suddette leggi, verranno trasmesse agli istituti finanziatori e finanziate con gli stanziamenti della presente legge.

Art.25
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 29 agosto 1964.

Del Rio