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Legge Regionale 31 marzo 1965, n. 9

Provvidenze a favore dei beneficiari dei mutui di assestamento di cui alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, e successive modificazioni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari dei mutui di cui all’articolo 1 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, i seguenti abbuoni nella restituzione delle somme mutuate:
a) sulle prime lire 500.000: nella misura del 100 per cento del relativo capitale mutuato;
b) sulle successive lire 2.000.000: nella misura del 50 per cento del relativo capitale mutuato;
c) sulle ulteriori lire 2.500.000: nella misura del 30 per cento del relativo capitale mutuato.
Per i mutui di assestamento accordati a cooperative di produttori agricoli l’abbuono è concesso nella misura del 100 per cento del relativo capitale mutuato, fino ad un massimo di lire 10.000.000.


Art.2
Per i mutui di cui al primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, di importo fino a lire 500.000, gli istituti di credito sono autorizzati a rimborsare le rate di ammortamento che risultino versate all’entrata in vigore della presente legge, trattenendo gli interessi al tasso del 3 per cento in ragione d’anno a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata estinta, fino all’entrata in vigore della presente legge.
Se nessuna rata di ammortamento risulta versata gli istituti di credito esigeranno soltanto gli interessi al tasso del 3 per cento in ragione d’anno a decorrere dall’ultimo periodo per il quale vennero corrisposti, fino all’entrata in vigore della presente legge.
Per i mutui suddetti di importo superiore a lire 500.000 gli istituti di credito, determinato il nuovo piano di ammortamento in relazione al capitale mutuato diminuito dell’abbuono concesso ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, sono autorizzati a rimborsare le rate di ammortamento che risultino versate all’entrata in vigore della presente legge, trattenendo l’importo delle corrispondenti rate relative al capitale diminuito dell’abbuono di cui sopra.
Gli istituti di credito sono anche autorizzati ad applicare il nuovo piano di ammortamento per determinare l’ammontare delle rate che scadranno dopo l’entrata in vigore della presente legge ed a modificare l’importo di quelle scadute ed insolute.
Per l’ammontare corrispondente all’abbuono sono dovuti gli interessi al tasso del 3 per cento in ragione d’anno a decorrere dall’ultimo periodo per il quale vennero corrisposti, fino all’entrata in vigore della presente legge.


Art.3
Per i mutui di cui al terzo comma dell’articolo 1 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, di importo fino a lire 500.000, gli istituti di credito sono autorizzati a rimborsare le rate di ammortamento che risultino versate all’entrata in vigore della presente legge, trattenendo gli interessi al tasso dell’uno per cento in ragione d’anno a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata estinta, fino all’entrata in vigore della presente legge.
Se nessuna rata di ammortamento risulta versata, gli istituti di credito esigeranno soltanto gli interessi al tasso dell’uno per cento a decorrere dalla erogazione del mutuo, fino all’entrata in vigore della presente legge.
Per i mutui suddetti, di importo superiore a lire 500.000, gli istituti di credito, determinato il nuovo piano d’ammortamento in relazione al capitale mutuato diminuito dell’abbuono concesso ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, sono autorizzati a rimborsare le rate di ammortamento che risultino versate all’entrata in vigore della presente legge, trattenendo l’importo delle corrispondenti rate relative al capitale diminuito dell’abbuono di cui sopra.
Gli istituti di credito sono anche autorizzati ad applicare il nuovo piano d’ammortamento per determinare l’ammontare delle rate che scadranno dopo l’entrata in vigore della presente legge ed a modificare l’importo di quelle scadute ed insolute.
Per l’ammontare corrispondente all’abbuono sono dovuti gli interessi al tasso dell’uno per cento in ragione d’anno a decorrere dall’ultima rata estinta o dall’erogazione del mutuo, fino all’entrata in vigore della presente legge.


Art.4
Gli istituti di credito sono autorizzati a restituire in meno, rispetto all’ammontare delle anticipazioni ricevute dall’Amministrazione regionale per la concessione dei mutui di cui all’articolo 1 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, gli abbuoni previsti dalla presente legge.
L’ammontare delle somme restituite in meno dagli istituti di credito ai sensi del precedente comma farà carico ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione degli esercizi finanziari successivi.


Art.5
Alla minore entrata derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1965 prevista in lire 200.000.000, sarà fatto fronte mediante la riduzione, per i rispettivi importi di lire 94.200.000 e di lire 105.800.000, dello stanziamento dei capitoli 16137 e 38103 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il medesimo anno finanziario.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art.6
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, lì 10 maggio 1965.

Corrias