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Legge Regionale 9 aprile 1965, n. 12

Modifiche alla Legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26, concernente “Costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il secondo comma dell’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26, è così modificato:
“Sono escluse le spese relative alle indennità per eventuali espropriazioni e sono autorizzate quelle concernenti l’abbattimento, la ricostruzione e la costruzione di nuove chiudende rese necessarie dalla apertura delle strade”.


Art.2
Il terzo comma dell’articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26, è sostituito dai seguenti:
“L’Amministrazione regionale può, nel caso di intervento diretto, affidare la progettazione e l’esecuzione dei lavori agli enti di bonifica o di sviluppo i quali, per le attrezzature delle quali dispongono, garantiscano la buona esecuzione delle opere stesse, ad un prezzo non superiore a quello assunto come base d’asta per i singoli progetti.
L’Amministrazione regionale all’atto dell’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori agli enti predetti ha facoltà di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al 20 per cento dell’importo complessivo della concessione.
La somma anticipata sarà recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare eccede i sette decimi dell’importo dei lavori.
Ai consorzi per le strade vicinali, che ne facciano richiesta, può essere corrisposto anticipatamente, all’atto della concessione, un acconto, sulla quota dell’11 per cento per spese generali, nella misura massima dell’80 per cento; la somma anticipata sarà recuperata come indicato nel comma precedente”.


Art.3
All’articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26, sono aggiunti i seguenti commi:
“L’Amministrazione regionale - a valere sulla quota dell’11 per cento di spese generali per gli interventi diretti - può utilizzare, mediante stipulazione di apposito contratto di diritto privato, l’opera di persone estranee all’Amministrazione stessa.
Tale personale è assunto con contratto a tempo determinato, rinnovabile a seconda delle esigenze di servizio, e non acquista la qualità di impiegato regionale”.


Art.4
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari lì, 17 maggio 1965.

Corrias