Legge Regionale 10 maggio 1972, n. 12
Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1970, n. 7, concernente norme modificative delle leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6, 22 aprile 1955, n. 8, e successive modificazioni, e 26 giugno 1958, n. 18.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
In diminuzione:
Capitolo 11112 - Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell’Amministrazione regionale (LL.RR. 3 luglio 63, n. 10; 16 maggio 1968, n. 28; 16 maggio 1968, n. 29 e 30 luglio 1970, n. 6); indennità integrativa speciale giornaliera e indennità di rischio al personale ausiliario (artt. 1 e 2, LR 5 maggio 1969, n. 18, e L.R. 11 dicembre 1969, n. 32); indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata (LR 9 agosto 1967, n. 10) (spesa obbligatoria) L.100.000.000
In aumento:
Capitolo 16109 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza e di licenziamento agli impiegati degli Ispettorati provinciali dell’agricoltura, dell’Ispettorato regionale delle foreste, di quelli ripartimentali del corpo forestale, del Corpo di polizia forestale, del Commissariato regionale per gli usi civici e degli altri uffici e servizi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze della Regione (art. 7 DPR 19 maggio 1950, n. 327; LLRR 22 aprile 1955, n. 8, e 13 aprile 1957, n. 9 e artt. 2 e 3, LR 30 luglio 1970, n. 7); indennità giornaliera per il mantenimento dei quadrupedi e compensi annui per spese di ferratura, consultazioni veterinarie, acquisto di medicine ed affitto di scuderie agli agenti forestali (art. 5, LR 29 aprile 1953, n. 13) (spesa obbligatoria) L.100.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 10 maggio 1972.
Spano