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Legge Regionale 10 maggio 1972, n. 12

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1970, n. 7, concernente norme modificative delle leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6, 22 aprile 1955, n. 8, e successive modificazioni, e 26 giugno 1958, n. 18.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Nella legge regionale 30 luglio 1970, n. 7, è istituito il seguente articolo 2 bis: “Al personale degli uffici del Ministero dell’agricoltura e foreste passati alle dipendenze dell’Amministrazione regionale, spettano a partire dal 1º agosto 1970 e fino alla data dell’effettivo inserimento del medesimo negli organici dell’Amministrazione predetta, le indennità di trasferta previste per i dipendenti regionali dall’articolo 10 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, nonché un premio in deroga annuale non superiore alla tredicesima mensilità”.

Art.2
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 16109, 16114, 16115 e 16116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art.3
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971 è introdotta la seguente variazione:
In diminuzione:
Capitolo 11112 - Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell’Amministrazione regionale (LL.RR. 3 luglio 63, n. 10; 16 maggio 1968, n. 28; 16 maggio 1968, n. 29 e 30 luglio 1970, n. 6); indennità integrativa speciale giornaliera e indennità di rischio al personale ausiliario (artt. 1 e 2, LR 5 maggio 1969, n. 18, e L.R. 11 dicembre 1969, n. 32); indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata (LR 9 agosto 1967, n. 10) (spesa obbligatoria) L.100.000.000
In aumento:
Capitolo 16109 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza e di licenziamento agli impiegati degli Ispettorati provinciali dell’agricoltura, dell’Ispettorato regionale delle foreste, di quelli ripartimentali del corpo forestale, del Corpo di polizia forestale, del Commissariato regionale per gli usi civici e degli altri uffici e servizi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze della Regione (art. 7 DPR 19 maggio 1950, n. 327; LLRR 22 aprile 1955, n. 8, e 13 aprile 1957, n. 9 e artt. 2 e 3, LR 30 luglio 1970, n. 7); indennità giornaliera per il mantenimento dei quadrupedi e compensi annui per spese di ferratura, consultazioni veterinarie, acquisto di medicine ed affitto di scuderie agli agenti forestali (art. 5, LR 29 aprile 1953, n. 13) (spesa obbligatoria) L.100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 maggio 1972.

Spano