Legge Regionale 7 luglio 1975, n. 27
Regolamentazione del servizio di Tesoreria della Regione autonoma della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
Nella convenzione dovranno essere riportate le condizioni fondamentali, previste o no nel capitolato, da porsi a carico dell’istituto cui sarà affidato il servizio ed in particolare:
1) fornire idonea garanzia per la regolare gestione del servizio in tutte le piazze della Sardegna;
2) corrispondere gli interessi sulle somme di spettanza della Regione giacenti in Tesoreria;
3) gestire gratuitamente il servizio;
4) effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche in caso di deficienza di cassa, mediante anticipazioni sino al limite di importo da determinarsi con l’istituto o gli istituti affidatari del servizio;
5) determinare il tasso annuo di interesse attivo sulle giacenze di cassa e quello passivo sulle anticipazioni all’Amministrazione regionale;
6) determinare le modalità per la concessione di facilitazioni creditizie a favore di terzi, di enti locali e ospedalieri a fronte di crediti risultanti da idonea documentazione o da atti perfetti e fissare il tasso annuo passivo di interesse in correlazione al tasso attivo corrisposto alla Regione.
Art.4
Art.5
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ALLEGATO 1
Capitolato Speciale per l’Ordinamento del Servizio di Tesoreria.
Art.1
Nel caso che il servizio sia affidato a più istituti, questi regoleranno i rapporti interni con apposito accordo, che dovrà essere approvato dalla Regione.
Detto, o detti istituti (in seguito, per brevità chiamati Tesoriere) dovranno:
- obbligarsi a gestire gratuitamente il servizio;
- garantire la regolare gestione del servizio su scala regionale;
- precisare le condizioni da praticare alla Regione, agli enti pubblici, alle aziende regionali, agli enti locali e agli enti ospedalieri con particolare riferimento ai seguenti punti:
a) tasso di interesse creditore annuo sulle disponibilità della Regione che dovrà essere determinato alle migliori condizioni in relazione all’andamento del mercato e dovrà essere soggetto a revisione trimestrale;
b) tasso di interesse debitore annuo sugli eventuali scoperti di conto corrente accordati dal Tesoriere, in conformità del successivo articolo 10;
c) valuta per i versamenti su piazza;
d) valuta per i prelevamenti su piazza;
e) valuta per i versamenti fuori piazza;
f) valuta per i prelevamenti fuori piazza;
g) valuta per i giri conto tra i diversi conti correnti aperti a nome della Regione, degli enti, aziende, gestioni speciali, istituti comunque dipendenti o amministrati dalla Regione medesima;
h) eventuali diritti e compensi per la custodia e l’amministrazione dei titoli ed altri valori di cui al successivo articolo 4.
Art.2
Limiti e materia del capitolato e della convenzione.
Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione - a richiesta, per conto e nell’interesse della Regione - oltre che dell’ordinario servizio di cassa, di ogni altro servizio bancario alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.
La convenzione avrà la durata di un quinquennio, rinnovabile per un uguale periodo di tempo, previo parere della Commissione finanze del Consiglio regionale. L’Amministrazione regionale ha facoltà di recedere in qualunque momento, con preavviso di sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per comprovati motivi.
Qualora alla scadenza o in seguito a recesso da parte dell’Amministrazione regionale il servizio di tesoreria venisse affidato ad altri, la Regione si impegna a far rilevare dall’istituto o dagli istituti subentranti all’atto del conferimento del servizio medesimo ed a richiesta del Tesoriere cessante, ogni e qualsiasi esposizione, per capitale, interessi ed accessori, nonchè a far assumere dal nuovo Tesoriere tutti gli obblighi inerenti le garanzie fidejussorie prestate.
Le spese di stipulazione e di registrazione della convenzione faranno carico al Tesoriere (salvo quanto disposto dall’articolo 10, ultimo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281).
Art.3
Gestioni speciali. Estensione delle condizioni.
Detti speciali conti correnti fruttiferi saranno regolati alle stesse condizioni generali dei conti correnti di cassa del bilancio.
Le medesime condizioni saranno applicate dal Tesoriere anche ai fondi regionali di rotazione e/o anticipazione.
A richiesta della Regione il Tesoriere è tenuto ad assumere, anche nel corso della gestione, il servizio di tesoreria di enti pubblici, di aziende regionali, di enti locali ed ospedalieri alle stesse condizioni e norme previste dal capitolato e dalla convenzione di cui al precedente articolo 2.
Art.4
Custodia e amministrazione di fondi, titoli e altri valori.
Si obbliga, pertanto, a custodire e ad amministrare i titoli e i valori di qualsiasi natura di cui la Regione, sia in ragione di proprietà che per conto di terzi, gli dia carico a titolo di deposito.
I depositi saranno ricevuti dal Tesoriere in base ad appositi ordini emessi dalla Regione o anche senza detto ordine qualora trattisi di depositi provvisori, in denaro o titoli, effettuati da terzi per il concorso ad aste pubbliche o licitazioni private.
La restituzione dei depositi potrà avvenire soltanto a seguito di ordini emessi dalla Regione.
Art.5
Sede ed orari del servizio.
Il Tesoriere dovrà essere convenientemente attrezzato per tutto quanto concerne l’organizzazione del servizio ed il suo regolare e tempestivo espletamento.
Art.6
Gratuità del servizio. Rimborso spese.
Sono a carico esclusivo del Tesoriere tutte le spese di impianto e di gestione del servizio, comprese tutte le spese postali, telegrafiche e telefoniche, di stampati, registri e bollettari, pur se riferite ai necessari rapporti con la Regione.
Compete tuttavia al Tesoriere il rimborso delle spese relative a bolli, imposte e tasse gravanti gli ordinativi di incasso e di pagamento, qualora tali oneri siano a carico della Regione per legge o convenzione, ovvero siano assunti a suo carico per espressa indicazione sui titoli emessi.
Tale rimborso avverrà trimestralmente su presentazione di apposita distinta.
Art.7
Riscossioni
E’ demandata al Tesoriere la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria delle somme incassate.
Tale mandato è irrevocabile ai sensi ed agli effetti dell’articolo 1723 del Codice civile.
Il Tesoriere è tenuto a ricevere, anche se non vi sia autorizzazione preventiva della Regione e purchè la Regione non lo abbia espressamente diffidato a rifiutarle, le somme che i terzi intendono versare a favore della Regione stessa a qualsiasi titolo, anche se a titolo di donazione od elargizione, condizionata o no, rilasciandone ricevuta contenente l’indicazione del titolo del versamento e la clausola “salvo conferma di accettazione da parte della Regione autonoma della Sardegna”.
Il Tesoriere segnalerà immediatamente alla Regione tutti gli incassi, richiedendo l’emissione dei relativi ordini di riscossione.
Art.8
Pagamenti.
I beneficiari saranno avvisati direttamente dal Tesoriere della esigibilità dei titoli di pagamento, mediante trasmissione dei moduli predisposti dalla Regione ed allegati ai titoli stessi.
Gli avvisi dovranno essere trasmessi ai beneficiari il giorno seguente a quello del ricevimento dei titoli stessi.
Qualora il Tesoriere, per causa di forza maggiore, non sia in grado di provvedere ai pagamenti in loco con i propri uffici, utilizzerà per i pagamenti medesimi altri tramiti.
Tutti i titoli di pagamento saranno trasmessi al Tesoriere per il tramite della Corte dei Conti accompagnati da distinta in duplice esemplare, uno dei quali debitamente firmato per ricevuta sarà restituito alla Ragioneria regionale.
Il Tesoriere non darà corso ad alcun ordine di pagamento che non sia munito del visto della Corte dei Conti, ad eccezione di quelli che non si riferiscono a gestione di fondi del bilancio regionale.
Art.9
Firme autorizzate.
Il Tesoriere è tenuto a non dare esecuzione a titoli di pagamento non muniti delle firme di cui al precedente comma.
Art.10
Modalità di pagamento.
Sui titoli di pagamento estinti dovrà risultare il timbro a data dello sportello che avrà effettuato il pagamento.
Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di titoli non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre.
L’Amministrazione regionale emetterà mandati di pagamento nei limiti dell’effettiva rimanenza complessiva di cassa oppure nei limiti del fondo di cui al successivo comma.
A richiesta della Regione il Tesoriere consentirà pagamenti allo scoperto nei limiti del fido che - per transitorie necessità di cassa - sarà accordato nella misura ed alle condizioni da determinarsi nella convenzione di cui al precedente articolo 2.
Art.11
Adempimenti fiscali sui pagamenti.
In conseguenza di quanto sopra, il Tesoriere resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che potesse derivargli dalla errata o mancata indicazione degli adempimenti fiscali inerenti i pagamenti ordinati dalla Regione.
Art.12
Bilancio di previsione ed elenco dei residui.
La Regione comunicherà annualmente al Tesoriere lo elenco e l’ammontare dei residui distinti per capitolo ed esercizio di provenienza.
Art.13
Comunicazioni periodiche. Chiusure dei Conti. Reclami.
Analoga comunicazione sarà fatta nei primi cinque giorni di ogni mese, per il mese precedente, tanto alla Regione quanto alla Corte dei Conti, inviando a quest’ultima gli ordini di incasso e di pagamento estinti contro ritiro di ricevuta.
Il Tesoriere invierà mensilmente alla Regione una copia del conto corrente di Tesoreria.
A chiusura annuale il Tesoriere trasmetterà alla Regione l’ultimo foglio dell’estratto conto regolato per capitale ed interessi.
Analoga trasmissione verrà effettuata al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre, qualora a tali date il conto medesimo dovesse risultare debitore per interessi. Ad ogni estratto conto inviato alla Regione dovrà allegarsi l’elenco degli ordinativi inestinti.
La Regione si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessile e a darne benestare, oppure segnalare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali osservazioni o differenze riscontrate.
Il Tesoriere rimane sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze rilevate dalla Regione nella spunta degli estratti conto.
La Regione segnalerà tempestivamente al Tesoriere gli eventuali reclami che le pervenissero in ordine allo svolgimento del servizio.
Art.14
Raccordo reciproco della contabilità.
La Regione dovrà darne benestare, oppure dovrà segnalare subito le discordanze eventualmente rilevate, comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento del quadro di raccordo. Trascorso tale termine, il Tesoriere resta sollevato da ogni qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze emerse nella verifica, comunque senza pregiudizio alcuno dei diritti che alla Regione possano derivare da eventuali errori in cui possa essere incorso il Tesoriere nella esecuzione dei pagamenti, nella rescissione delle entrate ed in ogni altra operazione inerente alla esecuzione del servizio.
La Regione si riserva un ulteriore periodo di trenta giorni per pronunciarsi sul quadro di raccordo; a tale onere la Regione provvederà mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La Regione potrà chiedere anche conferma dei risultati delle proprie scritture.
Art.15
Conto riassuntivo e partitario di cassa.
- di tenere al corrente il conto riassuntivo del movimento di cassa nonchè il conto partitario, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni capitolo ed articolo di entrata e di spesa;
- di tenere due contabilità distinte, una per gli ordini emessi ed una per quelli eseguiti, in modo che risulti sempre in evidenza la situazione degli ordini insoluti;
- provvedere a compilare il conto giudiziale di cui agli articoli 630 e 635 del regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Art.16
Vigilanza sul servizio.
Art.17
Aperture di conti correnti speciali presso altre aziende di credito.
Qualora le disponibilità di Tesoreria avessero a ridursi al di sotto del limite di cui al comma precedente, l’Assessore alle finanze, su conforme richiesta del Tesoriere, previa deliberazione della Giunta regionale, disporrà l’immediato conguaglio in favore del Tesoriere.
Art.18
Prestazione di fidejussione a garanzia di mutui.
Art.19
Anticipazioni sui mutui in attesa di reperimento o perfezionamento
A tale fine, svolgerà la più attiva intermediazione per il reperimento di mutui che eventualmente la Regione potrà contrarre per il finanziamento di leggi aventi per oggetto particolari provvidenze, assicurando ogni possibile assistenza anche in sede di trattativa.
In applicazione di detti provvedimenti legislativi che prevedono la facoltà di richiedere anticipazioni il Tesoriere si obbliga a concedere le medesime anticipazioni, previa, ove occorra, l’autorizzazione dell’organo di vigilanza, nei limiti massimi previsti dalle stesse leggi fino alla concorrenza globale di somma da determinarsi in convenzione.
Le condizioni da applicare a dette anticipazioni saranno concordate in maggiorazione percentuale fissa sul tasso riconosciuto alla Regione sulle giacenze di Tesoreria.
Tale percentuale non potrà in ogni caso essere superiore a due punti in più di detto tasso.
Art.20
Interventi Speciali
L’eventuale diniego delle facilitazioni creditizie dovrà essere motivato all’Amministrazione regionale.
Le stesse facilitazioni saranno estese anche agli enti pubblici, alle aziende regionali, agli enti locali e agli enti ospedalieri.
A tali operazioni sarà applicato il tasso di interesse riconosciuto alla Regione nelle giacenze di Tesoreria, maggiorato nella misura da stabilirsi nella convenzione di cui al punto 2, secondo il carattere settoriale delle operazioni stesse.
Il Tesoriere concederà inoltre i prestiti garantiti con fidejussione regionale a norma della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, per importi non superiori a L. 150.000.000, sempre fatta salva la sua autonoma decisione in ordine alla valutazione dei rischi e alla tutela delle operazioni; l’eventuale diniego dovrà essere motivato alla Amministrazione regionale.
Art.21
Disposizioni varie.
Data a Cagliari, addì 7 luglio 1975
Del Rio