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Legge Regionale 10 febbraio 1978, n. 5

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modificazioni, concernente provvidenze per lo sviluppo delle attività industriali in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
All’articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, già modificato dall’articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1971, n. 6, sono aggiunti i seguenti due commi:
“E’ altresì autorizzata la concessione di contributi una tantum a favore di consorzi di garanzia fidi costituiti in Sardegna fra imprese industriali aventi la sede principale nella Regione e classificate piccole e medie, secondo i criteri indicati nel Titolo secondo, n. 1, del programma triennale per gli anni 1976 - 1978, purché basati sui principi della mutualità e senza scopo di lucro.
Il contributo di cui al comma precedente viene concesso al fine di integrare il fondo rischi di ciascun consorzio, in misura non superiore al 25 per cento del fondo stesso quale risulta al momento della concessione del contributo stesso”.


Art.2
Il secondo comma dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, già modificato dall’articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1971, n. 6, è ulteriormente così modificato:
“Analoga garanzia potrà essere concessa per la emissione di obbligazioni da parte di istituti, enti e società che si propongano il conseguimento delle finalità previste nella presente legge, nonché con carattere preferenziale e comunque per una quota non inferiore al 60 per cento delle somme destinate alla concessione delle fideiussioni a favore dei consorzi di garanzia fidi previsti dal precedente articolo 4. Sono peraltro escluse dalle garanzie concesse dai consorzi le imprese che abbiano in corso procedure fallimentari e di amministrazione controllata, nonché le imprese che fino all’ammontare del 75 per cento del finanziamento cui si riferisce la garanzia abbiano ricevuto direttamente dalla Regione garanzie fidejussorie”.


Art.3
Le spese per l’attuazione della presente legge faranno carico al capitolo 26731 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977 e corrispondentemente dalla lettera c) dell’elenco n. 4, annesso allo stesso stato di previsione, la somma di lire 200.000.000.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 febbraio 1978.

Soddu