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Legge Regionale 28 aprile 1978, n. 30

Norme regionali d’attuazione e integrazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente la edificabilità dei suoli.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità della legge
La Regione Sarda attua ed integra con le presenti disposizioni la normativa stabilita dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel quadro del piano organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale concernente l’uso del territorio, fino all’entrata in vigore della nuova normativa regionale organica in materia di uso e tutela del territorio, ai sensi dell’articolo 3, lettera f), dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art.2
Programmi pluriennali di attuazione
Le previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali di scala comunale si attuano con le modalità e nei tempi fissati dai programmi pluriennali.
Sono obbligati a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione tutti i Comuni della Sardegna appartenenti alla classi I e II previste dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1º agosto 1977, n. 9743- 271.
Potranno altresì essere obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione ulteriori Comuni di particolare espansione industriale o turistica sulla base di appositi elenchi da approvarsi con decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.
I Comuni non obbligati hanno facoltà di dotarsi del programma pluriennale di attuazione.


Art.3
Interventi ammessi dal programma pluriennale di attuazione
Nei Comuni dotati di programma pluriennale di attuazione ai sensi del precedente articolo, la concessione a edificare è data per le aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione.
La concessione può essere altresì rilasciata al di fuori delle aree comprese nel programma pluriennale di attuazione, oltre che per gli interventi previsti dall’articolo 9, primo comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10, anche per i seguenti interventi:
a) le opere e gli interventi consentiti dai vigenti strumenti urbanistici comunali nelle zone classificate “A”, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1º agosto 1977, n. 9743- 271;
b) le opere e gli interventi consentiti dai vigenti strumenti urbanistici comunali nelle zone classificate “F” turistiche, qualora l’utilizzazione non sia subordinata a cura del Comune alla preventiva inclusione delle stesse nei programmi pluriennali di attuazione;
c) ampliamento di complessi produttivi esistenti e in funzione, nella misura massima del 30 per cento dei volumi o superfici esistenti;
d) interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento dei volumi o superfici esistenti;
e) opere e impianti da realizzare in zona agricola conformi alla disciplina urbanistica vigente.
Nei Comuni obbligati a dotarsi di programma pluriennale di attuazione e fino alla sua approvazione, salvo i casi previsti dal precedente comma la concessione è rilasciata soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l’impegno da parte del concessionario a realizzarle ovvero vengano corrisposti gli oneri di urbanizzazione in base alle tabelle parametriche comunali sempreché non in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o con le norme di cui all’articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o della legge regionale 9 marzo 1976, n. 10.
Nei Comuni esonerati le concessioni possono essere rilasciate, con le modalità, procedure ed effetti previsti dal primo comma dell’articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, semprechè non in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.


Art.4
Oneri di urbanizzazione
Nelle zone territoriali omogenee classificate “A” e “B” ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1º agosto 1977, n 9743- 271 gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono corrisposti nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio comunale sulla base delle tabelle parametriche regionali. A scomputo totale o parziale della quota dovuta il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie fissate dal Comune.
Lo scomputo totale o parziale ai sensi del precedente comma e dell’articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è ammesso solo tra opere di urbanizzazione della stessa specie.
Nelle zone territoriali omogenee classificate “C” e “F” ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1º agosto 1977, n. 9743- 271, la cui utilizzazione è subordinata alla preventiva approvazione di formali piani di lottizzazione convenzionata nonché per gli interventi ammessi nelle zone agricole, ad eccezione delle opere di cui all’articolo 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sempre obbligatoria l’esecuzione diretta a cura del concessionario delle opere di urbanizzazione primaria, mentre gli oneri di urbanizzazione secondaria sono corrisposti nella misura stabilita con deliberazione consiliare sulla base delle tabelle parametriche regionali.
Nelle zone territoriali omogenee classificate “D“, “G“ e “H“ ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1º agosto 1977, n. 9743-271, è data facoltà all’Amministrazione comunale di applicare la normativa prevista dal primo comma o dal terzo comma del presente articolo.


Art.5
Garanzia per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione
Con la convenzione di cui all’articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il lottizzante deve offrire integrale garanzia per l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione e per il pagamento delle opere non eseguite direttamente.
Qualora la convenzione preveda l’esecuzione delle opere di urbanizzazione per stralci da eseguire entro precisi tempi di attuazione, la garanzia commisurata ai singoli stati di avanzamento può essere prestata per l’importo del relativo stralcio.
L’obbligo di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione ricade sul soggetto titolare della autorizzazione a lottizzare.


Art.6
Concessioni inerenti i piani di lottizzazione convenzionata
Nel caso di concessioni inerenti i piani di lottizzazione convenzionata di cui all’articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per le quali siano stati pagati i contributi previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, o per le quali sia stato assunto dal lottizzante l’impegno all’esecuzione delle opere di urbanizzazione, il rilascio delle singole concessioni all’edificazione è subordinato soltanto al pagamento delle quote del costo di costruzione.

Art.7
Priorità d’intervento e validità
Il programma pluriennale di attuazione, nell’ambito delle previsioni dello strumento urbanistico generale e in coerenza con le indicazioni o prescrizioni del piano comprensoriale di assetto territoriale, se vigente, deve indicare le priorità d’intervento per le opere, gli impianti e l’infrastrutturazione del territorio da realizzarsi nel periodo di validità del programma che non potrà essere, comunque, inferiore a tre e superiore a cinque anni.
Il programma pluriennale di attuazione può comunque comprendere totalmente o parzialmente le zone territoriali omogenee classificate “B” dai vigenti strumenti urbanistici.
In tale ipotesi, il Comune potrà prima della scadenza del programma pluriennale adottare un nuovo programma pluriennale d’attuazione purché, per quanto riguarda le zone “B”, le aree comprese nel precedente piano siano state utilizzate per l’edificazione almeno al 30 per cento, se la validità del programma è fissata in anni tre, al 40 per cento se la validità è di quattro anni, al 50 per cento se la validità è di cinque anni.
Le aree residue delle zone “B” non utilizzate per la edificazione, nell’ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere ricomprese nel nuovo programma pluriennale.


Art.8
Contenuto del programma pluriennale di attuazione
Il programma pluriennale di attuazione, in coerenza col piano territoriale del Comprensorio, se vigente, e correlato alle capacità di spesa pubblica nell’ambito del territorio comunale, deve contenere:
a) la relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale contenente:
1) la valutazione delle capacità residuali insediative residenziali, produttive, commerciali ed eventualmente turistiche, consentite dallo strumento urbanistico generale;
2) la valutazione dei fabbisogni per ogni tipo di insediamento da soddisfare, in relazione ai fabbisogni complessivi posti a base dello strumento urbanistico generale;
b) la descrizione delle attrezzature, impianti, opere pubbliche o di interesse generale da realizzarsi nel periodo di validità del programma pluriennale di attuazione contenente:
1) la descrizione sommaria delle nuove opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, da realizzare e delle opere di urbanizzazione esistenti da adeguare nonché l’elenco delle relative aree che si intendono acquisire o espropriare;
2) le previsioni finanziarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle opere di carattere generale, con la conseguente ripartizione degli oneri relativi tra amministrazioni pubbliche e operatori privati;
c) la delimitazione planimetrica degli ambiti e zone di intervento relativi agli insediamenti previsti dalla precedente lettera a), n. 2, in ordine:
1) all’individuazione di zone e di aree, da destinare ad ogni tipo di insediamento, la cui utilizzazione sia subordinata alla predisposizione di piani particolareggiati esecutivi o piani di lottizzazione convenzionata;
2) all’individuazione di aree e zone oggetto di utilizzazione diretta;
3) la eventuale delimitazione delle sub - zone omogenee e turistiche, tra quelle individuate dallo studio di disciplina urbanistica previsto dall’articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1976, n. 10, nei Comuni aventi zone omogenee classificate “F” turistiche, nonchè la previsione degli interventi pubblici necessari per garantire la tutela e l’uso sociale dei beni paesistici ambientali e naturali;
d) le delimitazioni di cui alla precedente lettera c) sono indicate in uno stralcio planimetrico del piano urbanistico generale e dovranno essere riportate su mappa catastale.


Art.9
Individuazione di aree per l’edilizia economica e popolare
Per i Comuni obbligati - ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 - a dotarsi di piani per l’edilizia economica e popolare, il programma pluriennale di attuazione deve indicare una quota compresa tra il 40 e il 70 per cento del fabbisogno abitativo complessivo da riservare ad edilizia residenziale pubblica, ai sensi del terzo comma dell’articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
I Comuni non obbligati all’adozione del piano per la edilizia economica e popolare possono procedere ugualmente all’individuazione delle aree da riservare all’edilizia economica e popolare; l’estensione non deve in ogni caso superare il 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa, calcolato per il periodo di durata del programma pluriennale di attuazione, se adottato, o per un decennio nell’altro caso.
Le aree da includere nei programmi pluriennali di attuazione in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare nella quota indicata nei precedenti commi, dovrà essere prescelta nelle zone territoriali omogenee classificate “A”, “B”, “C” dai vigenti strumenti urbanistici.
Alla scadenza del programma pluriennale di attuazione le aree vincolate per l’edilizia pubblica e non utilizzate debbono essere computate ai fini del calcolo delle percentuali sopra indicate nel successivo programma pluriennale di attuazione.


Art.10
Procedure per l’adozione e approvazione dei programmi pluriennali di attuazione
Il programma pluriennale di attuazione è adottato con deliberazione del Consiglio comunale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al terzo comma del precedente articolo 2.
Divenuta esecutiva la deliberazione di adozione, il programma pluriennale di attuazione deve essere depositato entro 10 giorni nella Segreteria comunale.
L’effettuato deposito è contestualmente reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere all’albo del Comune e da pubblicare per due domeniche consecutive nei quotidiani editi nell’Isola.
L’avviso di deposito è altresì reso noto al pubblico mediante inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte terza, da richiedere entro 5 giorni da quello dell’ultima data di pubblicazione nei quotidiani.
Durante il periodo di deposito, che dovrà protrarsi per 30 giorni consecutivi a far data dall’inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione, potranno essere presentate osservazioni ed opposizioni da parte di enti pubblici, organismi, associazioni e da chi vi abbia comunque interesse.
Decorso il periodo per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni di cui al comma precedente, il Sindaco trasmette nei successivi 60 giorni tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.
Il programma pluriennale di attuazione è approvato, previo parere dell’Assemblea dell’Organismo comprensoriale, con decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti.
Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel programma pluriennale di attuazione le modifiche che siano ritenute indispensabili ai fini di assicurare:
a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento;
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale e regionale;
c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;
d) l’osservanza dei limiti e dei rapporti fissati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 1º agosto 1977, n. 9743- 271;
e) la conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
Con lo stesso provvedimento l’Assessore si pronunzia anche sulle opposizioni ed osservazioni presentate.
Il decreto di approvazione del programma pluriennale di attuazione è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è depositato con gli atti nella Segreteria comunale e libera visione del pubblico.
I programmi pluriennali di attuazione approvati ai sensi dei precedenti commi hanno efficacia dalla data del decreto di approvazione.
I Comuni che per la formulazione del programma pluriennale di attuazione ritengono necessario procedere alla revisione dei vigenti strumenti urbanistici, possono contestualmente adottare una variante agli stessi, in conformità alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla legge regionale 9 marzo 1976, n. 10.
Sono ammesse modifiche al programma pluriennale di attuazione solo in caso di documentato incremento del fabbisogno, o per motivata diversa scelta nella realizzazione di infrastrutture o per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche, semprechè le modifiche siano compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico comunale.
Non sono ammesse modifiche nell’ultimo anno di durata dei programmi pluriennali di attuazione salvo il caso già previsto al comma precedente per necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche.
Non potranno essere soppresse o ridotte per mezzo di modifiche al programma pluriennale di attuazione le delimitazioni di cui all’articolo 8, lettera c), a meno che esse non siano conseguenza di revisione dello strumento urbanistico generale.
In caso di modifica al programma pluriennale di attuazione dovrà comunque essere documentato lo stato di attuazione del programma pluriennale di attuazione stesso.
Per l’adozione e approvazione delle modifiche ai programmi pluriennali di attuazione si applica la procedura prevista nel presente articolo.


Art.11
Mancata formazione del programma pluriennale e dei piani particolareggiati di attuazione - Interventi sostitutivi.
Nel caso in cui i Comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione non vi provvedano entro il termine di cui all’articolo 10 della presente legge, il competente organo regionale di controllo sugli atti dei Comuni invita il Sindaco a provvedervi entro l’ulteriore termine massimo di 30 giorni.
Scaduto infruttuosamente tale termine l’organo regionale di controllo di cui al comma precedente nomina un Commissario “ad acta” per l’affidamento dell’incarico della redazione del programma pluriennale di attuazione e per la convocazione del Consiglio comunale per la relativa adozione o per gli ulteriori provvedimenti sostitutivi che si rendessero necessari.
Qualora l’edificazione di zone o comparti di aree incluse nel programma pluriennale di attuazione sia subordinata alla redazione di piani particolareggiati d’iniziativa pubblica e l’Amministrazione comunale non li adotti e li trasmetta nel termine di 180 giorni dalla data di approvazione del programma pluriennale di attuazione, si applicano gli interventi sostitutivi previsti nei precedenti commi del presente articolo.


Art.12
Espropri a norma dell’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e utilizzazione delle aree espropriate
Salvo le particolari disposizioni contenute nella presente legge, qualora entro i termini stabiliti dal programma pluriennale di attuazione gli aventi titolo, singolarmente o associati, non abbiano presentato istanze di concessione o di lottizzazione convenzionata corredate degli atti, documenti ed elaborati richiesti dalle vigenti norme urbanistico - edilizie, il Comune procede ai sensi dell’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, all’esproprio delle aree in base alle disposizioni contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
Le aree espropriate ai sensi del presente articolo vanno a far parte del patrimonio indisponibile del Comune e conservano le destinazioni d’uso previste negli strumenti urbanistici generali.
Il Comune, previo studio urbanistico di attuazione, ove necessario, concede tali aree in diritto di superficie da 60 a 99 anni, tramite convenzione da stipulare ai sensi dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l’edilizia residenziale, prescindendo dai requisiti soggettivi previsti in tale norma che peraltro fungeranno da criteri prioritari, nonché ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 della legge medesima per insediamenti produttivi.


Art.13
Disposizioni per i piani particolareggiati esecutivi
Qualora l’edificazione di aree e zone o comparti inclusi nel programma pluriennale di attuazione sia subordinata alla predisposizione di piani particolareggiati esecutivi d’iniziativa pubblica o privata, questi dovranno essere approvati nel periodo di validità del programma pluriennale di attuazione e dovranno essere attuati, relativamente ai piani particolareggiati e ai piani di zona, entro i termini prescritti dalla legislazione vigente e, relativamente ai piani di lottizzazione, entro il termine fissato nelle relative convenzioni in conformità alle disposizioni vigenti.
Uno o più proprietari qualora dimostrino l’impossibilità, per mancanza di assenso degli altri proprietari interessati, di predisporre un piano di lottizzazione previsto dagli strumenti urbanistici generali, possono, previa autorizzazione del Comune, predisporre uno studio urbanistico esteso all’intera zona. In tali ipotesi il piano si attuerà per comparti e i relativi oneri di urbanizzazione verranno ripartiti fra i diversi proprietari lottizzanti.


Art.14
Mancata determinazione sulla domanda di concessione da parte del Sindaco
Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di concessione o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti ad integrazione di progetti presentati o degli impegni da assumere da parte del concessionario, ovvero decorsi i termini stabiliti dall’articolo 11 della legge 27 giugno 1974, n. 247, il Sindaco non abbia espresso le proprie determinazioni, l’interessato può avanzare istanza all’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica contro l silenzio - rifiuto.
Entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza l’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita il Sindaco a pronunciarsi nei successivi 15 giorni.
Scaduto infruttuosamente detto termine l’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica procederà nei 10 giorni successivi con proprio decreto alla nomina di un Commissario “ad acta” che dovrà pronunciarsi sulla domanda di concessione, entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell’incarico, sentita la Commissione edilizia.


Art.15
Mancata determinazione sull’istanza di autorizzazione a lottizzare
Nel caso in cui, trascorsi 180 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di autorizzazione a lottizzare a sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, il Consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l’interessato può avanzare istanza all’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica contro il silenzio - rifiuto.
Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza l’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita l’Amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi 30 giorni.
Scaduto infruttuosamente detto termine l’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica procederà nei 10 giorni successivi con proprio decreto alla nomina di un Commissario “ad acta” che provvederà a convocare, entro 60 giorni dal ricevimento dell’incarico, il Consiglio comunale per la relativa adozione e ad adottare successivamente gli ulteriori provvedimenti sostitutivi che si rendessero necessari, al fine di rendere esecutivo il piano di lottizzazione.


Art.16
Adempimenti comunali
L’Amministrazione comunale deve adottare le deliberazioni di cui al primo comma dell’articolo 5 e del primo comma dell’articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle tabelle parametriche regionali.
Entro lo stesso termine di 60 giorni il Comune stabilisce i criteri generali per l’applicazione della citata legge statale, con riferimento in particolare a quanto disposto al quinto comma dell’articolo 6, al primo e al secondo comma dell’articolo 10 e all’articolo 11.
Entro il termine di cui al primo comma il Comune deve adottare lo schema di convenzione alla quale uniformare la stipula delle convenzioni, o la sottoscrizione degli atti unilaterali d’obbligo, ai sensi dell’articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conformità alla convenzione tipo emanata dalla Regione.


Art.17
Rateizzazione del contributo per urbanizzazioni
Il contributo afferente gli oneri di urbanizzazione, determinato con deliberazione del Consiglio comunale ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, deve essere corrisposto ai Comuni per una quota non inferiore al 50 per cento all’atto del rilascio delle concessioni.
L’eventuale restante quota di contributo dovrà essere corrisposta con le modalità e garanzie stabilite dal Comune non oltre 24 mesi dalla ultimazione delle opere, ovvero dall’ultimazione dei lavori accertata dal Comune.


Art.18
Norme transitorie
All’atto della formulazione del primo programma pluriennale di attuazione, dovrà essere di norma data priorità all’inserimento di aree e zone comprese in piani particolareggiati, piani di zona e piani di lottizzazione già resi esecutivi.
Per le aree interessate dai piani particolareggiati e dai piani di zona approvati, dai piani di lottizzazione convenzionati, nonché dai piani fatti salvi ai sensi dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, le concessioni possono essere rilasciate, per il periodo di validità dei piani stessi, indipendentemente dalla loro inclusione nei programmi pluriennali di attuazione.


Art.19
Norme finali
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 28 aprile 1978

Soddu