Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 1 giugno 1978, n. 35

Incremento del contributo annuo di esercizio all’Ente minerario sardo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il contributo di esercizio a favore dell’Ente minerario sardo per il 1978 è incrementato della somma di lire 1.000.000.000.
L’Ente minerario sardo è autorizzato a destinare tale somma per l’aumento di pari importo del capitale della consociata società per azioni Piombozincifera Sarda, subordinatamente alla approvazione di un programma di ristrutturazione da attuare con efficacia dal 1º gennaio 1978 che la Società Piombozincifera Sarda è pertanto tenuta a presentare con carattere di immediatezza, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria.


Art.2
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della industria del bilancio della Regione per l’anno 1978 lo stanziamento del capitolo 09016 è incrementato di lire 1.000.000.000.
A favore del suddetto capitolo 09016 è stornata la corrispondente somma di lire 1.000.000.000 dal capitolo 03017 (voce F dell’elenco n. 4 allegato al bilancio) dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1978.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 09016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’industria del bilancio della Regione per l’anno 1978.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 1 giugno 1978.

Soddu