Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 16 giugno 1980, n. 19

Finanziamento per la costruzione e l’arredamento del Palazzo del Consiglio regionale in Cagliari e per l’acquisizione del Palazzo Vice Regio e di altri edifici e aree che possono rendersi utilizzabili nel rione di Castello in Cagliari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, fino ad un massimo di lire 20.000.000.000 per il finanziamento anche parziale dei lavori di costruzione e dell’arredamento del Palazzo del Consiglio regionale nell' area di Via Roma in Cagliari, e per l’acquisizione del Palazzo Vice Regio e di altri edifici e aree che possono rendersi utilizzabili nel rione di Castello in Cagliari, nonchè per la costruzione di locali per il Consiglio regionale in Viale Trieste in Cagliari.

Art.2
I mutui di cui all’articolo 1 saranno ammortizzati in non più di venti annualità e ad un tasso non superiore di tre punti al tasso ufficiale di sconto. In deroga al massimale di cui all’articolo 1, l’importo complessivo dei mutui da contrarre può essere aumentato, ove se sussista la necessità, in corrispondenza di eventuali tassi di interesse inferiori a quello predetto.
Fermo restando l’ammontare massimo delle rate d’ammortamento risultante dal tasso e dal tempo indicati, l’Amministrazione regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, può tuttavia pattuire tassi di interesse superiori, riducendo, corrispondentemente, l’importo complessivo dei mutui da contrarre.


Art.3
L’Amministrazione regionale è autorizzata all’erogazione delle spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui di cui al precedente articolo.

Art.4
L’Amministrazione regionale è autorizzata a richiedere a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente articolo 1 garanzie fidejussorie ai tesorieri dell’Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito.

Art.5
All’esecuzione dei lavori di cui alla presente legge può procedersi, oltre che nei modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche, anche mediante concessione di sola costruzione. In tale ultima ipotesi i lavori possono essere eseguiti, in tutto od in parte, anche a pagamento differito, mediante l’iscrizione in bilancio di limiti d’impegno da trarsi dall’ammontare massimo delle spese autorizzate, nei termini indicati nell’articolo 1, per l’ammortamento dei mutui.
I provvedimenti concernenti gli acquisti di immobili previsti dalla presente legge sono adottati dall’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica di concerto con l’Assessore dei lavori pubblici.
Alle somme stanziate per le costruzioni, arredamenti ed acquisti autorizzati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 36 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440, come modificato dal secondo comma dell’articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dall’ottavo comma dell’articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Alle stesse somme si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 18 della succitata legge 5 agosto 1978, n. 468.


Art.6
I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art.7
La contrazione dei mutui di cui all’articolo 1 sarà ripartita in ragione di lire 7.000.000.000 nel 1980, di lire 7.000.000.000 nel 1981, di lire 3.000.000.000 nel 1982 e di lire 3.000.000.000 nel 1983.
I mutui di cui al primo comma, ripartiti in ragione d’anno, possono essere contratti per diverse trance e per parti di opere.
Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui del presente articolo, trovano capienza nella quota dell’imposta di bollo devoluta alla Regione.


Art.8
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno 1980 è istituito il capitolo 41617 con la denominazione: «Ricavo dei mutui contratti per la costruzione e l’arredamento del Palazzo del Consiglio regionale e nell’area di Via Roma in Cagliari e per l’acquisizione del Palazzo Vice Regio e di altri edifici e aree che possono rendersi utilizzabili nel rione di Castello in Cagliari, nonchè per la costruzione di locali per il Consiglio regionale in Viale Trieste in Cagliari», con lo stanziamento di lire 7.000.000.000. Nel corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni 1981, 1982 e 1983 saranno iscritti rispettivamente gli stanziamenti di lire 7.000.000.000, 3.000.000.000 e 3.000.000.000.
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l’anno 1980, la denominazione del capitolo 08004, nel quale è iscritto lo stanziamento di lire 7.000.000.000, è sostituita con la seguente: «Spese per la costruzione e per l’arredamento del Palazzo del Consiglio regionale nell’area di Via Roma in Cagliari e per l’acquisizione del Palazzo Vice Regio e di altri edifici e aree che possono rendersi utilizzabili nel rione di Castello in Cagliari, nonchè per la costruzione di locali per il Consiglio regionale in Viale Trieste in Cagliari; relative spese per la progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione, assistenze, collaudo, nonchè notarili e fiscali ». Nel corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni 1981, 1982 e 1983 saranno iscritti rispettivamente gli stanziamenti di lire 7.000.000.000, 3.000.000.000 e 3.000.000.000.
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l’anno 1980 è istituito il capitolo 04147, con la denominazione: «Spese per l’ottenimento dei mutui e diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento dei lavori di costruzione e di allestimento del Palazzo del Consiglio regionale nell’area di Via Roma in Cagliari, e per l’acquisizione del Palazzo Vice Regio e di altri edifici e aree che possono rendersi utilizzabili nel rione di Castello in Cagliari, nonchè per la costruzione di locali per il Consiglio regionale in Viale Trieste in Cagliari». Su detto capitolo nonchè sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi 1981, 1982 e 1983 è stanziata la somma di lire 500.000.000.
Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui trattasi sono imputate ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione a decorrere dall’anno 1981 e comunque dall’anno successivo a quello di effettiva acquisizione delle somme mutuate.
Agli oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui di cui alla presente legge, dalle spese per il loro ottenimento, nonchè dalle annualità dei diritti di commissione per la concessione delle corrispondenti fidejussioni si farà fronte:
- quanto a lire 1.500.000.000 con lo storno di una pari quota dal capitolo 03017 dello stato di previsione della spesa dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1980 e la corrispondente riduzione della riserva di cui alla lettera g) dell’elenco n. 5 allegato allo stesso bilancio di previsione;
- quanto alle rimanenti spese con l’aumento del gettito dell’imposta di registro e di quella sul consumo dei tabacchi derivanti dal loro naturale incremento.


Art.9
La legge regionale 24 maggio 1962, n. 3, è abrogata.

Art.10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, lì 16 giugno 1980.

Ghinami