Legge Regionale 4 settembre 1980, n. 48
Interventi urgenti a sostegno del settore minerario.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Al fine di consentire immediati interventi a sostegno del settore minerario, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’Ente minerario sardo, anche nelle more dell’approvazione del progetto di promozione per una base di trasformazione mineraria, metallurgica, manifatturiera di minerali non ferrosi, la somma di L. 10.000.000.000 a valere sui fondi assegnati dallo Stato alla Regione ai sensi dell’articolo 7, lett. c), della legge 2 maggio 1976, n. 183, e disponibili sul capitolo 09040 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’industria del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1980.
L’Ente minerario sardo impiegherà tale somma per la realizzazione dei programmi di attività delle consociate sino alla confluenza delle stesse nell’ambito delle aziende a partecipazione statale.
Il progetto di promozione sarà adeguato tenendo conto degli interventi previsti in detti programmi. Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 4 settembre 1980.
Ghinami
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