Legge Regionale 9 marzo 1988, n. 7
Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1988.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
1. L’esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1988, già autorizzato, con la legge regionale 8 gennaio 1988, n. 1, è prorogato, con le stesse modalità , sino al 30 aprile 1988.Art.2
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 marzo 1988
Melis
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