Legge Regionale 13 luglio 1988, n. 16
Assistenza agli utenti di motori agricoli
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
1. Per la migliore diffusione dell’assistenza agli utenti di motori agricoli, la Regione si avvale della collaborazione delle organizzazioni professionali agricole operanti in tutte le Province della Sardegna.
Art.2
1. Per l’assistenza di cui all’articolo 1, l’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, stipula con le organizzazioni professionali agricole, entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, una apposita convenzione nella quale saranno determinate le funzioni di assistenza esplicabili e le modalità dell’esplicazione stessa, nonchè il compenso forfettario annuo per ogni assistito.
Art.3
1. Il contributo è concesso con decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale.
Art.4
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono quantificate in annue lire 600.000.000 e gravano sul capitolo 06008 del bilancio della Regione per l’anno 1988 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03016 –
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
Lire 600.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 5 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
06 - ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
In aumento
Capitolo 06008 (di nuova istituzione) cat. progr. 06.01 1.1.1.6.2.2.10.10 (06.06)
Contributi alle organizzazioni professionali agricole per l’assistenza agli utenti di motori agricoli (art. 54, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 348)
lire 600.000.000
Art.5
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 13 luglio 1988
Melis
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