Legge Regionale 13 luglio 1988, n. 20
Costituzione in Comune autonomo con denominazione «Stintino» della frazione di Stintino, del Comune di Sassari.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
2. E’ conseguentemente modificata la tabella A allegata alla precitata legge regionale.
Art.4
2. Nelle more della definizione del predetto regolamento il Comune di Sassari provvederà, in base alla entità del territorio e della popolazione trasferita, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo Comune - a distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.
Art.5
Art.6
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Cap. 03016 –
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria).
L. 200.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
In aumento
Cap. 04178 - (di nuova istituzione) cat. progr. 04.15 (2.1.1.5.2.2.11.33) (08.02) - Contributo straordinario al Comune di Stintino per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali (art. 5 della presente legge).
L. 200.000.000
2. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sul capitolo 04178 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 13 luglio 1988
Melis