Legge Regionale 30 maggio 1989, n. 18
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1989).
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Capo I
(DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO)
Art.1
Autorizzazione alla contrazione di mutui
a) lire 200.000.000.000 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati, dall’articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988;
b) lire 250.000.000.000 da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese.
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l’autorizzazione all’assunzione dei mutui previsti dalla lettera b) del precedente comma, sono indicate, ai sensi del citato articolo 37 - ultimo comma - della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, nella tabella D) allegata alla presente legge.
3. I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 13 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell’ammortamento di 15 anni.
4. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
7. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 69.635.000.000 dal 1990 al 2004.
8. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria a partire dall’anno 1990 con le successive leggi di bilancio.
9. L’Ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1990.
10. L’autorizzazione a contrarre i mutui di cui al presente articolo cessa con il 31 dicembre 1989; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali nell’esercizio 1989.
11. L’autorizzazione cessata può essere rinnovata nell’anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall’articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.
Art.2
Determinazione delle spese di carattere pluriennale
2. Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l’anno 1989 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinano soltanto l’importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
Art.3
Fondi globali
2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) lire 19.350.000.000;
b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) lire 20.000.000.000;
c) fondo speciale spese conto capitale (assegnazioni statali - cap. 03019) lire 33.500.000.000.
Capo II
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE)
Art.4
Opere di depurazione
2. Alla spesa di cui al precedente comma si fa fronte con quota delle assegnazioni spettanti alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d’intervento per il Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651 e 1° marzo 1986, n. 64.
Art.5
Porti
2. Detti interventi devono essere realizzati tenendo conto delle priorità stabilite nel titolo di spesa 9.3.01. I del programma d’intervento per il 1985 della legge 24 giugno 1974, n. 268.
3. Per il completamento del porto di Palau, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000.000.000 in ragione di lire 2.000.000.000 per l’anno 1989 e lire 4.000.000.000 per l’anno 1990 (cap. 08182).
4. Per il completamento del molo di sopraflutto e del relativo banchinamento interno del porto di Portovesme è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000.000.000 in ragione di lire 3.000.000.000 per l’anno 1989 e lire 5.000.000.000 per l’anno 1990 (cap. 08182).
5. per il completamento della banchina di levante del porto di Santa Teresa di Gallura è autorizzata nell’anno 1990 la spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 08182).
Art.6
Applicazione del capo IV della legge regionale n. 45 del 1976
- lire 3.000.000.000 per i servizi acquedottistici, per gli impianti di sollevamento acque e di potalizzazione (cap. 08030);
- lire 3.650.000.000 per i servizi di fognature e per gli impianti di depurazione (cap. 05014/06);
- lire 4.000.000.000 per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi (cap. 05014/07).
2. Le provvidenze di cui al precedente comma sono erogate secondo i criteri indicati nell’articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6; può essere disposta in favore degli enti beneficiari un’anticipazione non superiore al 50 per cento del contributo concesso.
3. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito in novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Per l’anno 1989 è sospesa l’esecutività dell’articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.
Art.7
Acquedotti
2. Il relativo stanziamento, per l’anno finanziario 1989, è determinato in lire 2.000.000.000 (cap. 08035/10).
Art.8
Mutui agli enti locali - Integrazione alla legge regionale n. 33 del 1986
2. In relazione all’accertamento dell’economia di L. 8.350.000.000 a fronte dell’annualità di L. 20.000.000.000, autorizzata dall’articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33 e relativa all’esercizio 1986, tenuto conto dello slittamento disposto dall’articolo 20, terzo comma della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, ed allo scopo di ricostituire l’intero limite di impegno, è autorizzata nell’anno finanziario 2008 l’annualità di lire 8.500.000.000.
3. In conseguenza dello slittamento delle annualità relative agli anni 1988 e 1989, disposto dall’articolo 20, terzo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 ed al fine di garantire il pagamento delle provvidenze integrative del concorso statale nell’onere di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali a decorrere dal 1985, relativamente a tutte le rate maturate, in applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33, così come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 16, è autorizzato nell’anno 1989 lo stanziamento di lire 5.536.000.000 (cap. 08056); sono corrispondentemente ridotte da lire 20.000.000.000 a lire 17.232.000.000 ciascuna le annualità relative agli anni 2006 e 2007.
Art.9
Ricostruzione dell’abitato di Tratalias
2. Gli stanziamenti di cui al primo comma sono integrativi di quelli statali disposti con legge 6 ottobre 1981, n. 568 e l’attuazione degli interventi è disciplinata dalle norme della legge regionale 12 novembre 1982, n. 40.
Art.10
Opere igienico - sanitarie e di risanamento ambientale
2. A valere sugli stanziamenti di cui al precedente primo comma l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Oristano un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per il risanamento igienico della borgata di San Quirico.
3. A valere sullo stanziamento del capitolo 07003 l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Oristano un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per l’abbattimento dei manufatti abusivi ed il risanamento della spiaggia della marina di Torregrande.
4. A valere sullo stanziamento dello stesso capitolo 07003 è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per la realizzazione di opere di protezione del litorale di Alghero.
Art.11
Contributi ai Comuni per oneri connessi all’espletamento di opere pubbliche
2. Il contributo viene concesso in misura non superiore al cinque per cento del finanziamento concesso nell’anno precedente per l’attuazione delle opere.
3. La spesa per l’attuazione del presente articolo è valutata in lire 5.000.000.000 annui (cap. 08069/09).
Art.12
Opere turistiche
2. A valere sulle quote di cui al primo comma gravano, altresì, a parziale modifica di quanto disposto con il sesto e l’ottavo comma dell’articolo 79 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, le rispettive autorizzazioni di spesa di lire 5.000.000.000 e di lire 2.500.000.000 disposte da tali medesime norme per l’anno 1989 (cap. 08215/04).
3. A valere sullo stanziamento iscritto al capitolo 07003, una quota pari a lire 1.000.000.000 è destinata alla realizzazione del "progetto neve Fonni - Desulo".
Art.13
Contributi ai Comuni per opere pubbliche
2. A valere sullo stanziamento del capitolo 07003 l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Tempio Pausania un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 per la ristrutturazione, il completamento, l’arredamento e l’attrezzatura degli stabilimenti idropinici annessi alle sorgenti di Rinaggiu.
Art.14
Edilizia ospedaliera
Art.15
Edifici di Culto
Art.16
Parere dell’Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici
Art.17
Adempimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno affidati alla realizzazione della Regione
2. Nell’erogazione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo non si applica la procedura prevista dall’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1; tale divieto è esteso ai finanziamenti relativi ai "progetti FIO" finanziati con i fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 ed alla deliberazione del CIPE assunta in data 12 maggio 1988.
3. Gli Assessorati regionali competenti alla spesa degli stanziamenti di cui al presente articolo sono tenuti a presentare all’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio gli atti e gli elementi necessari alla formulazione delle relazioni sullo stato di attuazione degli interventi finanziati e delle richieste di accreditamenti trimestrali da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Mezzogiorno.
Art.18
Beni realizzati da concessionari - Ascrizione al patrimonio
2. I beni conservano il vincolo di destinazione originaria ed in caso di inutilizzazione totale o parziale potranno essere trasferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione motivata della Giunta medesima, ad altri enti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Capo III
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA)
Art.19
Destinazione della quota derivante dalla "Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura"
1. A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l’applicazione della legge 8 novembre 1986, n. 752, per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura, sono autorizzate nell’anno finanziario 1989, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:
a) contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021)
L. 150.000.000
b) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi, in applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025)
L. 5.000.000.000
c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse, in applicazione dell’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42 (cap. 06026/02)
L. 11.000.000.000
d) esecuzione di opere di miglioramento fondiario relative alla acquacoltura aziendale agricola in applicazione dell’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42, dell’articolo 45 della legge regionale n. 12 del 1985 e dell’articolo 52 della legge regionale n. 44 del 1986 (cap. 06026/03)
L. 3.000.000.000
e) contributi per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole e per la costruzione, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture per la protezione delle colture, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni (cap. 06051).
L. 6.000.000.000
f) contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione agraria costruite o ripristinate con contributo della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato e di quelle vicinali aperte al pubblico transito (LR 29 novembre 1961, n. 14, art. 39 della LR 27 giugno 1986, n. 44) (cap. 06080/01).
L. 3.000.000.000
g) contributi per le strade vicinali ed interpoderali e per gli acquedotti rurali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1986, n. 910 (art. 35 della LR 7 maggio 1981, n. 14, art. 9 della LR 12 novembre 1982, n. 38, art. 39 della LR 27 giugno 1986, n. 44 e art. 28 della LR 24 febbraio 1987, n. 6) (cap. 06085).
L. 10.000.000.000
h) contributi per l’elettrificazione agricola (artt. 15 e 17, legge 27 novembre 1982, n. 38, art. 25, LR 10 maggio 1983, n. 12, art. 33, LR 27 giugno 1986, n. 44, e legge 8 novembre 1986, n. 752) (cap. 06087).
L. 4.000.000.000
i) concorso nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario, in applicazione dell’articolo 12 della legge regionali 15 marzo 1956, n. 9 e successive modificazioni (cap. 06095/01).
L. 10.000.000.000
l) iniziative dirette dell’Amministrazione regionale per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150).
L. 3.000.000.000
m) promozione dell’incremento e del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151/01).
L. 1.200.000.000
n) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell’articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163).
L. 7.650.000.000
o) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell’articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167).
L. 1.700.000.000
p) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi ed industrie agro - alimentari di contributi fino all’80 per cento della spesa ammessa per l’acquisto di mezzi e attrezzi destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici, secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, e successive modificazioni, dall’articolo 60, secondo comma, della legge regionale 24 maggio 1984, n. 24, e dell’articolo 54 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (cap. 06222).
L. 1.000.000.000
q) realizzazione e acquisto di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché ampliamento e ammodernamento di preesistenti impianti, in applicazione dell’articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06234/01).
L. 10.000.000.000
r) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261).
L. 4.500.000.000
s) riduzione dei costi di gestione dell’irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262).
L. 1.750.000.000
t) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263/01).
L. 4.000.000.000
u) costruzione e completamento di strade vicinali finanziate ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 20 e n. 26 (cap. 08195/01).
L. 7.500.000.000
Art.20
Riforma agro - pastorale
2. Detto stanziamento è ripartito nel seguente modo:
- lire 10.000.000.000 (cap. 06285/02) per il finanziamento di infrastrutture e da versare al "Fondo per l’attuazione del piano d’intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale" di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, per essere attribuito al titolo di spesa P/1.01;
- lire 10.000.000.000 (cap. 06285/03) per il finanziamento delle opere di miglioramento fondiario e da versare alla contabilità speciale di cui al titolo II della legge 24 febbraio 1974, n. 268, per essere attribuita al titolo di spesa 10.5.01/II del programma d’intervento degli anni 1986- 87, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.
3. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con quota delle assegnazioni spettanti alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d’intervento per il Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651, e 1° marzo 1986 n. 64.
Art.21
Abolizione dell’obbligo del marchio
Art.22
Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Art.23
Fondo di rotazione per anticipazioni creditizie a favore di organismi cooperativi di secondo grado
Art.24
Contributo al Consorzio interprovinciale di frutticoltura
Art.25
Concorso interessi sui mutui di miglioramento
Art.26
Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata, per un importo complessivo di lire 1.500.000.000 ad acquisire ovvero ripristinare edifici ubicati in Sardegna da destinare all’attività del Consorzio di cui al primo comma del presente articolo (cap. 04110/02).
3. Il è persona giuridica pubblica.
Art.27
Consorzio sardo fra le cooperative della rinascita
2. A valere sullo stanziamento del capitolo 06234/01 una quota di lire 3.000.000.000 è destinata al Consorzio di cui al precedente primo comma per il finanziamento di impianti per la selezione delle sementi ed impianti di stoccaggio di cereali.
Art.28
Distillazione agevolata - Provvidenze a favore delle cantine sociali
2. Il prezzo di acquisto del prodotto da distillare è pari a quello medio di realizzo degli anni 1987 e 1988, desumibile dalla documentazione amministrativo - contabile, al netto del valore di mercato del distillato ottenuto.
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla stessa DI.CO.VI.SA. un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per gli adeguamenti tecnologici dello stabilimento (cap. 06237).
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 700.000.000 in ragione di lire 400.000.000 alla cantina sociale di Bonnanaro e lire 300.000.000 alla cantina sociale di Santadi per il risanamento economico finanziario, la relativa spesa grava sul fondo di cui all’articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (cap. 06223).
Art.29
Cooperativa San Giuseppe Chiaramonti
Art.30
Aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche
2. L’onere per il corrente esercizio finanziario è valutato in lire 1.000.000.000.
3. Negli esercizi futuri l’onere annuo non potrà superare il predetto importo.
Art.31
Provvidenze a favore dei consorzi di cooperative ortofrutticole. Legge regionale 21 maggio 1971, n. 7
Art.32
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1
"Le domande per ottenere il contributo, corredate dal programma di attività ed iniziative che le organizzazioni aventi diritto intendono svolgere, devono essere presentate all’Assessore regionale del lavoro e formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale entro il 30 gennaio di ogni anno.
Il contributo ammesso verrà erogato anticipatamente nella misura del 70 per cento e per il restante 30 per cento, alla presentazione del rendiconto sul programma di intervento attuato".
Art.33
Elettrificazione rurale
Art.34
Contributi agli oleifici sociali cooperativi
Art.35
Provvidenze per le industrie di trasformazione di prodotti oleari danneggiati dalla siccità
2. Le spese per l’attuazione del presente articolo, valutate in lire 300.000.000 gravano sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.
Art.36
Contributo alla cooperativa "l’Asparago" di Sanluri
2. Il relativo onere farà carico alle disponibilità esistenti del fondo di solidarietà regionale in agricoltura.
Art.37
Consorzi di bonifica
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio di bonifica dell’agro di Tortoli un finanziamento di lire 2.500.000.000 (cap. 06264/01) quale contributo straordinario per la riduzione dei crediti vantati al 31 dicembre 1988 nei confronti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì - Arbatax.
Art.38
Spese generali per opere pubbliche di bonifica
Art.39
Interventi a favore della forestazione produttiva
2. Per gli interventi di forestazione di carattere privato relativi al rimboschimento, al miglioramento, alla ricostituzione e alla trasformazione boschiva, comprese le connesse opere incendi, è concesso il contributo a fondo perduto nella misura del 75 per cento come previsto dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 18 giugno 1959, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le operazioni relative al primo diradamento, nonché quelle relative alla potatura ed al rifacimento delle strisce parafuoco eseguite in una con quelle del primo diradamento, sono assimilate agli interventi di investimento e, come tali, godono degli stessi incentivi previsti dal comma precedente.
4. Ugualmente beneficiano delle stesse provvidenze le operazioni di demaschiatura, l’estrazione del sughero bruciato e la potatura di produzione, eseguita sulle piante oggetto di demaschiatura.
5. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipazioni sui contributi di cui ai precedenti commi nella misura stabilita dall’articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44.
6. Al recupero delle anticipazioni si provvede mediante trattenute da effettuarsi in occasione degli accertamenti di regolare esecuzione.
Art.40
Mostra - mercato zootecnica di Berchidda
Capo IV
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITA’ ECONOMICHE)
Art.41
Fondo pr la tutela dei livelli produttivi e occupativi - Legge regionale n. 66 del 1976
Art.42
Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese
"Il Comitato anzidetto delibera l’ordinamento interno del Consorzio, il regolamento organico ed il trattamento del suo personale, assunto anche mediante rapporto convenzionale a tempo determinato.
I relativi oneri fanno carico al bilancio del Consorzio".
2. All’articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, è aggiunto il seguente comma:
"In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assolte da un vice Presidente designato in conformità al precedente primo comma, tra i membri nominati dalla Giunta regionale".
Art.43
Cooperative artigiane di garanzia
Art.44
Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’ISOLA un contributo di lire 322.000.000 (cap. 07041) per le seguenti finalità:
- programma pilota Ogliastra per la costruzione del centro di esposizione di Villagrande Strisaili.
L. 72.000.000
- integrazione finanziamento di cui all’articolo 31, comma terzo, della legge regionale n. 38 del 1982 per il centro pilota "La Cestiniera" di Sinnai.
L. 250.000.000
Art.45
Interventi per gli agenti e rappresentanti di commercio
Art.46
Interventi a favore della pesca
2. Per le finalità previste dall’articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1980, n. 25, concernente gli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, è autorizzata, nell’anno finanziario 1989, la spesa di lire 450.000.000 (cap. 05081/02).
3. Al fine di favorire la ripresa dell’attività peschereccia negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi della Sardegna, la Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per complessive lire 350.000.000 a favore delle cooperative di pescatori e della società con sede sociale in Portoscuso che esercitino nell’anno 1989 la pesca di tonno (cap. 05098); detto contributo sarà destinato all’attivazione della campagna di pesca per l’anno 1989 ed ai conseguenti oneri di gestione, ivi compresa la manutenzione di imbarcazioni, l’acquisto, la preparazione e la manutenzione di attrezzature e reti e le retribuzioni per il personale impegnato nella campagna di pesca.
Art.47
ontributi ai pescatori danneggiati dalle mareggiate conseguenti alle bufere di vento del periodo 1987
2. Per l’erogazione dei contributi si applicano le disposizioni previste dall’articolo 105 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.
Art.48
Contributo alle cooperative per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi
Art.49
Centro Marino Internazionale
Art.50
Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi
Art.51
Interventi sugli stagni
2. La spesa di cui al precedente comma è disposta secondo le modalità di cui alla legge 5 marzo 1953, n. 2, mediante l’erogazione di un contributo straordinario, sino alla concorrenza dello stanziamento suddetto, a favore della cooperativa di pescatori cui è affidata la gestione ittica dello stagno.
3. Per l’anno 1989 è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per l’espletamento di opere di manutenzione nello stagno "S’Ena Arrubia" di Arborea (cap. 05078/09).
4. La spesa di cui al precedente comma è disposta, secondo le modalità della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, mediante l’erogazione di un contributo straordinario, sino alla concorrenza dello stanziamento suddetto, a favore della cooperativa di pescatori cui è affidata la gestione ittica dello stagno.
5. Le limitazioni di cui all’articolo 7, secondo comma, della legge regionale n. 2 del 1953, relative all’ammontare del contributo concedibile, non si applicano agli interventi di cui ai precedenti commi.
6. I contributi di cui ai precedenti commi sono erogati, quanto al 30 per cento a titolo di anticipazione, e il restante 70 per cento a successivi stati di avanzamento dei lavori, d’importo minimo non inferiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo dei lavori.
7. E’ autorizzata, nell’anno 1989, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento delle opere idrauliche urgenti sul rio Girasole a prevenzione e tutela della qualità delle acque della peschiera di Tortolì - Arbatax (cap. 05078/08).
Art.52
Progetti di riconversione della flotta peschereccia
Art.53
Ufficio regionale della fauna
Art.54
Partecipazione della Regione ad enti, consorzi e società
Art.55
Attuazione del programma integrato mediterraneo (PIM - Sardegna)
1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 463/88 del 20 luglio 1988, concernente il Programma Integrato Mediterraneo per la Regione Sardegna, sono approvati i relativi piani finanziari e sono autorizzati i relativi interventi.
2. Le spese derivanti dall’attuazione del Programma di cui al precedente comma sono quantificate in complessive lire 74.450.000.000 per l’anno finanziario 1989, in lire 62.730.000.000 per l’anno finanziario 1990 ed in lire 73.062.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1991 e 1992 e fanno carico ai competenti capitoli degli stessi bilanci per gli anni dal 1989 al 1992, nonché alle disponibilità di cui ai successivi commi sesto e settimo.
3. Gli interventi compresi nel sottoprogramma 1 Agricoltura e pesca, relativi alle seguenti misure: "Studi di mercato prodotti filiera ovina", "Studi di mercato vini di qualità", "Studio della valorizzazione delle piante aromatiche ed officinali", "Infrastrutture rurali", fanno carico per complessive lire 14.655.000.000 al fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39; a tal fine la quota a carico della Regione Sarda, pari a complessive lire 8.670.000.000, è iscritta nei capitoli 06285 e 06285/01; la quota di lire 5.985.000.000, pari al contributo della CEE è iscritta nel capitolo 06285/01; conseguentemente sono apportate le seguenti variazioni in aumento ai titoli di spesa del piano di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39;
P/1.01 - Infrastrutture rurali
- quota regionale L. 8.051.000.000
- quota CEE L. 5.366.000.000
P/1.06 - Studi di mercato prodotti filiera ovina:
- quota regionale L. 168.000.000
- quota CEE L. 168.000.000
Studi di mercato vini di qualità:
- quota regionale L. 100.000.000
- quota CEE L. 100.000.000
Studio sulla valorizzazione delle piante aromatiche ed officinali:
- quota regionale L. 351.000.000
- quota CEE l. 351.000.000
Totale L. 14.655.000.000
4. La misura "Formazione ed impiego di divulgatori polivalenti in agricoltura" è affidata, per la parte relativa alla formazione, al Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli (CIFDA); i divulgatori agricoli formati dal CIFDA verranno inseriti, sulla base di apposita normativa regionale nelle strutture che verranno indicate in apposito programma, da approvare dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, a termini dell’articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
5. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i costi aggiuntivi agli interventi CEE per l’impiego dei divulgatori agricoli formati dal CIFDA, a norma del regolamento CEE n. 270/79 e successive modificazioni, nelle attività di divulgazione agricola negli enti di assistenza tecnica emanazione delle organizzazioni professionali agricole abilitate dal regolamento CEE n. 1760/87; la spesa prevista per gli anni dal 1990 al 1992 è valutata in lire 100.000.000 per ciascuno degli anni (cap. 06023/02).
6. Le quote di finanziamento regionale relative al sottoprogramma 2: Promozione artigianato e PMI, fanno carico, quanto alla misura: "Centri pilota per l’artigianato", agli stanziamenti autorizzati dall’articolo 31 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, dall’articolo 65 della legge regionale 24 novembre 1984, n. 24 e dall’articolo 68 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, e, quanto alla misura: "Diffusione marchio", a quelli autorizzati dalla legge regionale 27 aprile 1984, n. 14.
7. Le quote di finanziamento regionale relative al sottoprogramma 2: Promozione artigianato e PMI, misura: "Centri innovazione imprese (BIC)" e al sottoprogramma 3: Turismo e Ambiente, misura: "Terme di Fordongianus" fanno carico alle disponibilità del Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna; dette disponibilità sono così individuate:
a) Sottoprogramma 2: Promozione Artigianato e PMI misura: Centri innovazione imprese (BIC): Programma di intervento per gli anni 1982- 1984 - Titolo di spesa 8.4.2/I - Spese per il funzionamento degli organi di programmazione regionale, studi, convegni e pubblicazioni;
b) Sottoprogramma 3: Turismo ed Ambiente - misura: Terme di Fordongianus: Programma di intervento per il 1979 - Titolo di spesa 7.3.3/I e Programma di intervento per il 1985 - Titolo di spesa 9.3.2/I – Interventi per la realizzazione di complessi integrati di opere in zone termali.
8. Dal 1990 in poi, le somme indicate nei piani finanziari di cui al comma primo sono rideterminate in base al tasso di cambio ECU - LIRE italiane vigenti alla data prevista dall’articolo 10 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, per la presentazione al Consiglio del bilancio preventivo annuale regionale.
9. Al fine di favorire l’esecuzione degli interventi previsti dal programma di cui al comma primo, la Regione è autorizzata ad erogare anticipi dei contributi ai beneficiari, su loro richiesta e senza oneri per gli stessi, nelle seguenti misure:
- il 40 per cento all’atto dell’emissione del provvedimento di impegno della spesa sui singoli progetti o interventi da parte della Regione;
- il 40 per cento sulla base dell’approvazione degli stati di avanzamento;
- il saldo contestualmente all’atto della approvazione dello stato finale, fatte salve le condizioni di maggior favore derivanti dalla vigente legislazione regionale.
10. Gli anticipi di cui sopra, a favore dei beneficiari privati, devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa, o da altra forma di garanzia regionale; l’onere per il rilascio della garanzia è a carico della Regione (capitoli 03200, 05206, 09102 e 10204).
Art.56
Organi deliberanti provvidenze creditizie al settore commercio
- legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, articoli 18 bis e 20;
- legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, articolo 53 e successive integrazioni e modifiche;
- legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, articolo 70.
2. Sulle domande di cui alle citate agevolazioni finanziarie decide, in base alle direttive emanate ai termini dell’articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, un comitato istituito in ciascun istituto di credito presieduto dal presidente dell’istituto medesimo o da un suo delegato e composto:
- dal direttore generale dell’istituto di credito o da un suo delegato;
- da tre rappresentanti delle confederazioni del commercio e del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle medesime organizzazioni secondo i criteri di rappresentatività indicati dall’articolo 83 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.
3. Il comitato di cui al precedente comma è inoltre integrato da tre funzionari dell’Amministrazione regionale con l’incarico di coordinatore generale o di servizio designati ai sensi dell’articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.
Art.57
Istituzione Fondo regionale compensativo delle minori entrate per tariffe agevolate
2. A valere su detto Fondo l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi compensativi a favore degli enti, imprese ed aziende di trasporto, che, in attuazione della disciplina tariffaria disposta con decreto dell’Assessore dei trasporti, abbiano presentato istanza di compensazione, allegando adeguata documentazione comprovante il mancato introito; il contributo verrà erogato con decreto dell’Assessore dei trasporti.
3. Per l’anno 1989 il relativo onere è determinato in lire 200.000.000 (cap. 13043).
Art.58
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28 del 1984 Contributi in favore dei Comuni Province, Comunità montane e Comprensori
"I Comuni singoli o associati, le Province, le Comunità montane e i Comprensori che promuovono la realizzazione di attività nel settore dei servizi socialmente utili, con esclusione degli interventi previsti dall’articolo 55 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o società giovanili, costituite ai sensi dell’articolo 1, possono beneficiare, anche ad eventuale integrazione di altri interventi previsti da leggi regionali, di un contributo
pari al 95 per cento dei costi dei progetti predisposti dai suddetti enti".
2. Le spese per l’attuazione del presente articolo sono valutate in lire 5.000.000.000 annue (cap. 10138 e 11129).
Art.59
Contributi per l’apprendistato nelle imprese artigiane
2. Il contributo, pari a 5.000.000 annui, è concesso in costanza del rapporto di lavoro e per la durata del contratto di apprendistato.
3. Qualora il contratto di lavoro di apprendistato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, il contributo - pari a 6.000.000 annui - è concesso per ulteriori due anni alle imprese artigiane che abbiano per scopo la produzione di beni o siano operanti nei settori di cui alla classificazione dell’Istituto centrale di statistica: ramo 3 "industria manifatturiere" e ramo 4 "industria delle costruzioni e delle installazioni di impianti".
4. Il contributo di cui al presente articolo è incompatibile con qualsiasi altro contributo in conto occupazione.
Art.60
Contributo in conto occupazione per le imprese artigiane
2. L’erogazione del contributo è disposta ogni anno anticipatamente per il 50 per cento; la parte residua è erogata in seguito all’accertamento che i giovani assunti abbiano svolto la loro attività durante l’intero anno.
Art.61
Esclusione delle provvidenze
2. In caso di licenziamento effettuato prima del decorso dell’anno, l’impresa artigiana è tenuta a restituire l’anticipazione relativa al periodo di lavoro non prestato.
Art.62
Validità temporale degli interventi
Art.63
Modifiche ed integrazioni all’articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 - Progetti speciali
- una quota non inferiore al 70 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
- una quota non superiore al 23 per cento per la dotazione delle attrezzature, materiali e noli;
- una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti.
2. Nella attuazione dell’intervento previsto dall’articolo 92 lettera g) della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, non costituiscono vincolo i parametri previsti dal quinto comma del medesimo articolo.
Art.64
Particolare regime per ex cassa integrati. Articolo 5 legge regionale 11 agosto 1983, n. 16
"La priorità nell’erogazione dei finanziamenti viene data a quelle cooperative o loro consorzi di cui al primo comma, che rileveranno complessi aziendali di imprese, ammesse a procedure concorsuale, o in stato di crisi, accertato da un perito nominato dall’Assessore regionale competente.
Art.65
Cooperativa Coop. Tex di Ottana
Art.66
Contributo alle Confederazioni regionali dell’artigianato
Art.67
Contributo al Consorzio turistico di Oristano
2. Il contributo non potrà superare il 95 per cento della spesa e comunque non potrà essere concesso per un importo superiore a lire 300.000.000 (cap. 07013)
Art.68
Finanziario alla Società finanziaria industriale rinascita Sardegna
Capo V
(DISPOSIZIONI DIVERSE)
Art.69
Finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979
2. Detto stanziamento è così suddiviso:
- lire 10.764.000.000. (cap. 04162) da ripartire tra i Comuni della Sardegna;
a) per lire 5.382.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune secondo, i dati ISTAT;
b) per lire 5.382.000.000 in misura uguale fra tutti i Comuni, fermo restando che, con le somme assegnate, ciascun Comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, le rimanenti somme potranno essere utilizzate anche per il finanziamento delle spese connesse all’ampliamento delle piante organiche conseguente all’esercizio delle funzioni attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;
- lire 312.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all’anno scolastico 1989- 1990-
Art.70
Contributi ai Comuni e Province
Art.71
Provvedimenti a sostegno delle spese di funzionamento dei Comuni
2. La spesa complessiva è determinata in lire 15.000.000.000 (cap. 04162/04) ed è ripartita fra i Comuni interessati in proporzione all’entità delle rispettive situazioni debitorie relative a canoni dovuti e non pagati dall’Amministrazione comunale alla data del 31 marzo 1989, per i servizi di acquedotto, di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di illuminazione pubblica.
3. La ripartizione di cui al comma precedente è effettuata con decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sulla base di apposita attestazione sottoscritta dai sindaci e dai segretari generali dei Comuni interessati in ordine alla situazione debitoria dal medesimo comma indicata.
4. Il contributo per ciascun Comune non può in ogni caso superare l’importo di lire 6.000.000.000.
Art.72
Programma di formazione professionale
2. La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1989 è determinata in lire 49.800.000.000 (cap. 10001).
3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall’art. 9, primo comma, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è determinato in lire 80.000 orarie.
Art.73
Corsi per educatore professionale
Art.74
Pubblica istruzione
2. La somma di cui al capitoli 11024 può essere utilizzata anche durante il corso dell’anno scolastico 1988- 1989 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l’importo complessivo di lire 1.000.000.000 (cap. 11026) contributi straordinari ai Comuni sede di scuola secondarie superiori ed alle Province per il completamento e l’arredamento di case dello studente o di strutture da destinare a servizi di mensa per gli alunni pendolari delle scuole secondarie superiori; le modalità previste dall’articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31; per dette finalità possono essere utilizzate anche le somme disponibili, quali residui di stanziamento, sul capitolo 11026.
4. E’ autorizzato il finanziamento di lire 650.000.000 per l’attuazione di un programma straordinario relativo alla manutenzione degli edifici di proprietà regionale utilizzati dall’Ente scuole materne per la Sardegna (cap. 11028).
5. Dello stanziamento iscritto al capitolo 11022 una quota pari a lire 300.000.000 è destinata all’Istituto dei ciechi di Cagliari per la costituzione di un centro di produzione di materiale tiflodidattico a supporto dell’integrazione scolastica degli alunni privi di vista.
Art.75
Legge regionale n. 17 del 1950 - Spese generali di organizzazione delle manifestazioni
2. Ove non concorrano in misura eccedente il 3 per cento, il contributo su dette spese generali - che non possono comunque riguardare spese di rappresentanza e di mera liberalità - corrisposto forfettariamente.
Art.76
Interventi culturali
2. Ai fini dell’erogazione delle somme ai singoli organismi si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 11102/03).
Art.77
Interventi per il pubblico spettacolo
Art.78
Partecipazione della Regione a fiere e manifestazioni culturali
2. Nel contesto degli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico e storico - culturale della Sardegna, di cui alla legge regionale 17 febbraio 1958, n. 1, è autorizzata nell’anno 1989, la spesa di lire 200.000.000 (cap. 11111) per la partecipazione della Regione alle manifestazioni delle "Settimane europee sarde a Strasburgo".
Art.79
Impianti sportivi universitari
Art.80
Integrazione di finanziamenti per progetti diretti alla valorizzazione di beni culturali
2. Gli elaborati redatti in attuazione di detti progetti sono posti a disposizione della Regione a cura dei soggetti concessionari.
3. La relativa spesa è determinata in L. 3.850.000.000 per l’anno finanziario 1989 (cap. 11132).
Art.81
Restauro monumenti e patrimonio artistico Musei di enti locali
- restauri (cap. 11106) lire 6.000.000.000
- musei (cap. 11107) lire 4.000.000.000
2. A valere sullo stanziamento indicato nel precedente comma per il capitolo 11197 una quota pari a lire 700.000.000 è destinata al Comune di Iglesias per il completamento del Museo del lavoro minerario e l’acquisizione degli impianti speciali e degli arredamenti.
Art.82
Contributi agli enti locali per l’acquisizione ed il restauro di beni di interesse artistico
- Comune di Senorbì lire 350.000.000 per l’acquisizione ed il restauro di Villa Aresu;
- Comune di Villasor lire 300.000.000 per l’acquisizione della Casa forte Sinilleris;
- Provincia di Oristano lire 700.000.000 per il restauro del palazzo Arcais;
- Comune di Posada lire 50.000.000 per l’acquisizione della Casa delle dame;
- Comune di Ossi lire 200.000.000 per il restauro della Casa Baronale;
- Comune di Nuoro lire 2.000.000.000 per il restauro del Teatro Eliseo;
- Comune di Tortolì lire 200.000.000 per l’acquisizione e la ristrutturazione dell’ex seminario vescovile;
- Comune di Calangianus lire 200.000.000 per la realizzazione di un auditorium annesso al convento seicentesco.
Art.83
Campionati mondiali di calcio 1990 - Provvedimenti per manifestazioni collaterali
2. per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la concessione di contributi fino al cento per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile in favore di enti pubblici promotori ed organizzatori di manifestazioni collaterali di grande richiamo turistico; è autorizzata altresì, l’esecuzione diretta da parte della Amministrazione regionale di manifestazioni ed iniziative connesse agli stessi campionati.
3. Le domande per ottenere i contributi di cui al precedente comma, corredate dei relativi programmi e dei preventivi di spesa, devono essere presentate all’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.
Art.84
Finanziamento campagne antincendi
- capitolo 05040 - Spese per il personale lire 6.500.000.000
- capitolo 05041 - Finanziamenti ai Comuni lire 6.900.000.000
- Capitolo 05043 - Attrezzature, materiali ed altre spese Lire 9.000.000.000
2. Per l’anno finanziario 1990, gli stessi finanziamenti sono determinati, rispettivamente, in lire 6.800.000.000, lire 7.200.000.000 e lire 10.000.000.000.
Art.85
Agevolazioni sugli interessi di preammortamento
2. L’onere relativo all’agevolazione ultrabiennale è assunto dalla Regione avvalendosi, per gli interventi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 dello stanziamento disposto dall’articolo 32 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, integrato, nell’anno 1989, della somma di lire 600.000.000 (cap. 08115/02) e, per gli interventi autorizzati con leggi regionali, degli stanziamento di rispettiva competenza.
Art.86
Indagine classificazione acque
Art.87
Contributo straordinario all’Ente autonomo del Flumendosa
Art.88
Centro regionale agrario sperimentale
Art.89
Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio - culturali
- Capitolo 10030 - Consulta femminile regionale
L. 75.000.000
- Capitolo 11065 - Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale "Luigi Canepa" di Sassari
L. 160.000.000
- Capitolo 11066 - Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero
L. 100.000.000
- Capitolo 11077 - Sezione operante n Cagliari dell’Istituto superiore di educazione fisica di L’Aquila
L. 830.000.000
- Capitolo 1080 - Istituto sardo per la storia della resistenza e dell’autonomia
L. 100.000.000
- Capitolo 11092 - Centro per i servizi culturali
L. 1.100.000.000
- Capitolo 11098 - Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (I.S.P.R.O.M.).
L. 200.000.000
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai sottoelencati organismi socio - culturali, un contributo annuo nella misura a fianco di ciascuno indicata, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna:
- Capitolo 10032 - Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.).
L. 350.000.000
- Capitolo 10033 - Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.).
L. 230.000.000
- Capitolo 10034 - Comitato regionale dell’ente nazionale sordomuti
L. 160.000.000
- Capitolo 10036 - Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna
L. 105.000.000
- Capitolo 10037 - Istituto medico pedagogico "Gesù Nazareno" di Sassari
L. 350.000.000
3. E’ altresì autorizzata, nell’anno 1989, l’erogazione, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socioculturali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna, dei contributi nella misura a fianco di ciascuno indicata:
3. E’ altresì autorizzata, nell’anno 1989, l’erogazione, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socioculturali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna, dei contributi nella misura a fianco di ciascuno indicata:
- Capitolo 10068 - Associazione nazionale famiglie fanciulli sub - normali di Cagliari
L. 100.000.000
- Capitolo 10070 - Associazione handicappati di Senorbi
L. 150.000.000
- Capitolo 11074/01 - Ente concerti Oristano
L. 150.000.000
- Capitolo 11084/01 - Ente musicale di Nuoro
L. 250.000.000
- Capitolo 11084/01 - Scuola civica di musica - Nuoro
L. 100.000.000
- Capitolo 11084/01 - Ente concerti - Sassari
L. 500.000.000
- Capitolo 11084/01 - Organismo permanente diffusione musica Sassari
L. 100.000.000
- Capitolo 11084/01 - Associazione polifonica S. Cecilia Sassari
L. 100.000.000
- Capitolo 11084/01 - Corale L. Canepa - Sassari
L. 100.000.000
- Capitolo 11084/01 - Corale Porrino - Nuoro
L. 100.000.000
- Capitolo 11084/01 - Spazio musica - Cagliari
L. 100.000.000
- Capitolo 11084/01 - Sotziedari pro sa limba sarda
L. 100.000.000
- Capitolo 12044 - Associazione regionale sarda per la lotta contro la talassemia
L. 120.000.000
- Capitolo 10069 - Opera nazionale mutilati ed invalidi civili di Cagliari
L. 100.000.000
- Capitolo 10045/01 UNICEF ripartito in egual misura ai comitati provinciali
L. 60.000.000
Art.90
Interventi socio - assistenziali ad esaurimento
Art.91
Contributi agli elettori emigrati
"L’Amministrazione regionale, in attesa dell’emanazione di analoghe provvidenze a livello nazionale, è autorizzata ad erogare ai cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Sardegna, per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna, un contributo pari a:
a) lire 400.000 agli elettori provenienti dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera, dall’Olanda, dal Belgio e dal Lussemburgo;
b) lire 500.000 agli elettori provenienti da altri Paesi dell’area europea;
c) lire 800.000 agli elettori provenienti dai paesi extraeuropei.
Analoghe agevolazioni competono anche per la partecipazione ai referendum popolari indetti ai sensi della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni".
2. La relativa maggiore spesa è valutata in lire 2.500.000.000 (cap. ‘2145).
Art.92
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1988
Art.93
Contributi alle imprese per adeguamento scarichi
2. per l’erogazione dei contributi di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 17 gennaio 1984, n. 4.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000.000.000 in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991 (cap. 05015).
Art.94
Premio Solinas e scuola di cinematografia
Art.95
Adeguamento del contributo annuale "Premio Iglesias"
Art.96
Università della terza età
- Cagliari lire 220.000.000;
- Sassari lire 170.000.000;
- Nuoro lire 100.000.000;
- Oristano lire 100.000.000.
Art.97
Contributo all’associazione per l’istituzione della Libera università nuorese
Art.98
Contributo alla Facoltà di teologia
Art.99
Ricoveri fuori della Regione - Legge Regionale n. 14 del 1986
2. Sullo stanziamento di cui al capitolo 12090 è ammessa l’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14 in favore dei soggetti interessati che abbiano presentato la documentazione di cui all’articolo 3, quarto comma, entro il termine di trenta giorni dal ricovero.
Art.100
Fondo sociale
Art.101
Rimborsi alle Unità sanitarie locali
Art.102
Interventi a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici
"5. Per gli esercizi finanziari 1989- 1990 al fine di evitare il blocco dell’assistenza economico - sociale e di mantenimento a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna, si applicano il quarto comma dell’articolo 8 e dell’articolo 11 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, già abrogati dal secondo comma dell’articolo 56 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4".
Art.103
Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1
a) nell’articolo 7, punto 11) alla dizione "igiene e sanità" sono aggiunte le parole "e assistenza sociale";
b) nell’articolo 21 la dizione "l’Assessorato all’igiene e sanità" è sostituita dalla seguente: "l’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale";
c) nell’articolo 21 le competenze ivi elencate sono integrate da quelle indicate dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.
Art.104
Contributi a favore dei Comuni per il trasporto degli handicappati
2. La maggiore spesa è valutata in lire 100.000.000 annue (cap. 12001/01).
Art.105
Contributo all’Associazione italiana per l’assistenza agli spastici
Art.106
Fondo integrativo trattamento quiescenza del personale dell’Amministrazione regionale
Art.107
Indennità ai componenti del Comitato regionale per la programmazione
"L’importo della medaglia di presenza da corrispondere ai componenti del Comitato regionale per programmazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 34, è pari a quello previsto dall’articolo 3, comma terzo, della legge regionale 13 novembre 1985, n. 27".
2. Il maggior onere conseguente all’applicazione di cui al presente articolo è valutato in annue lire 13.000.000 (cap. 03002).
3. Dopo cinque assenze consecutive ingiustificate i componenti del Comitato regionale per la programmazione sono considerati decaduti.
Art.108
Legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 - Divieto di cumulo delle agevolazioni
2. Le società cooperative di produzione e lavoro che beneficiano del contributo di cui all’articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, possono beneficiare, per la parte non coperta dal contributo predetto, sino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, delle agevolazioni creditizie di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16.
3. L’importo di quest’ultima non può, in ogni caso, superare l’85 per cento della somma complessiva ritenuta ammissibile alla fruizione dei benefici di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 medesima.
Art.109
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 31
2. nello stesso articolo 2 della medesima legge regionale è aggiunto il seguente comma:
"Il contributo ammesso verrà erogato anticipatamente nella misura del 70 per cento e, per il restante 30 per cento, alla presentazione del rendiconto sul programma di attività svolto".
3. Nell’articolo 3 della medesima legge regionale sono soppresse le parole da "Presidente della Giunta" fino a "su proposta" e sono aggiunte "previa deliberazione della Giunta regionale".
Art.110
Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19
2. All’articolo 4 della medesima legge regionale, modificato dall’articolo 83 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
"Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, a partire dall’anno successivo a quello di svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle commissioni provinciali dell’artigianato, la ripartizione dei contributi fra le singole confederazioni delle imprese artigiane è disposta in proporzione ai voti da ciascuna di esse riportati sempre che abbiano ottenuto l’elezione di non meno di 10 rappresentanti e conseguito una presenza minima di due rappresentanti in almeno tre commissioni provinciali".
3. Nella medesima legge regionale n. 19 del 1986 dopo l’articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4 bis:
"L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, nella misura massima del settanta per cento e nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio, i contributi previsti dalla presente legge sulla base dei contributi deliberati per l’attuazione dei programmi di attività dell’anno precedente".
Art.111
Integrazione alla Legge Regione 23 gennaio 1986, n. 20
"La rappresentatività delle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali è determinata sulla base degli articoli 2 e 4 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni".
Art.112
Modifiche alla Legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45. - Turni chiusura giorni festivi e ferie annuali
"Nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato deve essere garantita l’apertura di un numero di impianti in misura non inferiore ai venticinque per cento del numero complessivo degli impianti presenti nel territorio comunale. Qualora il numero degli impianti sia di tre o due deve essere garantita l’apertura di un impianto; in caso di un solo impianto i turni devono essere assicurati con il più vicino impianto di altro comune limitrofo".
Art.113
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 14
"Il contributo di cui al comma precedente è gestito dal Comitato di cui all’articolo 4 della presente legge mediante aperture di credito a favore del direttore dell’ISOLA e con le modalità previste dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11".
Art.114
Regolamentazione dell’istituto del subappalto nell’esecuzione di lavori pubblici
"1. Per i lavori pubblici da appaltarsi o affidarsi in concessione ovvero appalti od affidati in concessione, nel territorio della Regione Sardegna, direttamente dall’Amministrazione regionale o indirettamente attraverso le aziende regionali anche un ordinamento autonomo, subordinati a parere, approvazione o assenso della Regione medesima, o finanziati in tutto od in parte dagli enti regionali, dalle Province, dai Comuni, dagli Organismi comprensoriali, dai Consorzi di bonifica o dai Consorzi industriali, è vietato all’appaltatore di cedere o subappaltare totalmente l’opera assunta sotto la comminatoria della immediata rescissione del contratto e di una multa corrispondente al ventesimo del prezzo del contratto principale.
2. Qualora l’opera comprenda diverse tipologie di lavoro il subappalto può essere concesso limitatamente ai movimenti di terra ed alle parti per le quali sia richiesto l’intervento di mezzi o manodopera specializzata.
3. Il subappalto o i cottimi, quando ricorrono i presupposti di cui al comma precedente, dovranno essere sempre autorizzati dalla stazione appaltante previo accertamento delle condizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni.
4. L’importo dei lavori subappaltati o affidati in cottimo non potrà superare il 50 per cento dell’importo dei lavori appaltati.
5. L’eventuale diniego dell’autorizzazione, nei casi sopra citati, dovrà essere comunque motivato.
6. Nell’esecuzione dei subappalti, l’impresa subappaltatrice, con cui è solidamente responsabile l’impresa subappaltante, è obbligata ad applicare integralmente nei confronti dei propri lavoratori i contratti collettivi nazionali e locali di lavoro del settore, le disposizioni in materia assicurativa e contributiva, le norme di sicurezza e di igiene del lavoro.
7. In caso di inadempienza accertata agli obblighi contributivi e retributivi, la stazione appaltante procederà ad una detrazione del 20 per cento sul pagamento in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
8 Il pagamento dell’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando la stessa non abbia adempiuto integralmente ai propri obblighi".
Art.115
contributi per attività formativa
2. Per le finalità di cui al precedente comma è stanziata nel cap. 10013- 01, la somma di L. 1.500.000.000.
Art.116
Riconoscimento periodi di servizio ai fini della pensione
"Per il personale comunque inquadrato nel ruolo unico regionale successivamente all’entrata in vigore della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, i periodi di servizio coperti da assicurazione obbligatoria ai fini di pensione, ancorché ricongiunti o riscattati presso le Casse amministrative degli Istituti di previdenza gestiti dal Ministero del tesoro, sono riconosciuti utili per la corresponsione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge, purché riscattati anche a favore del Fondo da parte degli interessati per i periodi eventualmente non coperti da contribuzioni a favore del Fondo medesimo.
2. Le modalità di riscatto saranno determinate con apposite tabelle predisposte dall’Amministrazione regionale e pubblicate sul "Notiziario ufficiale del personale regionale".
Art.117
Differimenti e soppressione di spese
2. L’autorizzazione di spesa di lire 160.000.000.000 disposta per l’anno 1989 dall’articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988) - e soppressa con la legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, concernente "Provvedimento straordinari in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità nell’annata agraria 1988/1989" - è ulteriormente autorizzata per l’anno finanziario 1991.
3. L’autorizzazione della spesa complessiva di lire 27.000.000.000 prevista dall’articolo 95 della legge regionale 4 giugno 1988 n. 11, per i finanziamenti, nell’anno 1989, a favore della Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS cap. 09040), dell’Ente minerario sardo (EMSA cap. 09016/02) e della Società investimenti programma alimentare sardo (SIPAS cap. 09037/02) è soppressa.
4. L’autorizzazione di spesa di lire 10.000.000.000 disposta per l’anno 1989 dall’articolo 79, quarto comma della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, per la realizzazione del programma ostelli della gioventù è soppressa (cap. 07003/05).
5. L’autorizzazione di spesa disposta per l’anno 1989 dall’articolo 10 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, per il completamento di opere acquedottistiche e fognarie è ridotta da L. 25.000.000.000 a L. 9.000.000.000 (cap. 08035/03).
Art.118
Copertura finanziaria
anno finanziario 1989 422.467.000.000
anno finanziario 1990 255.536.000.000
anno finanziario 1991 335.347.000.000
anno finanziario 1992 155.147.000.000
anno finanziario 1993- 2002 86.400.000.000
anno finanziario 2003- 2004 83.563.000.000
anno finanziario 2005- 2007 13.928.000.000
anno finanziario 2008 22.428.000.000
anni successivi 13.928.000.000
2. Agli oneri relativi all’anno finanziario 1989 si fa fronte con le risorse proprie della Regione, col ricorso alla contrazione dei mutui autorizzati dal precedente articolo 1, primo comma, lettera b), e con le assegnazioni dello Stato e della CEE, come indicato nella tabella F allegata alla presente legge.
3. Agli oneri relativi all’anno finanziario 1990 si fa fronte con le risorse proprie della Regione, tenuto conto della cessazione della destinazione di quota di dette risorse prevista dal secondo comma dell’articolo 11 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, e con le assegnazioni della CEE, come indicato nella succitata tabella F.
4. Agli oneri relativi all’anno finanziario 1991 si fa fronte con le risorse di natura permanente di cui ai precedenti commi secondo e terzo, e con la cessazione dell’onere previsto dall’articolo 5 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), nonché con le assegnazioni della CEE, come indicato nella succitata tabella F; con le risorse proprie, di natura permanente, di cui al precedente primo comma, si fa fronte, altresì, unitamente alle assegnazioni della CEE, agli oneri previsti per gli anni successivi.
Art.119
Entra in vigore
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 30 maggio 1989
Melis