Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 30 maggio 1989, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1989).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Capo I
(DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO)
Art.1
Autorizzazione alla contrazione di mutui
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre nell’anno finanziario 1989, uno o più mutui per l’importo di lire 450.000.000.000 così ripartite:
a) lire 200.000.000.000 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati, dall’articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988;
b) lire 250.000.000.000 da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese.
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l’autorizzazione all’assunzione dei mutui previsti dalla lettera b) del precedente comma, sono indicate, ai sensi del citato articolo 37 - ultimo comma - della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, nella tabella D) allegata alla presente legge.
3. I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 13 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell’ammortamento di 15 anni.
4. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
7. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 69.635.000.000 dal 1990 al 2004.
8. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria a partire dall’anno 1990 con le successive leggi di bilancio.
9. L’Ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1990.
10. L’autorizzazione a contrarre i mutui di cui al presente articolo cessa con il 31 dicembre 1989; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali nell’esercizio 1989.
11. L’autorizzazione cessata può essere rinnovata nell’anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall’articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.


Art.2
Determinazione delle spese di carattere pluriennale
1. Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio o fanno rinvio alla legge finanziaria, restano stabilite, per l’anno finanziario 1989, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
2. Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l’anno 1989 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinano soltanto l’importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.


Art.3
Fondi globali
1. Nelle tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell’anno 1989.
2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) lire 19.350.000.000;
b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) lire 20.000.000.000;
c) fondo speciale spese conto capitale (assegnazioni statali - cap. 03019) lire 33.500.000.000.


Capo II
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE)
Art.4
Opere di depurazione
1. Ad integrazione dello stanziamento di lire 10.000.000.000, disposto con l’articolo 11, comma primo, lett. d) della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è autorizzata, nell’anno finanziario 1989, l’ulteriore spesa di lire 15.000.000.000 per la realizzazione di un programma di opere di depurazione (cap. 05014/01).
2. Alla spesa di cui al precedente comma si fa fronte con quota delle assegnazioni spettanti alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d’intervento per il Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651 e 1° marzo 1986, n. 64.


Art.5
Porti
1. E’ autorizzata, nell’anno finanziaria 1989, la spesa di lire 5.000.000.000 per la realizzazione di interventi nei porti di competenza regionale (cap. 08182).
2. Detti interventi devono essere realizzati tenendo conto delle priorità stabilite nel titolo di spesa 9.3.01. I del programma d’intervento per il 1985 della legge 24 giugno 1974, n. 268.
3. Per il completamento del porto di Palau, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000.000.000 in ragione di lire 2.000.000.000 per l’anno 1989 e lire 4.000.000.000 per l’anno 1990 (cap. 08182).
4. Per il completamento del molo di sopraflutto e del relativo banchinamento interno del porto di Portovesme è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000.000.000 in ragione di lire 3.000.000.000 per l’anno 1989 e lire 5.000.000.000 per l’anno 1990 (cap. 08182).
5. per il completamento della banchina di levante del porto di Santa Teresa di Gallura è autorizzata nell’anno 1990 la spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 08182).


Art.6
Applicazione del capo IV della legge regionale n. 45 del 1976
1. Per la concessione delle provvidenze di cui all’articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono autorizzate, nell’anno finanziario 1989, le seguenti spese:
- lire 3.000.000.000 per i servizi acquedottistici, per gli impianti di sollevamento acque e di potalizzazione (cap. 08030);
- lire 3.650.000.000 per i servizi di fognature e per gli impianti di depurazione (cap. 05014/06);
- lire 4.000.000.000 per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi (cap. 05014/07).
2. Le provvidenze di cui al precedente comma sono erogate secondo i criteri indicati nell’articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6; può essere disposta in favore degli enti beneficiari un’anticipazione non superiore al 50 per cento del contributo concesso.
3. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito in novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Per l’anno 1989 è sospesa l’esecutività dell’articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.


Art.7
Acquedotti
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, nella misura del restante 10 per cento della spesa ammissibile, per il finanziamento degli interventi nel settore degli acquedotti non di competenza statale, di cui all’articolo 17, trentottesimo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed alla deliberazione del CIPE assunta in data 14 giugno 1988.
2. Il relativo stanziamento, per l’anno finanziario 1989, è determinato in lire 2.000.000.000 (cap. 08035/10).


Art.8
Mutui agli enti locali - Integrazione alla legge regionale n. 33 del 1986
1. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità e degli obiettivi dei programmi di spesa finanziati ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33 e successive modificazioni, sono fatti salvi i provvedimenti di erogazione dei contributi emessi entro il 31 dicembre 1988 in applicazione dell’articolo 20 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, anche in pendenza del formale atto di concessione da parte della Cassa depositi e prestiti e in deroga alla totale utilizzazione delle agevolazioni statali e regionali per la contrazione di mutui per l’esecuzione di opere pubbliche.
2. In relazione all’accertamento dell’economia di L. 8.350.000.000 a fronte dell’annualità di L. 20.000.000.000, autorizzata dall’articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33 e relativa all’esercizio 1986, tenuto conto dello slittamento disposto dall’articolo 20, terzo comma della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, ed allo scopo di ricostituire l’intero limite di impegno, è autorizzata nell’anno finanziario 2008 l’annualità di lire 8.500.000.000.
3. In conseguenza dello slittamento delle annualità relative agli anni 1988 e 1989, disposto dall’articolo 20, terzo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 ed al fine di garantire il pagamento delle provvidenze integrative del concorso statale nell’onere di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali a decorrere dal 1985, relativamente a tutte le rate maturate, in applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33, così come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 16, è autorizzato nell’anno 1989 lo stanziamento di lire 5.536.000.000 (cap. 08056); sono corrispondentemente ridotte da lire 20.000.000.000 a lire 17.232.000.000 ciascuna le annualità relative agli anni 2006 e 2007.


Art.9
Ricostruzione dell’abitato di Tratalias
1. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi previsti dalla legge regionale 25 ottobre 1961, n. 12, relativa al completamento della ricostruzione dell’abitato di Tratalias, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000.000.000, in ragione di lire 1.000.000.000 per l’anno 1989 e di lire 1.000.000.000 per l’anno 1990 (cap. 08138/01).
2. Gli stanziamenti di cui al primo comma sono integrativi di quelli statali disposti con legge 6 ottobre 1981, n. 568 e l’attuazione degli interventi è disciplinata dalle norme della legge regionale 12 novembre 1982, n. 40.


Art.10
Opere igienico - sanitarie e di risanamento ambientale
1. E’ autorizzata nell’anno 1989 la spesa di lire 10.500.000.000 per la realizzazione di un programma di opere igienico - sanitarie e di risanamento ambientale (cap. 08034/02).
2. A valere sugli stanziamenti di cui al precedente primo comma l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Oristano un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per il risanamento igienico della borgata di San Quirico.
3. A valere sullo stanziamento del capitolo 07003 l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Oristano un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per l’abbattimento dei manufatti abusivi ed il risanamento della spiaggia della marina di Torregrande.
4. A valere sullo stanziamento dello stesso capitolo 07003 è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per la realizzazione di opere di protezione del litorale di Alghero.


Art.11
Contributi ai Comuni per oneri connessi all’espletamento di opere pubbliche
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni al di sotto dei 25.000 abitanti, contributi per l’espletamento degli oneri amministrativi anche indirettamente derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche finanziate dalla Regione.
2. Il contributo viene concesso in misura non superiore al cinque per cento del finanziamento concesso nell’anno precedente per l’attuazione delle opere.
3. La spesa per l’attuazione del presente articolo è valutata in lire 5.000.000.000 annui (cap. 08069/09).


Art.12
Opere turistiche
1. A valere sulle quote spettanti alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo, previsti nei programmi d’intervento nel Mezzogiorno di cui alle legge 1° dicembre 1983, n. 651 e 1° marzo 1986, n. 64, è autorizzata, per l’anno 1989, la spesa di lire 2.500.000.000 (cap. 07002/01) per l’esecuzione delle opere turistiche di cui all’articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7.
2. A valere sulle quote di cui al primo comma gravano, altresì, a parziale modifica di quanto disposto con il sesto e l’ottavo comma dell’articolo 79 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, le rispettive autorizzazioni di spesa di lire 5.000.000.000 e di lire 2.500.000.000 disposte da tali medesime norme per l’anno 1989 (cap. 08215/04).
3. A valere sullo stanziamento iscritto al capitolo 07003, una quota pari a lire 1.000.000.000 è destinata alla realizzazione del "progetto neve Fonni - Desulo".


Art.13
Contributi ai Comuni per opere pubbliche
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l’anno 1989, un contributo di lire 700.000.000 a ciascuno dei seguenti Comuni di nuova istituzione Erula, Lodine, Stintino e Piscinas da destinare all’acquisizione, sistemazione o costruzione della casa comunale e/o alla realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale (cap. 08069/10).
2. A valere sullo stanziamento del capitolo 07003 l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Tempio Pausania un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 per la ristrutturazione, il completamento, l’arredamento e l’attrezzatura degli stabilimenti idropinici annessi alle sorgenti di Rinaggiu.


Art.14
Edilizia ospedaliera
1. Dello stanziamento previsto per l’anno 1989 dal terzo comma dell’articolo 13 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, la somma di lire 1.200.000.000 è destinata all’apprestamento dei locali da destinare alla Divisione di chirurgia plastica e Centro ustioni presso l’Ospedale Brotzu di Cagliari e la somma di lire 500.000.000 da destinare all’apprestamento e riadattamento dei locali da destinare al Servizio di chirurgia n. 1 di Sassari; a valere sullo stesso stanziamento è autorizzato il finanziamento di lire 800.000.000 da destinare all’Università degli studi di Cagliari per l’apprestamento dei locali del Centro trapianti del midollo spinale dell’istituto di clinica medica e la somma di lire 500.000.000 da destinare all’apprestamento dei locali ed al funzionamento del Centro trapianti di midollo osseo dell’Ospedale S. Francesco della Unità Sanitaria Locale n. 7 di Nuoro (cap. 08070/01).

Art.15
Edifici di Culto
1. Ad integrazione degli stanziamenti disposti per l’anno 1989 dal primo comma dell’articolo 12 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 08033/01).

Art.16
Parere dell’Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici
1. Il limite di importo di cui al primo comma, lett. a) dell’articolo 11 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 è elevato a lire 3.500.000.000.

Art.17
Adempimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno affidati alla realizzazione della Regione
1. I capitoli di spesa istituiti nei bilanci di previsione della Regione per l’utilizzazione degli stanziamenti relativi agli interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione stessa, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sono ripartiti in articoli con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio sulla base delle singole iniziative finanziate.
2. Nell’erogazione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo non si applica la procedura prevista dall’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1; tale divieto è esteso ai finanziamenti relativi ai "progetti FIO" finanziati con i fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 ed alla deliberazione del CIPE assunta in data 12 maggio 1988.
3. Gli Assessorati regionali competenti alla spesa degli stanziamenti di cui al presente articolo sono tenuti a presentare all’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio gli atti e gli elementi necessari alla formulazione delle relazioni sullo stato di attuazione degli interventi finanziati e delle richieste di accreditamenti trimestrali da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Mezzogiorno.


Art.18
Beni realizzati da concessionari - Ascrizione al patrimonio
1. Le opere e le relative pertinenze realizzate e da realizzarsi da parte degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, con finanziamenti diretti ed indiretti della Regione, dello Stato e di qualunque amministrazione pubblica, o sulla base di programmi di intervento proposti dalla Regione, sono da ascriversi al patrimonio degli enti destinatari, con esclusione dei beni che appartengono al demanio pubblico, i quali restano assegnati in concessione agli enti attuatori.
2. I beni conservano il vincolo di destinazione originaria ed in caso di inutilizzazione totale o parziale potranno essere trasferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione motivata della Giunta medesima, ad altri enti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.


Capo III
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA)
Art.19
Destinazione della quota derivante dalla "Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura"
- Legge n. 752 del 1986 -
1. A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l’applicazione della legge 8 novembre 1986, n. 752, per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura, sono autorizzate nell’anno finanziario 1989, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:
a) contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021)
L. 150.000.000
b) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi, in applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025)
L. 5.000.000.000
c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse, in applicazione dell’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42 (cap. 06026/02)
L. 11.000.000.000
d) esecuzione di opere di miglioramento fondiario relative alla acquacoltura aziendale agricola in applicazione dell’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42, dell’articolo 45 della legge regionale n. 12 del 1985 e dell’articolo 52 della legge regionale n. 44 del 1986 (cap. 06026/03)
L. 3.000.000.000
e) contributi per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole e per la costruzione, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture per la protezione delle colture, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni (cap. 06051).
L. 6.000.000.000
f) contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione agraria costruite o ripristinate con contributo della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato e di quelle vicinali aperte al pubblico transito (LR 29 novembre 1961, n. 14, art. 39 della LR 27 giugno 1986, n. 44) (cap. 06080/01).
L. 3.000.000.000
g) contributi per le strade vicinali ed interpoderali e per gli acquedotti rurali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1986, n. 910 (art. 35 della LR 7 maggio 1981, n. 14, art. 9 della LR 12 novembre 1982, n. 38, art. 39 della LR 27 giugno 1986, n. 44 e art. 28 della LR 24 febbraio 1987, n. 6) (cap. 06085).
L. 10.000.000.000
h) contributi per l’elettrificazione agricola (artt. 15 e 17, legge 27 novembre 1982, n. 38, art. 25, LR 10 maggio 1983, n. 12, art. 33, LR 27 giugno 1986, n. 44, e legge 8 novembre 1986, n. 752) (cap. 06087).
L. 4.000.000.000
i) concorso nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario, in applicazione dell’articolo 12 della legge regionali 15 marzo 1956, n. 9 e successive modificazioni (cap. 06095/01).
L. 10.000.000.000
l) iniziative dirette dell’Amministrazione regionale per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150).
L. 3.000.000.000
m) promozione dell’incremento e del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151/01).
L. 1.200.000.000
n) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell’articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163).
L. 7.650.000.000
o) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell’articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167).
L. 1.700.000.000
p) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi ed industrie agro - alimentari di contributi fino all’80 per cento della spesa ammessa per l’acquisto di mezzi e attrezzi destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici, secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, e successive modificazioni, dall’articolo 60, secondo comma, della legge regionale 24 maggio 1984, n. 24, e dell’articolo 54 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (cap. 06222).
L. 1.000.000.000
q) realizzazione e acquisto di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché ampliamento e ammodernamento di preesistenti impianti, in applicazione dell’articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06234/01).
L. 10.000.000.000
r) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261).
L. 4.500.000.000
s) riduzione dei costi di gestione dell’irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262).
L. 1.750.000.000
t) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263/01).
L. 4.000.000.000
u) costruzione e completamento di strade vicinali finanziate ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 20 e n. 26 (cap. 08195/01).
L. 7.500.000.000


Art.20
Riforma agro - pastorale
1. E’ autorizzato, nell’anno finanziario 1989, lo stanziamento complessivo di lire 20.000.000.000 per l’esecuzione di infrastrutture, nonché di opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria riguardanti i terreni del Monte dei pascoli, i terreni comunali e privati, secondo le disposizioni di cui al "programma straordinario per la riforma ed il riassetto del settore agropastorale" previsto dal titolo II della legge 24 giugno 1974, n. 268, ed approvato dal CIPE il 24 febbraio 1978 e successive modificazioni.
2. Detto stanziamento è ripartito nel seguente modo:
- lire 10.000.000.000 (cap. 06285/02) per il finanziamento di infrastrutture e da versare al "Fondo per l’attuazione del piano d’intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale" di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, per essere attribuito al titolo di spesa P/1.01;
- lire 10.000.000.000 (cap. 06285/03) per il finanziamento delle opere di miglioramento fondiario e da versare alla contabilità speciale di cui al titolo II della legge 24 febbraio 1974, n. 268, per essere attribuita al titolo di spesa 10.5.01/II del programma d’intervento degli anni 1986- 87, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.
3. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con quota delle assegnazioni spettanti alla Regione per l’attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d’intervento per il Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651, e 1° marzo 1986 n. 64.


Art.21
Abolizione dell’obbligo del marchio
1. E’ abolito l’obbligo dell’uso del marchio o segno, comunale di cui al capo I del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 "Approvazione del regolamento per la repressione dell’abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna".

Art.22
Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli
1. E’ autorizzata, nell’anno finanziario 1989, la spesa complessiva di lire 2.500.000 per incrementare il fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 (cap. 06285); tali somme sono destinate al titolo di spesa P/1.06 e sono erogate per le iniziative previste dal paragrafo 6.6. del piano medesimo, modificato dall’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

Art.23
Fondo di rotazione per anticipazioni creditizie a favore di organismi cooperativi di secondo grado
1. La spesa autorizzata dal sesto comma dell’articolo 39 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è ridotta, per l’anno 1989, a lire 1.000.000.000 (cap. 06109).

Art.24
Contributo al Consorzio interprovinciale di frutticoltura
1. Una quota dello stanziamento del capitolo 06273/01 pari a lire 2.500.000.000, è destinata al Consorzio interprovinciale di frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano per il finanziamento di un programma di investimenti prioritari. Al trasferimento della predetta somma si provvederà dopo l’approvazione del programma da proporsi alla Giunta regionale a termini dell’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

Art.25
Concorso interessi sui mutui di miglioramento
1. In relazione alle minori assegnazioni disposte dallo Stato a fronte del limite d’impegno autorizzato dall’articolo 27 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, sono autorizzate, con mezzi propri della Regione, le annualità di lire 2.837.000.000 dal 1989 al 2002; nell’anno finanziario 1989 è altresì iscritta l’annualità di pari importo riferita all’esercizio 1988 (cap. 06068/01).


Art.26
Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli
1. L’amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l’anno 1989 un contributo di lire 500.000.000 per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali del (cap. 06023).
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata, per un importo complessivo di lire 1.500.000.000 ad acquisire ovvero ripristinare edifici ubicati in Sardegna da destinare all’attività del Consorzio di cui al primo comma del presente articolo (cap. 04110/02).
3. Il è persona giuridica pubblica.


Art.27
Consorzio sardo fra le cooperative della rinascita
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al CON.SAR.CO.RI. () un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per il ripiano del disavanzo esistente al 1° gennaio 1989 (cap. 06337).
2. A valere sullo stanziamento del capitolo 06234/01 una quota di lire 3.000.000.000 è destinata al Consorzio di cui al precedente primo comma per il finanziamento di impianti per la selezione delle sementi ed impianti di stoccaggio di cereali.


Art.28
Distillazione agevolata - Provvidenze a favore delle cantine sociali
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento di lire 2.000.000.000 nell’anno finanziario 1989 (cap. 06229/03) alla distilleria DI.CO.VI.SA. di Assemini per la distillazione agevolata della vernaccia DOC, della malvasia di Bosa ed altri vini a denominazioni di origine geografica, di proprietà delle cantine sociali interessate, in giacenza alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il prezzo di acquisto del prodotto da distillare è pari a quello medio di realizzo degli anni 1987 e 1988, desumibile dalla documentazione amministrativo - contabile, al netto del valore di mercato del distillato ottenuto.
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla stessa DI.CO.VI.SA. un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per gli adeguamenti tecnologici dello stabilimento (cap. 06237).
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 700.000.000 in ragione di lire 400.000.000 alla cantina sociale di Bonnanaro e lire 300.000.000 alla cantina sociale di Santadi per il risanamento economico finanziario, la relativa spesa grava sul fondo di cui all’articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (cap. 06223).


Art.29
Cooperativa San Giuseppe Chiaramonti
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Cooperativa San Giuseppe di Chiaramonti un contributo straordinario di lire 400.000.000 ed alla cooperativa San Pasquale di Nulvi di lire 300.000.000 per il ripiano del disavanzo e per favorire l’adeguamento strutturale ed organizzativo diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (cap. 06223/02).


Art.30
Aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche
1. Sono a carico delle disponibilità esistenti sul fondo di solidarietà regionale, istituito con la legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successive modificazioni, gli oneri per la attuazione degli interventi, finanziati dalla Regione o dallo Stato, in favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, ai quali l’Amministrazione regionale non possa far fronte con gli ordinari mezzi di bilancio.
2. L’onere per il corrente esercizio finanziario è valutato in lire 1.000.000.000.
3. Negli esercizi futuri l’onere annuo non potrà superare il predetto importo.


Art.31
Provvidenze a favore dei consorzi di cooperative ortofrutticole. Legge regionale 21 maggio 1971, n. 7
1. Nella lettera a) dell’articolo 1 della legge regionale 21 maggio 1971, n. 7 e successive modifiche ed integrazione le figure professionali previste sono integrate da quelle di laureato in economia e commercio, laureato in agraria ed esperto in marketing.

Art.32
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1
1. L’articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1, è sostituito dal seguente:
"Le domande per ottenere il contributo, corredate dal programma di attività ed iniziative che le organizzazioni aventi diritto intendono svolgere, devono essere presentate all’Assessore regionale del lavoro e formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale entro il 30 gennaio di ogni anno.
Il contributo ammesso verrà erogato anticipatamente nella misura del 70 per cento e per il restante 30 per cento, alla presentazione del rendiconto sul programma di intervento attuato".


Art.33
Elettrificazione rurale
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare con mezzi propri della regione sino alla concorrenza complessiva di lire 1.000.000.000 finanziamenti per la realizzazione di opere di elettrificazione rurale ai Comuni gestori di aziende elettriche (cap. 06087/03).

Art.34
Contributi agli oleifici sociali cooperativi
1. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 400.000.000 per l’anno 1989 per la concessione di contributi straordinari agli oleifici sociali cooperativi per l’abbattimento delle rate di ammortamento relative ai mutui di miglioramento (cap. 06238).

Art.35
Provvidenze per le industrie di trasformazione di prodotti oleari danneggiati dalla siccità
1. Le provvidenze previste dall’articolo 7 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, a favore degli organismi cooperativi sono estese alle industrie di trasformazione di prodotti oleari.
2. Le spese per l’attuazione del presente articolo, valutate in lire 300.000.000 gravano sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.


Art.36
Contributo alla cooperativa "l’Asparago" di Sanluri
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per il 1989, alla cooperativa "l’Asparago" di Sanluri operante nel settore della trasformazione del pomodoro, un contributo straordinario di lire 200.000.000 da destinare all’abbattimento parziale delle passività esistenti in bilancio alla data del 31 dicembre 1988.
2. Il relativo onere farà carico alle disponibilità esistenti del fondo di solidarietà regionale in agricoltura.


Art.37
Consorzi di bonifica
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno finanziario 1989, la somma di lire 100.000.000 (cap. 06011/03) al Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale a titolo di rimborso per le spese sostenute per compensi relativi al personale distaccato nell’anno 1988 presso l’Ufficio speciale istituito a termini dell’articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, ed a titolo di rimborso per i maggiori oneri relativi ai compensi erogati al personale a suo tempo addetto all’assistenza tecnica.
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio di bonifica dell’agro di Tortoli un finanziamento di lire 2.500.000.000 (cap. 06264/01) quale contributo straordinario per la riduzione dei crediti vantati al 31 dicembre 1988 nei confronti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì - Arbatax.


Art.38
Spese generali per opere pubbliche di bonifica
1. In deroga all’articolo 46 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, il compenso forfettario spettante al concessionario delle opere pubbliche di bonifica di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, è determinato con le procedure da questo stabilite.

Art.39
Interventi a favore della forestazione produttiva
1. Allo scopo di promuovere e garantire lo sviluppo e la conservazione del patrimonio forestale si applicano, limitatamente alla forestazione produttiva (arboricoltura da legno e sughericoltura), le disposizioni contenute nella legge regionale 18 giugno 1959, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui ai seguenti commi.
2. Per gli interventi di forestazione di carattere privato relativi al rimboschimento, al miglioramento, alla ricostituzione e alla trasformazione boschiva, comprese le connesse opere incendi, è concesso il contributo a fondo perduto nella misura del 75 per cento come previsto dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 18 giugno 1959, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le operazioni relative al primo diradamento, nonché quelle relative alla potatura ed al rifacimento delle strisce parafuoco eseguite in una con quelle del primo diradamento, sono assimilate agli interventi di investimento e, come tali, godono degli stessi incentivi previsti dal comma precedente.
4. Ugualmente beneficiano delle stesse provvidenze le operazioni di demaschiatura, l’estrazione del sughero bruciato e la potatura di produzione, eseguita sulle piante oggetto di demaschiatura.
5. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipazioni sui contributi di cui ai precedenti commi nella misura stabilita dall’articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44.
6. Al recupero delle anticipazioni si provvede mediante trattenute da effettuarsi in occasione degli accertamenti di regolare esecuzione.


Art.40
Mostra - mercato zootecnica di Berchidda
1. E’ autorizzata, per l’anno 1989, l’erogazione al Comune di Berchidda della somma di lire 150.000.000 per il completamento dei locali destinati alla mostra - mercato zootecnica (cap. 06168/01).

Capo IV
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITA’ ECONOMICHE)
Art.41
Fondo pr la tutela dei livelli produttivi e occupativi - Legge regionale n. 66 del 1976
1. L’integrazione del fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (cap. 09050), è determinata, per l’anno finanziario 1989, in lire 5.000.000.000; tale disponibilità è riservata al finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.

Art.42
Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese
1. Il quarto comma dell’articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, è sostituito dai seguenti:
"Il Comitato anzidetto delibera l’ordinamento interno del Consorzio, il regolamento organico ed il trattamento del suo personale, assunto anche mediante rapporto convenzionale a tempo determinato.
I relativi oneri fanno carico al bilancio del Consorzio".
2. All’articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, è aggiunto il seguente comma:
"In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assolte da un vice Presidente designato in conformità al precedente primo comma, tra i membri nominati dalla Giunta regionale".


Art.43
Cooperative artigiane di garanzia
1. E’ autorizzato, nell’anno finanziario 1989, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (cap. 07029) per la concessione alle cooperative artigiane di garanzia dei contributi una tantum disposti dall’articolo 86 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, le modalità ivi previste.

Art.44
Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano
1. In relazione all’accertamento dell’economia dello stanziamento autorizzato dall’articolo 68 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, per decorrenza del termine previsto dall’articolo 62, terzo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è ulteriormente autorizzata la spesa di lire 700.000.000 per la realizzazione, tramite l’ (ISOLA) in Isili, di un centro pilota per la lavorazione del rame (cap. 07041).
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’ISOLA un contributo di lire 322.000.000 (cap. 07041) per le seguenti finalità:
- programma pilota Ogliastra per la costruzione del centro di esposizione di Villagrande Strisaili.
L. 72.000.000
- integrazione finanziamento di cui all’articolo 31, comma terzo, della legge regionale n. 38 del 1982 per il centro pilota "La Cestiniera" di Sinnai.
L. 250.000.000


Art.45
Interventi per gli agenti e rappresentanti di commercio
1. E’ autorizzato, nell’anno finanziario 1989, lo stanziamento di lire 500.000.000 (cap. 07051) per la concessione dei contributi in conto capitale disposti dall’art. 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e con le modifiche ivi previste.

Art.46
Interventi a favore della pesca
1. Per l’erogazione delle provvidenze di cui all’articolo 104, primo e secondo comma della legge 4 giugno 1988, n. 11, nonché di quelle previste all’art. 7 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, si farà carico, oltreché sul capitolo 05088 del bilancio regionale per l’anno finanziario 1989 e sui capitoli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi, anche nel titolo di spesa 8.1.8/I del programma di intervento per gli anni 1982- 1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983, sino alla concorrenza di lire 3.000.000.000.
2. Per le finalità previste dall’articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1980, n. 25, concernente gli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, è autorizzata, nell’anno finanziario 1989, la spesa di lire 450.000.000 (cap. 05081/02).
3. Al fine di favorire la ripresa dell’attività peschereccia negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi della Sardegna, la Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per complessive lire 350.000.000 a favore delle cooperative di pescatori e della società con sede sociale in Portoscuso che esercitino nell’anno 1989 la pesca di tonno (cap. 05098); detto contributo sarà destinato all’attivazione della campagna di pesca per l’anno 1989 ed ai conseguenti oneri di gestione, ivi compresa la manutenzione di imbarcazioni, l’acquisto, la preparazione e la manutenzione di attrezzature e reti e le retribuzioni per il personale impegnato nella campagna di pesca.


Art.47
ontributi ai pescatori danneggiati dalle mareggiate conseguenti alle bufere di vento del periodo 1987
1. Per le finalità previste dall’articolo 84 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, integrato dal secondo comma dell’articolo 103 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 400.000.000 (cap. 05098/01).
2. Per l’erogazione dei contributi si applicano le disposizioni previste dall’articolo 105 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.


Art.48
Contributo alle cooperative per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi
1. Per le finalità previste dall’articolo 43 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, è autorizzata per l’anno 1989 la spesa di lire 120.000.000 (cap. 05081/01).

Art.49
Centro Marino Internazionale
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Oristano un contributo straordinario di lire 200.000.000 per il funzionamento del (cap. 05110/01).

Art.50
Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi
1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 05077 e 05078 del bilancio per l’anno finanziario 1989 sono utilizzati con le modalità di cui all’articolo 78 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

Art.51
Interventi sugli stagni
1. Per l’anno 1989 è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l’eliminazione della "mercerella enigmatica" nello stagno di Santa Giusta (cap. 05078/09).
2. La spesa di cui al precedente comma è disposta secondo le modalità di cui alla legge 5 marzo 1953, n. 2, mediante l’erogazione di un contributo straordinario, sino alla concorrenza dello stanziamento suddetto, a favore della cooperativa di pescatori cui è affidata la gestione ittica dello stagno.
3. Per l’anno 1989 è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per l’espletamento di opere di manutenzione nello stagno "S’Ena Arrubia" di Arborea (cap. 05078/09).
4. La spesa di cui al precedente comma è disposta, secondo le modalità della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, mediante l’erogazione di un contributo straordinario, sino alla concorrenza dello stanziamento suddetto, a favore della cooperativa di pescatori cui è affidata la gestione ittica dello stagno.
5. Le limitazioni di cui all’articolo 7, secondo comma, della legge regionale n. 2 del 1953, relative all’ammontare del contributo concedibile, non si applicano agli interventi di cui ai precedenti commi.
6. I contributi di cui ai precedenti commi sono erogati, quanto al 30 per cento a titolo di anticipazione, e il restante 70 per cento a successivi stati di avanzamento dei lavori, d’importo minimo non inferiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo dei lavori.
7. E’ autorizzata, nell’anno 1989, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento delle opere idrauliche urgenti sul rio Girasole a prevenzione e tutela della qualità delle acque della peschiera di Tortolì - Arbatax (cap. 05078/08).


Art.52
Progetti di riconversione della flotta peschereccia
1. Le limitazioni di cui all’articolo 104, tredicesimo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, non si applicano alle iniziative promosse da cooperative di pescatori che attuino progetti di riconversione della flotta peschereccia del sistema di pesca a strascico verso sistemi alternativi di pesca con reti da posta.

Art.53
Ufficio regionale della fauna
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 19 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 05101; lo stanziamento previsto dal terzo comma dell’articolo 132 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, per l’anno 1989, è ridotto di lire 1.000.000.000 (cap. 05101/01).

Art.54
Partecipazione della Regione ad enti, consorzi e società
1. E’ autorizzata, nell’anno finanziario 1989, la spesa di lire 500.000.000 per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (cap. 03065).

Art.55
Attuazione del programma integrato mediterraneo (PIM - Sardegna)
Attuazione del programma integrato mediterraneo (PIM - Sardegna)
1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 463/88 del 20 luglio 1988, concernente il Programma Integrato Mediterraneo per la Regione Sardegna, sono approvati i relativi piani finanziari e sono autorizzati i relativi interventi.
2. Le spese derivanti dall’attuazione del Programma di cui al precedente comma sono quantificate in complessive lire 74.450.000.000 per l’anno finanziario 1989, in lire 62.730.000.000 per l’anno finanziario 1990 ed in lire 73.062.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1991 e 1992 e fanno carico ai competenti capitoli degli stessi bilanci per gli anni dal 1989 al 1992, nonché alle disponibilità di cui ai successivi commi sesto e settimo.
3. Gli interventi compresi nel sottoprogramma 1 Agricoltura e pesca, relativi alle seguenti misure: "Studi di mercato prodotti filiera ovina", "Studi di mercato vini di qualità", "Studio della valorizzazione delle piante aromatiche ed officinali", "Infrastrutture rurali", fanno carico per complessive lire 14.655.000.000 al fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39; a tal fine la quota a carico della Regione Sarda, pari a complessive lire 8.670.000.000, è iscritta nei capitoli 06285 e 06285/01; la quota di lire 5.985.000.000, pari al contributo della CEE è iscritta nel capitolo 06285/01; conseguentemente sono apportate le seguenti variazioni in aumento ai titoli di spesa del piano di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39;
P/1.01 - Infrastrutture rurali
- quota regionale L. 8.051.000.000
- quota CEE L. 5.366.000.000
P/1.06 - Studi di mercato prodotti filiera ovina:
- quota regionale L. 168.000.000
- quota CEE L. 168.000.000
Studi di mercato vini di qualità:
- quota regionale L. 100.000.000
- quota CEE L. 100.000.000
Studio sulla valorizzazione delle piante aromatiche ed officinali:
- quota regionale L. 351.000.000
- quota CEE l. 351.000.000
Totale L. 14.655.000.000
4. La misura "Formazione ed impiego di divulgatori polivalenti in agricoltura" è affidata, per la parte relativa alla formazione, al Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli (CIFDA); i divulgatori agricoli formati dal CIFDA verranno inseriti, sulla base di apposita normativa regionale nelle strutture che verranno indicate in apposito programma, da approvare dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, a termini dell’articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
5. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i costi aggiuntivi agli interventi CEE per l’impiego dei divulgatori agricoli formati dal CIFDA, a norma del regolamento CEE n. 270/79 e successive modificazioni, nelle attività di divulgazione agricola negli enti di assistenza tecnica emanazione delle organizzazioni professionali agricole abilitate dal regolamento CEE n. 1760/87; la spesa prevista per gli anni dal 1990 al 1992 è valutata in lire 100.000.000 per ciascuno degli anni (cap. 06023/02).
6. Le quote di finanziamento regionale relative al sottoprogramma 2: Promozione artigianato e PMI, fanno carico, quanto alla misura: "Centri pilota per l’artigianato", agli stanziamenti autorizzati dall’articolo 31 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, dall’articolo 65 della legge regionale 24 novembre 1984, n. 24 e dall’articolo 68 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, e, quanto alla misura: "Diffusione marchio", a quelli autorizzati dalla legge regionale 27 aprile 1984, n. 14.
7. Le quote di finanziamento regionale relative al sottoprogramma 2: Promozione artigianato e PMI, misura: "Centri innovazione imprese (BIC)" e al sottoprogramma 3: Turismo e Ambiente, misura: "Terme di Fordongianus" fanno carico alle disponibilità del Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna; dette disponibilità sono così individuate:
a) Sottoprogramma 2: Promozione Artigianato e PMI misura: Centri innovazione imprese (BIC): Programma di intervento per gli anni 1982- 1984 - Titolo di spesa 8.4.2/I - Spese per il funzionamento degli organi di programmazione regionale, studi, convegni e pubblicazioni;
b) Sottoprogramma 3: Turismo ed Ambiente - misura: Terme di Fordongianus: Programma di intervento per il 1979 - Titolo di spesa 7.3.3/I e Programma di intervento per il 1985 - Titolo di spesa 9.3.2/I – Interventi per la realizzazione di complessi integrati di opere in zone termali.
8. Dal 1990 in poi, le somme indicate nei piani finanziari di cui al comma primo sono rideterminate in base al tasso di cambio ECU - LIRE italiane vigenti alla data prevista dall’articolo 10 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, per la presentazione al Consiglio del bilancio preventivo annuale regionale.
9. Al fine di favorire l’esecuzione degli interventi previsti dal programma di cui al comma primo, la Regione è autorizzata ad erogare anticipi dei contributi ai beneficiari, su loro richiesta e senza oneri per gli stessi, nelle seguenti misure:
- il 40 per cento all’atto dell’emissione del provvedimento di impegno della spesa sui singoli progetti o interventi da parte della Regione;
- il 40 per cento sulla base dell’approvazione degli stati di avanzamento;
- il saldo contestualmente all’atto della approvazione dello stato finale, fatte salve le condizioni di maggior favore derivanti dalla vigente legislazione regionale.
10. Gli anticipi di cui sopra, a favore dei beneficiari privati, devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa, o da altra forma di garanzia regionale; l’onere per il rilascio della garanzia è a carico della Regione (capitoli 03200, 05206, 09102 e 10204).


Art.56
Organi deliberanti provvidenze creditizie al settore commercio
1. L’Assessore regionale competente in materia di commercio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni con gli istituti di credito interessati per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni previste dalle seguenti norme:
- legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, articoli 18 bis e 20;
- legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, articolo 53 e successive integrazioni e modifiche;
- legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, articolo 70.
2. Sulle domande di cui alle citate agevolazioni finanziarie decide, in base alle direttive emanate ai termini dell’articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, un comitato istituito in ciascun istituto di credito presieduto dal presidente dell’istituto medesimo o da un suo delegato e composto:
- dal direttore generale dell’istituto di credito o da un suo delegato;
- da tre rappresentanti delle confederazioni del commercio e del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle medesime organizzazioni secondo i criteri di rappresentatività indicati dall’articolo 83 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.
3. Il comitato di cui al precedente comma è inoltre integrato da tre funzionari dell’Amministrazione regionale con l’incarico di coordinatore generale o di servizio designati ai sensi dell’articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.


Art.57
Istituzione Fondo regionale compensativo delle minori entrate per tariffe agevolate
1. E’ istituito il Fondo regionale per le compensazioni delle minori entrate delle aziende di trasporto pubblico di linea per viaggiatori conseguenti all’applicazione di tariffe agevolate ed alla concessione di tessere di libera circolazione in base alla normativa vigente nazionale e/o regionale.
2. A valere su detto Fondo l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi compensativi a favore degli enti, imprese ed aziende di trasporto, che, in attuazione della disciplina tariffaria disposta con decreto dell’Assessore dei trasporti, abbiano presentato istanza di compensazione, allegando adeguata documentazione comprovante il mancato introito; il contributo verrà erogato con decreto dell’Assessore dei trasporti.
3. Per l’anno 1989 il relativo onere è determinato in lire 200.000.000 (cap. 13043).


Art.58
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28 del 1984 Contributi in favore dei Comuni Province, Comunità montane e Comprensori
1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è inserito il seguente articolo 10 bis:
"I Comuni singoli o associati, le Province, le Comunità montane e i Comprensori che promuovono la realizzazione di attività nel settore dei servizi socialmente utili, con esclusione degli interventi previsti dall’articolo 55 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o società giovanili, costituite ai sensi dell’articolo 1, possono beneficiare, anche ad eventuale integrazione di altri interventi previsti da leggi regionali, di un contributo
pari al 95 per cento dei costi dei progetti predisposti dai suddetti enti".
2. Le spese per l’attuazione del presente articolo sono valutate in lire 5.000.000.000 annue (cap. 10138 e 11129).


Art.59
Contributi per l’apprendistato nelle imprese artigiane
1. Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritti all’albo di cui all’articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed aventi sede legale in Sardegna, è concesso un contributo in conto occupazione per ogni giovane di età compresa tra i 15 e i 20 anni, assunto con contratto di apprendistato ai sensi della legge 25 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
2. Il contributo, pari a 5.000.000 annui, è concesso in costanza del rapporto di lavoro e per la durata del contratto di apprendistato.
3. Qualora il contratto di lavoro di apprendistato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, il contributo - pari a 6.000.000 annui - è concesso per ulteriori due anni alle imprese artigiane che abbiano per scopo la produzione di beni o siano operanti nei settori di cui alla classificazione dell’Istituto centrale di statistica: ramo 3 "industria manifatturiere" e ramo 4 "industria delle costruzioni e delle installazioni di impianti".
4. Il contributo di cui al presente articolo è incompatibile con qualsiasi altro contributo in conto occupazione.


Art.60
Contributo in conto occupazione per le imprese artigiane
1. Alle imprese artigiane di cui al precedente articolo che assumano giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, è concesso, per la durata massima di tre anni, un contributo in conto occupazione di ammontare pari a lire 5.000.000.
2. L’erogazione del contributo è disposta ogni anno anticipatamente per il 50 per cento; la parte residua è erogata in seguito all’accertamento che i giovani assunti abbiano svolto la loro attività durante l’intero anno.


Art.61
Esclusione delle provvidenze
1. Sono escluse dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli le imprese artigiane che abbiano licenziato apprendisti o dipendenti nei mesi precedenti alla data di assunzione oggetto della richiesta di contributi, salvo che il licenziamento sia avvenuto per causa prevista dal relativo contratto collettivo di lavoro.
2. In caso di licenziamento effettuato prima del decorso dell’anno, l’impresa artigiana è tenuta a restituire l’anticipazione relativa al periodo di lavoro non prestato.


Art.62
Validità temporale degli interventi
1. Gli interventi previsti dal precedenti articoli 59, 60 e 61 sono limitati al solo anno 1989 e la relativa spesa è quantificata in lire 8.000.000.000 (cap. 07037).

Art.63
Modifiche ed integrazioni all’articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 - Progetti speciali
1. I parametri previsti dal quinto comma dell’articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono così modificati:
- una quota non inferiore al 70 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
- una quota non superiore al 23 per cento per la dotazione delle attrezzature, materiali e noli;
- una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti.
2. Nella attuazione dell’intervento previsto dall’articolo 92 lettera g) della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, non costituiscono vincolo i parametri previsti dal quinto comma del medesimo articolo.


Art.64
Particolare regime per ex cassa integrati. Articolo 5 legge regionale 11 agosto 1983, n. 16
1. Il secondo ed i terzo comma dell’articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, modificato dall’articolo 108 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono sostituiti dal seguente:
"La priorità nell’erogazione dei finanziamenti viene data a quelle cooperative o loro consorzi di cui al primo comma, che rileveranno complessi aziendali di imprese, ammesse a procedure concorsuale, o in stato di crisi, accertato da un perito nominato dall’Assessore regionale competente.


Art.65
Cooperativa Coop. Tex di Ottana
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Cooperativa Coop Tex di Ottana un contributo straordinario di lire 400.000.000 per il ripiano del disavanzo e per favorire l’adeguamento strutturale e organizzativo diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (cap. 09045/01).

Art.66
Contributo alle Confederazioni regionali dell’artigianato
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Confederazioni regionali dell’artigianato sardo già ammesse ai benefici della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, un contributo straordinario di lire 600.000.000 (cap. 07067/02) per progetti e programmi di riqualificazione e consolidamento dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale, previa audizione delle stesse Confederazioni.


Art.67
Contributo al Consorzio turistico di Oristano
1. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale del movimento turistico e lo sviluppo del turismo nella Provincia di Oristano, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell’anno finanziario 1989, un contributo straordinario al Consorzio turistico di Oristano per le spese di primo impianto.
2. Il contributo non potrà superare il 95 per cento della spesa e comunque non potrà essere concesso per un importo superiore a lire 300.000.000 (cap. 07013)


Art.68
Finanziario alla Società finanziaria industriale rinascita Sardegna
1. E’ autorizzato, nell’anno 1989, lo stanziamento di lire 3.200.000.000 da corrispondere alla Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS) (cap. 09040) per la copertura degli oneri derivanti dall’erogazione di finanziamenti alle consociate.

Capo V
(DISPOSIZIONI DIVERSE)
Art.69
Finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979
1. L’Amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni della Sardegna in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 - escluse quelle relative all’assistenza pubblica - è autorizzata ad erogare agli stessi, per l’anno finanziario 1989, la somma complessiva di lire 11.076.000.000 quale quota dello stanziamento corrisposto dallo Stato ai sensi del ventisettesimo comma dell’articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, così come modificato dal ventiduesimo comma dell’articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
2. Detto stanziamento è così suddiviso:
- lire 10.764.000.000. (cap. 04162) da ripartire tra i Comuni della Sardegna;
a) per lire 5.382.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune secondo, i dati ISTAT;
b) per lire 5.382.000.000 in misura uguale fra tutti i Comuni, fermo restando che, con le somme assegnate, ciascun Comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, le rimanenti somme potranno essere utilizzate anche per il finanziamento delle spese connesse all’ampliamento delle piante organiche conseguente all’esercizio delle funzioni attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;
- lire 312.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all’anno scolastico 1989- 1990-


Art.70
Contributi ai Comuni e Province
1. Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 6 giugno 1986, n. 29, l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 47, è incrementata di lire 400.000.000 (cap. 04162/03).

Art.71
Provvedimenti a sostegno delle spese di funzionamento dei Comuni
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, per l’anno 1989, a concedere contributi straordinari a sostegno delle spese di funzionamento dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti non capoluoghi di Provincia, da utilizzare prioritariamente per il finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi.
2. La spesa complessiva è determinata in lire 15.000.000.000 (cap. 04162/04) ed è ripartita fra i Comuni interessati in proporzione all’entità delle rispettive situazioni debitorie relative a canoni dovuti e non pagati dall’Amministrazione comunale alla data del 31 marzo 1989, per i servizi di acquedotto, di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di illuminazione pubblica.
3. La ripartizione di cui al comma precedente è effettuata con decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sulla base di apposita attestazione sottoscritta dai sindaci e dai segretari generali dei Comuni interessati in ordine alla situazione debitoria dal medesimo comma indicata.
4. Il contributo per ciascun Comune non può in ogni caso superare l’importo di lire 6.000.000.000.


Art.72
Programma di formazione professionale
1. E’ sospesa nell’anno finanziario 1989, l’applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall’articolo 31 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 47.
2. La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1989 è determinata in lire 49.800.000.000 (cap. 10001).
3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall’art. 9, primo comma, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è determinato in lire 80.000 orarie.


Art.73
Corsi per educatore professionale
1. E’ autorizzata, nell’anno 1989, la spesa di lire 210.000.000 per la concessione all’Università degli studi di Cagliari di un finanziamento diretto alla realizzazione, tramite la Facoltà di magistero, di un corso triennale di formazione per educatori professionali (cap. 10013).

Art.74
Pubblica istruzione
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni ed agli organismi preposti all’attuazione del diritto allo studio, non inclusi o inclusi in modo parziale nei precedenti programmi di intervento della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, contributi per complessive lire 730.000.000 (cap. 11027); nella ripartizione valgono i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l’attuazione del programma cui gli interventi si riferiscono.
2. La somma di cui al capitoli 11024 può essere utilizzata anche durante il corso dell’anno scolastico 1988- 1989 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l’importo complessivo di lire 1.000.000.000 (cap. 11026) contributi straordinari ai Comuni sede di scuola secondarie superiori ed alle Province per il completamento e l’arredamento di case dello studente o di strutture da destinare a servizi di mensa per gli alunni pendolari delle scuole secondarie superiori; le modalità previste dall’articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31; per dette finalità possono essere utilizzate anche le somme disponibili, quali residui di stanziamento, sul capitolo 11026.
4. E’ autorizzato il finanziamento di lire 650.000.000 per l’attuazione di un programma straordinario relativo alla manutenzione degli edifici di proprietà regionale utilizzati dall’Ente scuole materne per la Sardegna (cap. 11028).
5. Dello stanziamento iscritto al capitolo 11022 una quota pari a lire 300.000.000 è destinata all’Istituto dei ciechi di Cagliari per la costituzione di un centro di produzione di materiale tiflodidattico a supporto dell’integrazione scolastica degli alunni privi di vista.


Art.75
Legge regionale n. 17 del 1950 - Spese generali di organizzazione delle manifestazioni
1. Alla determinazione della spesa ammissibile da assumere a base, per le distinte manifestazioni, ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, le spese generali attinenti all’organizzazione delle stesse manifestazioni possono concorrere in misura non superiore al 10 per cento.
2. Ove non concorrano in misura eccedente il 3 per cento, il contributo su dette spese generali - che non possono comunque riguardare spese di rappresentanza e di mera liberalità - corrisposto forfettariamente.


Art.76
Interventi culturali
1. Per l’attuazione di un programma di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali, anche a carattere formativo, ovvero dirette a promuovere studi ricerche o scambi culturali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino all’ammontare complessivo di lire 3.000.000.000
2. Ai fini dell’erogazione delle somme ai singoli organismi si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 11102/03).


Art.77
Interventi per il pubblico spettacolo
1. Nel contesto degli interventi diretti a favorire il pubblico spettacolo di cui alla legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, l’Amministrazione regionale è autorizzata concedere, nell’anno 1989, un contributo di lire 460.000.000 al Centro diffusione attività culturali - Circuito teatrale regionale sardo e di lire 290.000.000 alla Cooperativa Teatro di Sardegna (cap. 11115).

Art.78
Partecipazione della Regione a fiere e manifestazioni culturali
1. Nel contesto degli interventi a sostegno delle attività editoriali d’interesse regionale, di cui alla legge regionale 24 ottobre 1952, n. 35 è autorizzata nell’anno 1989 la spesa di lire 150.000.000 (cap. 11090/01) per la partecipazione della Regione alle fiere annuali del libro di Torino e Francoforte.
2. Nel contesto degli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico e storico - culturale della Sardegna, di cui alla legge regionale 17 febbraio 1958, n. 1, è autorizzata nell’anno 1989, la spesa di lire 200.000.000 (cap. 11111) per la partecipazione della Regione alle manifestazioni delle "Settimane europee sarde a Strasburgo".


Art.79
Impianti sportivi universitari
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell’anno 1989 all’Università degli studi di Cagliari un contributo di lire 700.000.000 (cap. 11117) per il completamento dell’impianto sportivo universitario "Sa Duchessa" di Cagliari.

Art.80
Integrazione di finanziamenti per progetti diretti alla valorizzazione di beni culturali
1. Al fine di dare completa attuazione ai progetti "Nuraghi" e "Sistema informativo territoriale archeologico gallurese", finanziati dal Ministero per i beni culturali e ambientali ai termini dell’articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e di cui ai numeri 32 e 35 dell’elenco coordinato approvato con deliberazione del CIPE del 7 agosto 1986, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai soggetti concessionari finanziamenti integrativi in misura pari alla differenza tra gli importi originariamente previsti nelle convenzioni di concessione e quelli effettivamente assunti a carico del bilancio dello Stato.
2. Gli elaborati redatti in attuazione di detti progetti sono posti a disposizione della Regione a cura dei soggetti concessionari.
3. La relativa spesa è determinata in L. 3.850.000.000 per l’anno finanziario 1989 (cap. 11132).


Art.81
Restauro monumenti e patrimonio artistico Musei di enti locali
1. Gli stanziamenti autorizzati per l’anno finanziario 1989 dall’articolo 113 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, al fine del restauro di movimenti e del patrimonio artistico, nonché per il completamento, il riattamento e la dotazione di attrezzature di musei di enti locali sono così rettificati:
- restauri (cap. 11106) lire 6.000.000.000
- musei (cap. 11107) lire 4.000.000.000
2. A valere sullo stanziamento indicato nel precedente comma per il capitolo 11197 una quota pari a lire 700.000.000 è destinata al Comune di Iglesias per il completamento del Museo del lavoro minerario e l’acquisizione degli impianti speciali e degli arredamenti.


Art.82
Contributi agli enti locali per l’acquisizione ed il restauro di beni di interesse artistico
1. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) dell’articolo 11 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è autorizzato, nell’anno 1989 il finanziamento complessivo di lire 4.000.000.000 a favore degli enti locali per le finalità e nella misura accanto specificata (cap. 08031/01):
- Comune di Senorbì lire 350.000.000 per l’acquisizione ed il restauro di Villa Aresu;
- Comune di Villasor lire 300.000.000 per l’acquisizione della Casa forte Sinilleris;
- Provincia di Oristano lire 700.000.000 per il restauro del palazzo Arcais;
- Comune di Posada lire 50.000.000 per l’acquisizione della Casa delle dame;
- Comune di Ossi lire 200.000.000 per il restauro della Casa Baronale;
- Comune di Nuoro lire 2.000.000.000 per il restauro del Teatro Eliseo;
- Comune di Tortolì lire 200.000.000 per l’acquisizione e la ristrutturazione dell’ex seminario vescovile;
- Comune di Calangianus lire 200.000.000 per la realizzazione di un auditorium annesso al convento seicentesco.


Art.83
Campionati mondiali di calcio 1990 - Provvedimenti per manifestazioni collaterali
1. Allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione in occasione dei campionati mondiali di calcio nel 1990, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l’anno 1989 e di lire 1.500.000.000 per l’anno 1990 (cap. 07001/02).
2. per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la concessione di contributi fino al cento per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile in favore di enti pubblici promotori ed organizzatori di manifestazioni collaterali di grande richiamo turistico; è autorizzata altresì, l’esecuzione diretta da parte della Amministrazione regionale di manifestazioni ed iniziative connesse agli stessi campionati.
3. Le domande per ottenere i contributi di cui al precedente comma, corredate dei relativi programmi e dei preventivi di spesa, devono essere presentate all’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.


Art.84
Finanziamento campagne antincendi
1. Gli stanziamenti da destinare al finanziamento delle campagne antincendi nell’anno 1989, già stabiliti dall’articolo 130 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono rideterminati nei seguenti importi:
- capitolo 05040 - Spese per il personale lire 6.500.000.000
- capitolo 05041 - Finanziamenti ai Comuni lire 6.900.000.000
- Capitolo 05043 - Attrezzature, materiali ed altre spese Lire 9.000.000.000
2. Per l’anno finanziario 1990, gli stessi finanziamenti sono determinati, rispettivamente, in lire 6.800.000.000, lire 7.200.000.000 e lire 10.000.000.000.


Art.85
Agevolazioni sugli interessi di preammortamento
1. Agli interventi realizzati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e delle leggi regionali recanti stanziamenti integrativi alla predetta legge è assicurata la agevolazione sugli interessi di preammortamento maturati dalla scadenza del biennio successivo, alla prima erogazione in acconto di mutuo sino al 30 giugno 1988.
2. L’onere relativo all’agevolazione ultrabiennale è assunto dalla Regione avvalendosi, per gli interventi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 dello stanziamento disposto dall’articolo 32 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, integrato, nell’anno 1989, della somma di lire 600.000.000 (cap. 08115/02) e, per gli interventi autorizzati con leggi regionali, degli stanziamento di rispettiva competenza.


Art.86
Indagine classificazione acque
1. E’ autorizzato, nell’anno finanziario 1989, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 da destinare all’acquisizione delle strumentazioni necessarie per l’effettuazione delle indagini relative alla classificazione delle acque destinate alla potabilizzazione, in adempimento delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 1982 (cap. 05006/01).


Art.87
Contributo straordinario all’Ente autonomo del Flumendosa
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno finanziario 1989, all’Ente autonomo del Flumendosa un contributo straordinario di lire 5.200.000.000 di cui lire 3.200.000.000 per l’abbattimento dei prezzi di cessione dell’acqua alle utenze e lire 2.000.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idro-elettrico (cap. 08226).

Art.88
Centro regionale agrario sperimentale
1. Dello stanziamento iscritto al capitolo 06272/01 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1989 una quota pari a lire 1.000.000.000 è destinata dal (C.R.A.S.) all’acquisizione di una propria sede; per lo stesso fine è autorizzata, nell’anno 1990, l’ulteriore spesa di lire 1.500.000.000.

Art.89
Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio - culturali
1. I finanziamenti da erogare, nell’anno 1989, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socio - culturali, ai termini delle vigenti rispettive norme di legge, sono determinati nella misura a fianco di ciascuno indicata:
- Capitolo 10030 - Consulta femminile regionale
L. 75.000.000
- Capitolo 11065 - Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale "Luigi Canepa" di Sassari
L. 160.000.000
- Capitolo 11066 - Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero
L. 100.000.000
- Capitolo 11077 - Sezione operante n Cagliari dell’Istituto superiore di educazione fisica di L’Aquila
L. 830.000.000
- Capitolo 1080 - Istituto sardo per la storia della resistenza e dell’autonomia
L. 100.000.000
- Capitolo 11092 - Centro per i servizi culturali
L. 1.100.000.000
- Capitolo 11098 - Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (I.S.P.R.O.M.).
L. 200.000.000
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai sottoelencati organismi socio - culturali, un contributo annuo nella misura a fianco di ciascuno indicata, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna:
- Capitolo 10032 - Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.).
L. 350.000.000
- Capitolo 10033 - Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.).
L. 230.000.000
- Capitolo 10034 - Comitato regionale dell’ente nazionale sordomuti
L. 160.000.000
- Capitolo 10036 - Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna
L. 105.000.000
- Capitolo 10037 - Istituto medico pedagogico "Gesù Nazareno" di Sassari
L. 350.000.000
3. E’ altresì autorizzata, nell’anno 1989, l’erogazione, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socioculturali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna, dei contributi nella misura a fianco di ciascuno indicata:
3. E’ altresì autorizzata, nell’anno 1989, l’erogazione, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socioculturali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna, dei contributi nella misura a fianco di ciascuno indicata:
- Capitolo 10068 - Associazione nazionale famiglie fanciulli sub - normali di Cagliari
L. 100.000.000
- Capitolo 10070 - Associazione handicappati di Senorbi
L. 150.000.000
- Capitolo 11074/01 - Ente concerti Oristano
L. 150.000.000
- Capitolo 11084/01 - Ente musicale di Nuoro
L. 250.000.000
- Capitolo 11084/01 - Scuola civica di musica - Nuoro
L. 100.000.000
- Capitolo 11084/01 - Ente concerti - Sassari
L. 500.000.000
- Capitolo 11084/01 - Organismo permanente diffusione musica Sassari
L. 100.000.000
- Capitolo 11084/01 - Associazione polifonica S. Cecilia Sassari
L. 100.000.000
- Capitolo 11084/01 - Corale L. Canepa - Sassari
L. 100.000.000
- Capitolo 11084/01 - Corale Porrino - Nuoro
L. 100.000.000
- Capitolo 11084/01 - Spazio musica - Cagliari
L. 100.000.000
- Capitolo 11084/01 - Sotziedari pro sa limba sarda
L. 100.000.000
- Capitolo 12044 - Associazione regionale sarda per la lotta contro la talassemia
L. 120.000.000
- Capitolo 10069 - Opera nazionale mutilati ed invalidi civili di Cagliari
L. 100.000.000
- Capitolo 10045/01 UNICEF ripartito in egual misura ai comitati provinciali
L. 60.000.000


Art.90
Interventi socio - assistenziali ad esaurimento
1. Ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 56 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, al fine di consentire il pagamento degli impegni assunti e l’impiego degli stanziamenti pregressi, i residui esistenti in conto dei capitoli di spesa concernenti interventi socio - assistenziali sono utilizzati, nel corso dell’esercizio finanziario 1989, dall’Assessore regionale all’igiene e sanità sulla base delle norme vigenti sino al 31 dicembre 1988.

Art.91
Contributi agli elettori emigrati
1. L’articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 9 è sostituito dal seguente:
"L’Amministrazione regionale, in attesa dell’emanazione di analoghe provvidenze a livello nazionale, è autorizzata ad erogare ai cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Sardegna, per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna, un contributo pari a:
a) lire 400.000 agli elettori provenienti dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera, dall’Olanda, dal Belgio e dal Lussemburgo;
b) lire 500.000 agli elettori provenienti da altri Paesi dell’area europea;
c) lire 800.000 agli elettori provenienti dai paesi extraeuropei.
Analoghe agevolazioni competono anche per la partecipazione ai referendum popolari indetti ai sensi della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni".
2. La relativa maggiore spesa è valutata in lire 2.500.000.000 (cap. ‘2145).


Art.92
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1988
1. Le parole "pena la decadenza del contributo" contenute nell’ultima parte del primo comma dell’articolo 13 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 9 (Tutela dell’etnia e della cultura dei nomadi) sono abrogate.

Art.93
Contributi alle imprese per adeguamento scarichi
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su fondi propri, contributi in conto capitale alle imprese industriali, artigiane ed agricole, singole o associate, i cui impianti siano stati attivati anche successivamente alla data del 1° gennaio 1975, che abbiano realizzato, realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per il necessario adeguamento degli scarichi.
2. per l’erogazione dei contributi di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 17 gennaio 1984, n. 4.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000.000.000 in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991 (cap. 05015).


Art.94
Premio Solinas e scuola di cinematografia
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, per l’anno 1989, ad erogare un contributo di lire 100.000.000 al Comune di La Maddalena per la organizzazione del Premio "Solinas" ed un contributo di pari importo alla Scuola di cinematografia "Solinas" per il funzionamento (cap. 11102/01).

Art.95
Adeguamento del contributo annuale "Premio Iglesias"
1. Il contributo, di cui alla legge regionale 26 novembre 1985, n. 29, concernente la concessione di un contributo annuale all’associazione "Lao Silesu" per la organizzazione del "Premio Iglesias" è elevato a lire 200.000.000 annui (cap. 01001).

Art.96
Università della terza età
1. Il contributo per le previsto dall’articolo 141 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è rideterminato per ciascuno degli anno 1989 e 1990 in lire 590.000.000 come appresso suddivisi (cap. 11079/01):
- Cagliari lire 220.000.000;
- Sassari lire 170.000.000;
- Nuoro lire 100.000.000;
- Oristano lire 100.000.000.


Art.97
Contributo all’associazione per l’istituzione della Libera università nuorese
1. l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’associazione per l’istituzione della Libera università nuorese un contributo di lire 5.000.000.000 in ragione di lire 3.000.000.000 per l’anno 1989 e lire 2.000.000.000 per l’anno 1990 per l’avvio delle attività previa presentazione di apposito programma (cap. 11079/02).

Art.98
Contributo alla Facoltà di teologia
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Pontificia facoltà di teologia della Sardegna un contributo straordinario di lire 200.000.000 per il funzionamento (cap. 11085).

Art.99
Ricoveri fuori della Regione - Legge Regionale n. 14 del 1986
1. Per l’anno 1989 vengono confermate le misure delle indennità giornaliere per le spese di soggiorno per il trasferimento in prestiti sanitari fuori dalla Regione stabilite dal secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14.
2. Sullo stanziamento di cui al capitolo 12090 è ammessa l’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14 in favore dei soggetti interessati che abbiano presentato la documentazione di cui all’articolo 3, quarto comma, entro il termine di trenta giorni dal ricovero.


Art.100
Fondo sociale
1. Dallo stanziamento iscritto al capitolo 10095 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1989 una quota pari a lire 400.000.000 è destinata alla concessione delle provvidenze di cui all’articolo 2, punto 2), della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, richieste entro il 31 dicembre 1988.

Art.101
Rimborsi alle Unità sanitarie locali
1. Per l’erogazione dei rimborsi alle Unità sanitarie locali delle spese sostenute per assicurare la continuità dell’assistenza economico - sociale e di mantenimento a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna, di cui agli articoli 9, primo comma, e 12 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 500.000.000 (cap. 12125) nell’anno finanziario 1990, in conseguenza della mancata applicazione, nell’anno 1987, del secondo comma di detto articolo 9.

Art.102
Interventi a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici
1. All’articolo 1 della legge regionale 10 marzo 1989, n. 9, dopo il quarto comma aggiungere il seguente quinto comma:
"5. Per gli esercizi finanziari 1989- 1990 al fine di evitare il blocco dell’assistenza economico - sociale e di mantenimento a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna, si applicano il quarto comma dell’articolo 8 e dell’articolo 11 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, già abrogati dal secondo comma dell’articolo 56 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4".


Art.103
Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1
1. Nella legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nell’articolo 7, punto 11) alla dizione "igiene e sanità" sono aggiunte le parole "e assistenza sociale";
b) nell’articolo 21 la dizione "l’Assessorato all’igiene e sanità" è sostituita dalla seguente: "l’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale";
c) nell’articolo 21 le competenze ivi elencate sono integrate da quelle indicate dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.


Art.104
Contributi a favore dei Comuni per il trasporto degli handicappati
1. Il contributo giornaliero pro - capite previsto dell’articolo 92 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, è elevato a L. 11.000.
2. La maggiore spesa è valutata in lire 100.000.000 annue (cap. 12001/01).


Art.105
Contributo all’Associazione italiana per l’assistenza agli spastici
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’Associazione italiana per l’assistenza agli spastici, sezioni di Cagliari, un contributo straordinario di lire 300.000.000 per l’acquisto ed il rinnovo delle attrezzature (cap. 12001/07).


Art.106
Fondo integrativo trattamento quiescenza del personale dell’Amministrazione regionale
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 15.000.000.000 nell’anno 1989 (cap. 02100).

Art.107
Indennità ai componenti del Comitato regionale per la programmazione
1. L’articolo 102 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è sostituito dal seguente.
"L’importo della medaglia di presenza da corrispondere ai componenti del Comitato regionale per programmazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 34, è pari a quello previsto dall’articolo 3, comma terzo, della legge regionale 13 novembre 1985, n. 27".
2. Il maggior onere conseguente all’applicazione di cui al presente articolo è valutato in annue lire 13.000.000 (cap. 03002).
3. Dopo cinque assenze consecutive ingiustificate i componenti del Comitato regionale per la programmazione sono considerati decaduti.


Art.108
Legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 - Divieto di cumulo delle agevolazioni
1. Il divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, con altre provvidenze analoghe, per lo stesso oggetto, previste da altre leggi nazionali o regionali, disposto dall’articolo 13 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 medesima deve intendersi riferito alle sole agevolazioni creditizie.
2. Le società cooperative di produzione e lavoro che beneficiano del contributo di cui all’articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, possono beneficiare, per la parte non coperta dal contributo predetto, sino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, delle agevolazioni creditizie di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16.
3. L’importo di quest’ultima non può, in ogni caso, superare l’85 per cento della somma complessiva ritenuta ammissibile alla fruizione dei benefici di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 medesima.


Art.109
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 31
1. Nell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 31, sono soppresse le parole da "ai fini" fino a "nell’anno precedente".
2. nello stesso articolo 2 della medesima legge regionale è aggiunto il seguente comma:
"Il contributo ammesso verrà erogato anticipatamente nella misura del 70 per cento e, per il restante 30 per cento, alla presentazione del rendiconto sul programma di attività svolto".
3. Nell’articolo 3 della medesima legge regionale sono soppresse le parole da "Presidente della Giunta" fino a "su proposta" e sono aggiunte "previa deliberazione della Giunta regionale".


Art.110
Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19
1. Nell’articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19 dopo la frase "strutture e uffici in almeno tre province" è aggiunto "purché siano firmate dirette di contratti collettivi nazionali di lavoro e nei due anni precedenti quello di presentazione della domanda, di cui al successivo articolo 3, abbiano avuto almeno dodici dipendenti per anno e non meno di due per Provincia, regolarmente iscritti al libro paga".
2. All’articolo 4 della medesima legge regionale, modificato dall’articolo 83 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
"Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, a partire dall’anno successivo a quello di svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle commissioni provinciali dell’artigianato, la ripartizione dei contributi fra le singole confederazioni delle imprese artigiane è disposta in proporzione ai voti da ciascuna di esse riportati sempre che abbiano ottenuto l’elezione di non meno di 10 rappresentanti e conseguito una presenza minima di due rappresentanti in almeno tre commissioni provinciali".
3. Nella medesima legge regionale n. 19 del 1986 dopo l’articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4 bis:
"L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, nella misura massima del settanta per cento e nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio, i contributi previsti dalla presente legge sulla base dei contributi deliberati per l’attuazione dei programmi di attività dell’anno precedente".


Art.111
Integrazione alla Legge Regione 23 gennaio 1986, n. 20
1. All’articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
"La rappresentatività delle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali è determinata sulla base degli articoli 2 e 4 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni".


Art.112
Modifiche alla Legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45. - Turni chiusura giorni festivi e ferie annuali
1. Il primo comma dell’articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45, è modificato dal seguente:
"Nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato deve essere garantita l’apertura di un numero di impianti in misura non inferiore ai venticinque per cento del numero complessivo degli impianti presenti nel territorio comunale. Qualora il numero degli impianti sia di tre o due deve essere garantita l’apertura di un impianto; in caso di un solo impianto i turni devono essere assicurati con il più vicino impianto di altro comune limitrofo".


Art.113
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 14
1. All’articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 14, è aggiunto il seguente comma:
"Il contributo di cui al comma precedente è gestito dal Comitato di cui all’articolo 4 della presente legge mediante aperture di credito a favore del direttore dell’ISOLA e con le modalità previste dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11".


Art.114
Regolamentazione dell’istituto del subappalto nell’esecuzione di lavori pubblici
1. L’articolo 21 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è così sostituito:
"1. Per i lavori pubblici da appaltarsi o affidarsi in concessione ovvero appalti od affidati in concessione, nel territorio della Regione Sardegna, direttamente dall’Amministrazione regionale o indirettamente attraverso le aziende regionali anche un ordinamento autonomo, subordinati a parere, approvazione o assenso della Regione medesima, o finanziati in tutto od in parte dagli enti regionali, dalle Province, dai Comuni, dagli Organismi comprensoriali, dai Consorzi di bonifica o dai Consorzi industriali, è vietato all’appaltatore di cedere o subappaltare totalmente l’opera assunta sotto la comminatoria della immediata rescissione del contratto e di una multa corrispondente al ventesimo del prezzo del contratto principale.
2. Qualora l’opera comprenda diverse tipologie di lavoro il subappalto può essere concesso limitatamente ai movimenti di terra ed alle parti per le quali sia richiesto l’intervento di mezzi o manodopera specializzata.
3. Il subappalto o i cottimi, quando ricorrono i presupposti di cui al comma precedente, dovranno essere sempre autorizzati dalla stazione appaltante previo accertamento delle condizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni.
4. L’importo dei lavori subappaltati o affidati in cottimo non potrà superare il 50 per cento dell’importo dei lavori appaltati.
5. L’eventuale diniego dell’autorizzazione, nei casi sopra citati, dovrà essere comunque motivato.
6. Nell’esecuzione dei subappalti, l’impresa subappaltatrice, con cui è solidamente responsabile l’impresa subappaltante, è obbligata ad applicare integralmente nei confronti dei propri lavoratori i contratti collettivi nazionali e locali di lavoro del settore, le disposizioni in materia assicurativa e contributiva, le norme di sicurezza e di igiene del lavoro.
7. In caso di inadempienza accertata agli obblighi contributivi e retributivi, la stazione appaltante procederà ad una detrazione del 20 per cento sul pagamento in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
8 Il pagamento dell’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando la stessa non abbia adempiuto integralmente ai propri obblighi".


Art.115
contributi per attività formativa
1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli enti che abbiano svolto in regime di convenzione con la Regione autonoma della Sardegna, ai sensi della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, attività formativa dall’anno 1983 all’anno 1988, possono richiedere, a ripianamento dei propri bilanci, un contributo "una tantum", a copertura delle spese sostenute per la gestione dell’attività predetta, non rientranti nelle singole previsione dello specifico finanziamento stanziato o non riconosciuto a carico della Regione a chiusura del relativo rendiconto.
2. Per le finalità di cui al precedente comma è stanziata nel cap. 10013- 01, la somma di L. 1.500.000.000.


Art.116
Riconoscimento periodi di servizio ai fini della pensione
Nella legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, dopo l’articolo 26 è istituito il seguente:
"Per il personale comunque inquadrato nel ruolo unico regionale successivamente all’entrata in vigore della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, i periodi di servizio coperti da assicurazione obbligatoria ai fini di pensione, ancorché ricongiunti o riscattati presso le Casse amministrative degli Istituti di previdenza gestiti dal Ministero del tesoro, sono riconosciuti utili per la corresponsione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge, purché riscattati anche a favore del Fondo da parte degli interessati per i periodi eventualmente non coperti da contribuzioni a favore del Fondo medesimo.
2. Le modalità di riscatto saranno determinate con apposite tabelle predisposte dall’Amministrazione regionale e pubblicate sul "Notiziario ufficiale del personale regionale".


Art.117
Differimenti e soppressione di spese
1. E’ autorizzato il differimento di autorizzazioni di spese per complessive lire 62.900.000.000 dell’anno 1989 all’anno e per complessive lire 180.200.000.000 dell’anno 1989 all’anno 1991, come indicato nella tabella D allegata alla presente legge.
2. L’autorizzazione di spesa di lire 160.000.000.000 disposta per l’anno 1989 dall’articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988) - e soppressa con la legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, concernente "Provvedimento straordinari in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità nell’annata agraria 1988/1989" - è ulteriormente autorizzata per l’anno finanziario 1991.
3. L’autorizzazione della spesa complessiva di lire 27.000.000.000 prevista dall’articolo 95 della legge regionale 4 giugno 1988 n. 11, per i finanziamenti, nell’anno 1989, a favore della Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS cap. 09040), dell’Ente minerario sardo (EMSA cap. 09016/02) e della Società investimenti programma alimentare sardo (SIPAS cap. 09037/02) è soppressa.
4. L’autorizzazione di spesa di lire 10.000.000.000 disposta per l’anno 1989 dall’articolo 79, quarto comma della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, per la realizzazione del programma ostelli della gioventù è soppressa (cap. 07003/05).
5. L’autorizzazione di spesa disposta per l’anno 1989 dall’articolo 10 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, per il completamento di opere acquedottistiche e fognarie è ridotta da L. 25.000.000.000 a L. 9.000.000.000 (cap. 08035/03).


Art.118
Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono quantificate nei seguenti importi complessivi:
anno finanziario 1989 422.467.000.000
anno finanziario 1990 255.536.000.000
anno finanziario 1991 335.347.000.000
anno finanziario 1992 155.147.000.000
anno finanziario 1993- 2002 86.400.000.000
anno finanziario 2003- 2004 83.563.000.000
anno finanziario 2005- 2007 13.928.000.000
anno finanziario 2008 22.428.000.000
anni successivi 13.928.000.000
2. Agli oneri relativi all’anno finanziario 1989 si fa fronte con le risorse proprie della Regione, col ricorso alla contrazione dei mutui autorizzati dal precedente articolo 1, primo comma, lettera b), e con le assegnazioni dello Stato e della CEE, come indicato nella tabella F allegata alla presente legge.
3. Agli oneri relativi all’anno finanziario 1990 si fa fronte con le risorse proprie della Regione, tenuto conto della cessazione della destinazione di quota di dette risorse prevista dal secondo comma dell’articolo 11 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, e con le assegnazioni della CEE, come indicato nella succitata tabella F.
4. Agli oneri relativi all’anno finanziario 1991 si fa fronte con le risorse di natura permanente di cui ai precedenti commi secondo e terzo, e con la cessazione dell’onere previsto dall’articolo 5 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), nonché con le assegnazioni della CEE, come indicato nella succitata tabella F; con le risorse proprie, di natura permanente, di cui al precedente primo comma, si fa fronte, altresì, unitamente alle assegnazioni della CEE, agli oneri previsti per gli anni successivi.


Art.119
Entra in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 30 maggio 1989

Melis