Legge Regionale 30 maggio 1989, n. 22
Provvedimenti per la costituzione di una scuola per la formazione dei quadri pubblici in Sardegna
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
2. La società ha come scopo sociale la promozione e la realizzazione di attività di studio, di ricerca e di formazione, rivolte principalmente ai pubblici amministratori e ai quadri superiori ed intermedi, nelle materie riguardanti l’organizzazione e la gestione della Regione e degli enti ed organismi pubblici della Sardegna.
3. La società si avvale per lo svolgimento dell’attività formativa delle competenze scientifiche e culturali delle Università, particolarmente di quelle sarde, del CNR, di altri organismi di ricerca e formazione pubblici e privati, dell’imprenditoria pubblica e privata.
4. La società dovrà avere sede amministrativa a Nuoro. L’attività di ricerca e di formazione potrà svolgersi in sedi diverse.
Art.2
2. Le Province, i Comuni, le Comunità montane e le loro associazioni possono aderire alla società in qualità di soci ordinari.
Art.3
2. I rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione dell’Istituto - ai sensi dell’articolo 2458 del Codice civile - sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato ai due terzi dei nominativi.
Art.4
2. L’Amministrazione regionale versa annualmente all’Istituto un contributo per le spese di gestione di lire 700.000.000.
3. Nel bilancio della Regione per l’anno 1989 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sotto indicati:
02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02180 (N.I.) -
1.1.2.5.4.3.06.05 (08.02) Cat. progr. 02.12 - Quota di sottoscrizione della Regione del capitale sociale dell’Istituto regionale per la formazione (ISFORE srl)
lire 1.000.000.000
Capitolo 02181 (N.I.) –
1.1.1.6.2.2.06.05 (08.02) Cat. progr. 02.13. – Contributo annuo all’Istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE s.r.l.) per le spese di gestione
lire 700.000.000
4. Alla relativa spesa per l’anno finanziario 1989, si fa fronte ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con prelevamento della somma di lire 1.700.000.000 dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988, mediante utilizzo della riserva prevista alla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1988.
5. Alla spesa di lire 700.000.000 per gli anni 1990 e successivi si fa fronte con quote del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
6. Le spese per l’attuazione della presente legge, valutate in lire 1.700.000.000 per l’anno 1989 ed in lire 700.000.000 per gli anni successivi, gravano sui capitoli di cui al precedente terzo comma del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1989 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 30 maggio 1989
Melis