Legge Regionale 9 giugno 1989, n. 33
Inquadramento nel ruolo dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature del personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1986, n. 51.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
2. Ai fini degli inquadramenti di cui al precedente comma, alla dotazione organica dell’Ente Sardo Acquedotti e Fognature sono portate le seguenti variazioni in aumento:
- n. 5 posti sulla 7a qualifica funzionale;
- n. 20 posti sulla 6a qualifica funzionale;
- n. 14 posti sulla 5a qualifica funzionale;
- n. 17 posti sulla 3a qualifica funzionale.
Art.2
2. Per la determinazione del trattamento economico spettante secondo la disciplina dettata dall’accordo di cui all’articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, il personale è virtualmente inquadrato nei parametri retributivi delle corrispondenti fasce funzionali previsti dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dell’anzianità complessiva di servizio riconosciuta ai sensi del precedente comma, salvo quanto previsto dal comma successivo.
3. Nell’inquadramento virtuale ai sensi del precedente comma, al personale trasferito è fatto comunque salvo il trattamento economico in atto alla data del 19 marzo 1986, che deve intendersi quello spettante presso la cessata Cassa per il Mezzogiorno e costituito dai seguenti elementi annui lordi:
a) stipendio;
b) importo del congegno di difesa della retribuzione, limitatamente alla misura eccedente l’indennità di contingenza di cui all’articolo 73, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni, spettante al personale dell’Ente Sardo Acquedotti e Fognature alla data predetta;
c) importo del trattamento di previdenza ricomprendente il versamento a carico dell’Amministrazione di provenienza secondo l’articolo 88 delle vigenti disposizioni relative all’ordinamento del personale.
Art.3
2. All’atto della cessazione dal servizio, al personale di cui al precedente comma compete l’indennità di anzianità - pari ad un dodicesimo degli assegni fissi e dell’indennità di contingenza valutati nella misura annua in godimento, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettiva anzianità di servizio - maturato a partire dalla data di assunzione presso l’Amministrazione di provenienza.
3. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma l’Ente Sardo Acquedotti e Fognature è autorizzato ad acquisire i ratei dell’indennità di anzianità maturati fino alla data del 19 marzo 1986 da ogni dipendente trasferito ed assumere a proprio totale carico gli oneri riferiti all’indennità di anzianità per il periodo di servizio anteriore alla data predetta, nonchè l’onere di integrare, fino all’importo spettante ai sensi del precedente comma, l’indennità erogata dall’INADEL a titolo di premio di fine servizio.
Art.4
Art.5
2. Gli oneri gravano sul capitolo 08225 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1989 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 giugno 1989
Melis